IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su
strada; Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada ed il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento
europeo del Consiglio del 15 marzo 2006
relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento(CEE) n. 3820/85 del
Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della Commissione, che adegua per la settima volta al progresso
tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel
settore dei trasporti su strada; Visto il regolamento (CE) n. 432/2004 del 5 marzo 2004 della Commissione, che adegua per l’ottava volta al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada; Vista la legge 25
marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di camere di
commercio ed in particolare l’art. 3, comma 4, che ha innovato la disciplina normativa della verificazione periodica,
prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediate decreti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato in conformità ai criteri
stabiliti al medesimo comma; Vista la legge 15
marzo 1991, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in
particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all’attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l’art.
29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero delle attività
produttive di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n.
256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113,
che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l’altro, il trasferimento alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici
provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143,
che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente
il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino
dei servizi camerali della Valle d’Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003 n. 167, concernente norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e
degli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di
protezione dei dati personali"; Visto il decreto 31 ottobre 2003, n. 361 contenente
disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n.
3821/85 del Consiglio, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti
su strada ed in particolare l’art. 3, comma 7; Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l’individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere
di commercio, a decorrere dal 1° gennaio
2000 ed in particolare l’art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell’ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d’Aosta, ai sensi del
decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532,
a decorrere dal 1° gennaio 2000; Vista la circolare 3 agosto 2006, n. 2/2006 DGAMTC concernente l’applicazione dell’art. 7 del decreto ministeriale 11 marzo
2005 ed in particolare il punto 5) che rinvia ad una successiva,
completa e organica disciplina della materia; Vista la legge 17
luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri; Ravvisata l’esigenza di assicurare l’uniforme
applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 3821/85, e successive modificazioni e integrazioni, raccordandole con quelle già svolte dalle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Considerata la necessità di dettare disposizioni nazionali in materia, in vista di un complessivo riassetto della materia che consenta
l’applicazione dei principi di semplificazione
e di sussidiarietà da parte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Considerato altresì
di dare piena attuazione al principio comunitario
di libera concorrenza per assicurare agli
utent un’effettiva facoltà di scelta e di comparazione delle prestazioni
offerte sul mercato e di favorire un assetto maggiormente concorrenziale nel settore del montaggio e dell’esecuzione degli interventi tecnici sui tachigrafi digitali; Vista la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali; .sP,
A d o t t a il presente decreto: Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di omologazione dell’apparecchio di controllo, inclusi i
suoi componenti, delle carte tachigrafiche nonché i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per il primo montaggio, l’attivazione e gli interventi tecnici dei tachigrafi digitali.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini
dell’applicazione del presente decreto, si intende per: a)
"Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; b) "centro
tecnico": i soggetti che hanno come scopo l’esecuzione materiale degli interventi tecnici che devono essere effettuati sui tachigrafi digitali, in accordo con il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo agli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada, modificato dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio del 24 settembre 1998,
aggiornato dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13
giugno 2002, dal regolamento (CE) n. 432/2004 del
5 marzo 2004 della Commissione e altre disposizioni applicabili; c)
"tachigrafo digitale":
l’apparecchio di controllo conforme ai requisiti di cui all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 come
definito all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 31 ottobre 2003, n. 361; d) "unità elettronica di bordo": il tachigrafo digitale di cui alla lettera b), escluso il sensore di movimento ed i relativi cavi di collegamento; e) "carta
tachigrafica": una delle carte con memoria da impiegare con l’apparecchio
di controllo; f)
"omologazione": la procedura in base alla quale il Ministero certifica che l’apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica
in esame soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1360/2002 della
Commissione; g) "primo
montaggio": la prima installazione di un apparecchio di controllo su un
veicolo stradale con esclusione della taratura; h)
"montaggio": l’installazione di un apparecchio di controllo su un
veicolo stradale con inclusione della taratura; i)
"intervento tecnico": una qualsiasi delle operazioni di cui all’art. 12 del regolamento (CEE) n. 3821/85 e capitoli V e VI dell’allegato I B,
incluse le riparazioni dell’impianto, escluse le riparazioni del sensore e dell’unità elettronica di bordo del tachigrafo digitale; j)
"taratura": l’aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo da
conservare nei dati memorizzati; k)
"Unioncamere": l’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 3. Omologazioni
1. Le omologazioni di modello dell’apparecchio
di controllo, delle carte tachigrafiche e dei componenti dell’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada di cui al
regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, sono rilasciate dal Ministero secondo le modalità di cui all’art.
7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli
strumenti per pesare e per misura approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni del
predetto regolamento CEE. 2. La richiesta di omologazione può
presentata dal fabbricante al Ministero. Essa deve contenere il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di
quest’ultimo. 3. La scheda di
omologazione per l’apparecchio di controllo, per la carta tachigrafica e per i componenti dell’apparecchio di controllo viene rilasciata dal Ministero, secondo le disposizioni dell’art. 5 del regolamento (CEE) N. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito della presentazione di un certificato di sicurezza, un certificato funzionale e di un certificato di interoperabilità di cui
all’allegato 1 B, capitolo VII del regolamento (CE) n. 2135/1998, come sostituito dall’allegato del regolamento (CE) 1360/2002. 4. Il certificato
funzionale viene rilasciato dal Ministero al fabbricante a seguito dell’esecuzione, con esito positivo, delle prove previste all’appendice IX del regolamento
(CE) n. 1360/2002.
