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Sicurstrada 11/08/2007

Il quesito del giorno - Autotrasportatore con licenza in conto proprio alla guida di un mezzo con massa complessiva a 6 t, deve portare con sé la busta paga?

A seguito di una discussione sorta tra colleghi, alla luce delle attuali norme vigenti volevo porVi il seguente quesito: nel controllo su strada di un autoveicolo adibito a trasporto merci avente massa complessiva superiore a 6 ton. e quindi in possesso della relativa licenza al trasporto merci in conto proprio, l’autista è obbligato ad avere al seguito busta paga? Da quanto mi risulta dovrebbe essere obbligatorio solo nel trasporto in conto terzi.

E-mail: Palmi (PZ)
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(ASAPS) Il D.M. 212/98 ha introdotto una nuova tipologia di documentazione che il conducente dell’autoveicolo dovrà esibire a richiesta degli operatori di Polizia Stradale:

- durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l’impresa di trasporto (esempio: contratto di lavoro, ultimo foglio paga, contratto di associazione in partecipazione, ecc. – l’operatore si dovrà attenere alle varie casistiche previste dalla Deliberazione 28 ottobre 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione “Ulteriore specificazione in tema di determinazione della documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell’art. 12, comma 7, del decreto regolamentare 22 maggio 1998, n. 212. (Deliberazione n, 16/98) – (Deliberazione n. 24/98)”.

Vedi anche circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/2/32497/108/13/2 del 23 Marzo 2001 “Controlli sui conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci per conto terzi”.

- qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l’ufficio dell’agente che ha accertato il fatto, invita l’impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all’ufficio o comando competente per territorio cui l’agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all’azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito.

- trascorso inutilmente tale termine, l’impresa viene segnalata all’Ispettorato del lavoro per le opportune verifiche e se risulta aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalato al comitato provinciale per l’albo autotrasportatori in cui è iscritto per le sanzioni disciplinari del caso.

Si precisa che in sede di controllo stradale, l’operatore deve limitarsi alla redazione dell’apposito verbale di accertamento dal quale si evinca la presentazione o la mancanza al seguito del titolo del rapporto di lavoro che lega il conducente del veicolo all’impresa.

Invece il conducente del veicolo che effettua un trasporto merci in conto proprio e non autorizzato alla conduzione del veicolo in quanto i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, devono risultare lavoratori dipendenti (per le imprese a conduzione familiare è ammessa la guida ai componenti del nucleo familiare stesso) sarà oggetto della violazione di cui all’articolo 46 della legge 298/74 (vedi articolo 31, comma 1, lettera “a” della Legge 6 giugno 1974 n. 298 che recita “….omissis…. i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti”).

Alla luce di quanto esposto si ritiene opportuno precisare che per questa tipologia di accertamento non è previsto la contestazione dell’articolo 180 del Codice della Strada al conducente per la mancanza al seguito di tale titolo, in quanto trattasi di documentazione complementare e non integrativa alla fattispecie di cui al predetto articolo.

A tal fine ed attenendoci alle disposizioni del D.M. 212/98, si dovrà solo ed esclusivamente procedere alla redazione del verbale di accertamento da parte dell’operatore e, per l’ufficio, alla richiesta di verifica all’impresa interessata al trasporto, nonché effettuare, in caso di omissione della presentazione di idonea documentazione, la dovuta segnalazione all’Ispettorato del lavoro demandando allo stesso le opportune verifiche e provvedimenti da adottare per competenza.

Anche in questo caso l’ufficio provvederà solo, in caso di omissione della presentazione di idonea documentazione, ad effettuare la prescritta segnalazione, senza contestare l’articolo 180, comma 8 del Codice della Strada all’impresa inadempiente alla richiesta pervenuta, con raccomandata, dal Comando da cui dipende l’accertatore. (ASAPS)


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Sabato, 11 Agosto 2007
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