Sono un vostro iscritto e vorrei alcune
delucidazioni riguardo all’art.164/2-8 del C.d.S. applicato ad una bisarca. E-mail: Castro (LE) *** (ASAPS) Il comma 2 dell’articolo 164 del Codice della Strada prescrive che
"Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e
non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose
indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso purché nei limiti
stabiliti dall’art. 61". Il comma 6 dispone che "....omissis...in
ogni caso la sporgenza longitudinale (posteriore, n.d.r.) deve essere segnalata
mediante uno o più pannelli quadrangolari, ….omissis….”...Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che l’articolo 10, comma 6 del Codice della Strada esclude dall’obbligo dell’autorizzazione i veicoli destinati al trasporto di veicoli quando ancorché per effetto del carico non eccedano in altezza i 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12% i limiti stabiliti dall’articolo 61 C.d.S. (la sporgenza può essere anteriore o posteriore, ovvero solamente posteriore). Pertanto si ritiene d’obbligo solo il segnalamento della sporgenza posteriore ai sensi dell’articolo 164 C.d.S., precisando che le sporgenze anteriori o laterali dovranno essere segnalate solo per quei trasporti muniti di autorizzazione che ne richieda il rispetto (vedi articolo 10, comma 19 C.d.S.). (ASAPS) |
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