Art. 4. Centri tecnici autorizzati
1. Possono essere autorizzati, in qualità di Centri tecnici, i seguenti
soggetti: a) i fabbricanti ed i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia sui cui veicoli vengono
montati tachigrafi digitali; b) i
fabbricanti di carrozzerie per autobus e
autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali; c) i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari
di tachigrafi digitali nonché le officine
concessionarie; d) le officine di riparazione di veicoli nel
settore meccanico o elettrico.
Art. 5. Incompatibilità
1. I soci, i dirigenti ed il personale del centro
tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto
su strada. 2. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soci, dei dirigenti e del personale dei centri tecnici che partecipano ad imprese che svolgono attività di vendita di veicoli, cui può correlata una attività di trasporto e di locazione
senza conducente di veicoli a terzi, a condizione che il centro
tecnico non svolga interventi sui veicoli di proprietà dell’impresa di vendita
cui può correlata l’attività di trasporto o di noleggio; 3. Il divieto di cui al comma 1 non opera nei confronti dei dirigenti e del personale dei centri tecnici
dipendenti di aziende di trasporti a
capitale interamente pubblico a condizione che il centro tecnico non svolga
interventi sui veicoli di proprietà dell’azienda.
Art. 6. Requisiti dei Centri tecnici
1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dello
stesso art. 4, che svolgono unicamente attività di primo montaggio e di
attivazione dei tachigrafi digitali, applicano le procedure di conformità di produzione dei veicoli o delle carrozzerie
in base ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 10 e ai punti 1 e 2 dell’allegato X della
direttiva n. 70/156/CEE, del 6febbraio1970, concernente l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri in tema di omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi e successive modificazioni, le cui norme di recepimento
nell’ordinamento nazionale sono contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e
successive modificazioni ed integrazioni. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi
soggetti, ispezioni e verifiche delle attività svolte. 2. I soggetti di cui all’art. 4 che
richiedono di poter svolgere gli interventi tecnici, sono autorizzati in qualità di Centri tecnici quando, oltre ad essere iscritti al registro delle
imprese, soddisfano ai requisiti tecnici di cui al punto 1 e 2
dell’allegato al presente decreto. 3. I soggetti di
cui alle lettere a) e b) dell’art. 4, che svolgono soltanto le attività di primo montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali, sono autorizzati come Centri tecnici dal Ministero a condizione che siano iscritti
nel registro delle imprese anche per le medesime attività. 4. I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere gli interventi tecnici, devono disporre di un sistema di
gestione per la qualità (ISO 9000) rilasciato da organismi di certificazione accreditati da
Enti di accreditamento membri di EA - European Co-operation for Accreditation. Il
sistema di gestione della qualità deve prevedere l’attività di taratura e prova di strumenti di misura. 5. Gli organismi di certificazione si impegnanoad inviare, entro trenta giorni dalla conclusione delle visite
ispettive effettuate in sede di certificazione o di sorveglianza, i relativi rapporti al Ministero ed alla Camera di
commercio competente per territorio. 6. I centri
tecnici devono operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione della salute e della sicurezza del lavoratore ed in
particolare dell’art. 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
che disciplina gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Art. 7. Autorizzazione dei Centri tecnici
1. L’autorizzazione dei Centri tecnici ad operare sui tachigrafi digitali viene rilasciata nel rispetto dell’osservanza
dei requisiti tecnici di cui all’allegato del presente decreto. 2. I soggetti di
cui alle lettere a) e b) dell’art. 4, che svolgono unicamente le attività di primo montaggio e attivazione dei tachigrafi digitali, non sono tenuti al rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1. L’autorizzazione viene rilasciata
dal Ministero, su richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di
commercio competente per territorio, che provvede ad inviare al Ministero l’istanza di autorizzazione. La Camera di commercio
competente, dopo aver accertato la costanza di iscrizione al registro delle
imprese per le attività di cui all’art. 4, lettere a) e b), provvede annualmente al rinnovo dell’autorizzazione, dandone la relativa comunicazione al
Ministero e all’Unioncamere. 3. L’autorizzazione dei Centri tecnici ad
effettuare le operazioni di primo montaggio, di attivazione e di intervento tecnico viene rilasciata, dal Ministero, previa richiesta del titolare del Centro tecnico alla Camera di commercio competente per territorio che provvede ad inviare al
Ministero l’istanza di autorizzazione completa della documentazione ed a
svolgere l’esame istruttorio preventivo. Il Ministero al ricevimento
dell’istanza di autorizzazione comunicherà il codice identificativo del Centro tecnico. Il rilascio dell’autorizzazione avviene
successivamente al ricevimento dell’esito dell’esame istruttorio preventivo e
dopo aver accertato che il Centro tecnico possiede tutti i requisiti
