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Corte di Cassazione 29/08/2007

Giurisprudenza di legittimità - Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta - Violazione al codice della strada - Mancata ottemperanza all’ordine di arresto degli agenti accertatori - Conseguenze - Inammissibilità del pagamento in misura ridotta - Mancata indicazione nel verbale della somma dovuta a tale titolo - Rilevanza

Cass. Civ. Sezione II, 23 gennaio 2007, n. 1412

 

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 23 gennaio 2007, n. 1412

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Pa­gamento in misura ridotta - Violazione al codice della strada - Mancata ottemperanza all’ordine di arresto degli agenti accertatori - Conseguenze ­Inammissibilità del pagamento in misura ridotta ­Mancata indicazione nel verbale della somma do­vuta a tale titolo - Rilevanza

In riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non può essere ammesso al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202, secondo comma, C.S. chiunque, qualun­que infrazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria abbia commesso, non ottemperi all’ob­bligo di fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti ac­certatori. Qualora non sia ammissibile il pagamen­to in misura ridotta, la mancata quantificazione nel verbale di accertamento della violazione della som­ma dovuta a tale titolo non incide sulla validità del provvedimento sanzionatorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Il Giudice di pace di Carrara, con sentenza n. 224 del 20 maggio 2002, ha accolto l’opposizione proposta da B. N. e B. F., rispettivamente conducente e proprietario dell’autovettura targata BS 304 LV, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Massa Carrara per la violazione dell’art. 196 comma 6 C.S. accertata dalla Polizia Municipale di Carrara. L’oppo­sizione è stata accolta sul rilievo che il verbale succes­sivamente notificato agli interessati (non essendovi. stata contestazione immediata) non recava la indica­zione dell’importo della sanzione e che ciò comportava la nullità del verbale stesso e degli atti successivi e con­sequenziali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas­sazione il Prefetto di Massa Carrara con unico motivo. Non si sono costituiti gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 200 C.S. e 383 del D.P.R. 49511992 sul rilievo che l’art. 383 del Regolamento al C.S. non prescrive che sul verbale contestato al con­travventore sia indicato l’importo della sanzione da corrispondere e che, in ogni caso, nella specie il paga­mento in misura ridotta non era ammesso essendo stata contestata la violazione dell’art. 192 commi l e 6 del C.S. non essendosi il conducente del veicolo fer­mato all’alt intimatogli dagli agenti accertatori.
Il ricorso è fondato per le ragioni che si diranno.
1. - Per quanto concerne la mancata comunica­zione della somma necessaria per effettuare il pagamento in misura ridotta, l’art. 202 comma l del c.s. di­spone che per le violazioni, per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla conte­stazione o dalla notificazione, una somma pari al mi­nimo fissato dalle singole norme.
Il comma terzo dello stesso articolo non consente il pagamento in misura ridotta al trasgressore che, tra l’altro, non abbia ottemperato all’invito di fermarsi.
1 a. - Il collegio deve stabilire se la impossibilità del pagamento in misura ridotta sia riferita solo alle in­frazioni diverse da quella nella specie accertata ovvero se, qualunque sia l’infrazione punita con sanzione pe­cuniaria (eccettuate, ovviamente, quelle indicate nel comma 3 bis che non lo consentono in considerazione del tipo della violazione commessa), il pagamento in misura ridotta non sia consentito a chi abbia violato l’obbligo di arrestare il veicolo all’invito degli agenti.
Ritiene il collegio che sia colui il quale commette una infrazione per cui si ammette il pagamento in mi­sura ridotta e non si arresti all’alt intimatogli dagli agenti accertatori sia colui il quale, senza aver com­messo (o senza che gli sia contestata) altra infrazione, abbia omesso semplicemente di fermarsi all’invito de­gli agenti, non possano accedere al pagamento in mi­sura ridotta di cui all’art. 202 comma 2 c.s. poiché non vi sarebbe ragione di trattare più gravemente (non am­mettendolo al pagamento in misura ridotta) colui il quale, avendo commesso altra infrazione, anche più lieve di quella di cui all’art. 192 comma 6 c.s., non ab­bia ottemperato all’obbligo di fermarsi rispetto a colui che non abbia arrestato la marcia del veicolo laddove gli agenti operatori gli abbiano intimato l’alt per ef­fettuare la contestazione di un illecito possibilmente più grave.
1 b.
 - Non essendo, quindi, il ricorrente ammesso al pagamento in misura ridotta, egli non aveva inte­resse a ricevere un verbale con la indicazione della somma dovuta per tale titolo, pur essendo - contraria­mente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato - prescritto dall’art. 383 comma 3 Regolamento del c.s. che, all’atto della notifica successiva del verbale di accertamento, siano forniti al trasgressore ragguagli circa la modalità di pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare.
2. - Per quanto concerne la mancata comunica­zione dalla sanzione (edittale) da corrispondere è cor­retta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui di­ritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente pre­vista dalla norma che prevede il comportamento ille­cito, purché nel verbale siano indicati non tanto il pre­cetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile Cass. 6621/97; Cass. 11475/2993; Cass. 13267/200; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l’uso della normale diligenza.
La sentenza deve essere, in conclusione, cassata con rinvio, risultando dallo stesso ricorso che l’oppo­sizione era fondata anche su ragioni di merito che do­vranno essere valutate nella successiva fase.

Il giudice di rinvio - che si individua nel Giudice di pace di Carrara, altro Magistrato - provvederà an­che sulle spese del presente giudizio (art. 385 u.p c.p.c.). (Omissis)

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Mercoledì, 29 Agosto 2007
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