Giurisprudenza
di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II,
23 gennaio 2007, n. 1412
Depenalizzazione - Applicazione delle
sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazione al codice della strada -
Mancata ottemperanza all’ordine di arresto degli agenti accertatori -
Conseguenze Inammissibilità del pagamento in misura ridotta Mancata
indicazione nel verbale della somma dovuta a tale titolo - Rilevanza
In riferimento alle sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada non può essere ammesso al
pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202, secondo comma, C.S. chiunque, qualunque infrazione punita
con sanzione amministrativa pecuniaria abbia commesso, non ottemperi all’obbligo
di fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti accertatori. Qualora non sia
ammissibile il pagamento in misura ridotta, la mancata quantificazione nel
verbale di accertamento della violazione della somma dovuta a tale titolo non
incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il
Giudice di pace di Carrara, con sentenza n. 224 del 20 maggio 2002, ha accolto
l’opposizione proposta da B. N. e B. F., rispettivamente conducente e
proprietario dell’autovettura targata BS 304 LV, avverso
l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Massa Carrara per la violazione
dell’art. 196 comma 6 C.S. accertata
dalla Polizia Municipale di Carrara. L’opposizione è stata accolta sul rilievo
che il verbale successivamente notificato agli interessati (non essendovi.
stata contestazione immediata) non recava la indicazione dell’importo della
sanzione e che ciò comportava la nullità del verbale stesso e degli atti successivi
e consequenziali. Avverso detta sentenza ha proposto
ricorso per cassazione il Prefetto di Massa Carrara con unico motivo. Non si
sono costituiti gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l’unico
motivo si deduce violazione degli artt. 200 C.S.
e 383 del D.P.R. 49511992 sul rilievo che l’art. 383 del Regolamento al C.S. non prescrive che sul verbale
contestato al contravventore sia indicato l’importo della sanzione da
corrispondere e che, in ogni caso, nella specie il pagamento in misura ridotta
non era ammesso essendo stata contestata la violazione dell’art. 192 commi l e
6 del C.S. non essendosi il conducente del veicolo fermato all’alt intimatogli
dagli agenti accertatori. Il ricorso è fondato per le ragioni
che si diranno. 1. - Per quanto concerne la mancata
comunicazione della somma necessaria per effettuare il pagamento in misura
ridotta, l’art. 202 comma l del c.s. dispone che per le violazioni, per le
quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato
dalle singole norme. Il comma terzo dello stesso articolo
non consente il pagamento in misura ridotta al trasgressore che, tra l’altro,
non abbia ottemperato all’invito di fermarsi. 1 a. - Il collegio deve
stabilire se la impossibilità del pagamento in misura ridotta sia riferita solo
alle infrazioni diverse da quella nella specie accertata ovvero se, qualunque
sia l’infrazione punita con sanzione pecuniaria (eccettuate, ovviamente,
quelle indicate nel comma 3 bis che non lo consentono in considerazione
del tipo della violazione commessa), il pagamento in misura ridotta non sia
consentito a chi abbia violato l’obbligo di arrestare il veicolo all’invito
degli agenti. Ritiene il collegio che sia colui il
quale commette una infrazione per cui si ammette il pagamento in misura
ridotta e non si arresti all’alt intimatogli dagli agenti accertatori sia colui
il quale, senza aver commesso (o senza che gli sia contestata) altra
infrazione, abbia omesso semplicemente di fermarsi all’invito degli agenti,
non possano accedere al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 comma
2 c.s. poiché non vi sarebbe ragione di trattare più gravemente (non ammettendolo
al pagamento in misura ridotta) colui il quale, avendo commesso altra
infrazione, anche più lieve di quella di cui all’art. 192 comma 6 c.s., non abbia
ottemperato all’obbligo di fermarsi rispetto a colui che non abbia arrestato la
marcia del veicolo laddove gli agenti operatori gli abbiano intimato l’alt per
effettuare la contestazione di un illecito possibilmente più grave. 1 b. - Non essendo, quindi, il ricorrente ammesso al
pagamento in misura ridotta, egli non aveva interesse a ricevere un verbale
con la indicazione della somma dovuta per tale titolo, pur essendo - contrariamente
a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato - prescritto dall’art. 383 comma
3 Regolamento del c.s. che, all’atto della notifica successiva del verbale di
accertamento, siano forniti al trasgressore ragguagli circa la modalità di
pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare
della somma da pagare. 2. - Per quanto concerne la mancata
comunicazione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi della ricorrente secondo
cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di
difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione
astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito,
purché nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto,
soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso
in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile Cass. 6621/97;
Cass. 11475/2993; Cass. 13267/200; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli
elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso della normale
diligenza. La sentenza deve essere, in
conclusione, cassata con rinvio, risultando dallo stesso ricorso che l’opposizione
era fondata anche su ragioni di merito che dovranno essere valutate nella
successiva fase.
Il giudice di rinvio - che si individua nel Giudice di
pace di Carrara, altro Magistrato - provvederà anche sulle spese del presente
giudizio (art. 385 u.p c.p.c.). (Omissis)
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