Allo stato attuale si può
contestare la violazione per la mancanza delle strisce retroriflettenti per i
veicoli aventi massa a pieno carico sup. a 7,5 tonnellate. E.mail-Foggia *** (Asaps). La disposizione di legge, art. 72, commi 2-bis/13, che si applica agli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. (e non 7,5 t.), è operante dal 1° gennaio 2007.Coloro che non abbiamo dotato il mezzo delle strisce laterali e posteriori retroriflettenti, soggiacciono alla sanzione pecuniaria di euro 74,00. C’e da precisare che nel mese di febbraio 2007 fu pubblicato il decreto legge 19 febbraio 2007, n. 14 che, all’art. 1, posticipò, per i veicoli già in circolazione, l’obbligo di munirsi dei dispositivi retroriflettenti entro il 30 aprile 2007. La situazione è poi ritornata nuovamente al 1 gennaio 2007, in quanto tale decreto-legge decadde per mancata conversione in legge. (Asaps) |
|
|
© asaps.it |