previsti dal presente decreto La Camera di commercio inoltra la richiesta delle carte
tachigrafiche dell’officina, che può essere presentata unitamente all’istanza
di autorizzazione, al ricevimento del codice identificativo. Le carte vengono
consegnate agli interessati solo dopo il rilascio dell’autorizzazione. L’autorizzazione ha durata di un anno ed può rinnovabile. 4. Ai fini del rinnovo annuale, il Centro tecnico presenta
alla Camera di commercio una
autodichiarazione, sottoscritta dal titolare e dal responsabile tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l’autorizzazione, che non deve essere anteriore a trenta giorni
prima della data di scadenza dell’autorizzazione, allegando la ricevuta del versamento di cui al decreto 29 luglio 2005, ferme restando le sanzioni penali per falsità in atti o
dichiarazioni mendaci.La Camera di commercio competente provvede ad inviare
copia dell’autodichiarazione al Ministero e all’Unioncamere. 5. I titolari dei Centri tecnici di cui alle lettere c) e d) dell’art. 4, al
momento della prima richiesta e dei
successivi rinnovi, presentano idonea documentazione che attesti il possesso
dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico. Il possesso dei necessari requisiti di conoscenza
tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico può essere
attestato dalle Camere di commercio,
anche mediante le proprie strutture ed infrastrutture di interesse
economico generale, le cui sedi siano accreditate allo svolgimento di attività di formazione alle imprese secondo la legislazione regionale, dai fabbricanti dei tachigrafo digitali o da altro organismo autorizzato dal
Ministero. Con provvedimento del Ministero viene stabilito il programma della formazione, che
si articola in un corso teorico-pratico strutturato in moduli della durata di
almeno 20 ore da suddividere in tre giornate, e viene fissata
la periodicità dell’aggiornamento di detta formazione. 6. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4, che svolgono in sede
di primo montaggio anche gli interventi tecnici, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 4 e 5. 7. Le variazioni dei dati del Centro tecnico di cui al comma 2, dell’art. 8, sono comunicate al Ministero ed
all’Unioncamere tramite la Camera di commercio competente per territorio. La Camera di commercio annota le anzidette variazioni in calce
all’autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda
di autorizzazione. 8. Nel caso in cui, successivamente al rilascio o al rinnovo dell’autorizzazione,
venga nominato un nuovo responsabile tecnico del Centro o un nuovo tecnico, per
i soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 4, il
titolare del Centro tecnico presenta alla Camera di commercio, che provvede ad inviarla al Ministero, l’idonea documentazione di cui al comma 4 relativa a ciascun
responsabile tecnico ed a ciascun tecnico. Il Centro tecnico, contestualmente
alla presentazione dell’idonea documentazione, restituisce la carta tachigrafica dei
soggetti non più in servizio o non più autorizzati ad operare sul tachigrafo
digitale e presenta la nuova domanda per il rilascio della carta dell’officina
ai nuovi tecnici.
Art. 8. Codici ed elenco dei Centri tecnici
1. Il codice
identificativo assegnato al centro tecnico autorizzato è conforme alle specifiche di cui al punto 3 dell’allegato al presente decreto. 2. Il Ministero
comunica all’Unioncamere e alla Camera di commercio competente il rilascio di nuove autorizzazioni
e le variazioni dei dati contenuti nell’elenco di cui al comma 3, entro i cinque
giorni lavorativi seguenti. 3. Sulla base delle comunicazioni del Ministero, l’Unioncamere orma l’elenco dei centri tecnici autorizzati di cui al
comma 5, dell’art. 3, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n.
361. Tale elenco può reso pubblico e contiene i seguenti dati: a) nome, denominazione o ragione sociale del titolare
del Centro tecnico autorizzato; b) indirizzo
completo del centro; c) codice
identificativo assegnato; d) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di
posta elettronica. 4. L’elenco può liberamente consultabile dal pubblico. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell’applicazione
della disciplina di cui al presente decreto.
Art. 9. Utilizzo delle carte tachigrafiche da parte dei Centri
tecnici
1. Le carte tachigrafiche rilasciate ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell’art. 4, nonché a quelli di cui alle
lettere a) e b) del medesimo articolo,
che intendano estendere l’attività agli interventi tecnici, devono essere personalizzate
con l’indicazione del nominativo del responsabile tecnico e di ciascun tecnico.
Qualora i soggetti di cui alle lettere a) e b) sopra
indicati limitino la propria attività al primo montaggio e all’attivazione del
tachigrafo digitale, le carte tachigrafiche dell’officina verranno rilasciate col nome o la ragione
sociale del titolare dell’autorizzazione. 2. Ciascuna carta tachigrafica può essere
utilizzata unicamente dal responsabile tecnico o dal tecnico con il nome del
quale può stata personalizzata. Tuttavia i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 4, che svolgono solo l’attività di primo montaggio e attivazione
dei tachigrafi, possono consentire l’utilizzo delle carte assegnate agli
operatori scelti dal titolare. 3. Il Centro
tecnico è responsabile dell’utilizzo e della conservazione delle carte tachigrafiche. 4. Il Centro tecnico deve impedire l’uso della carta tachigrafica al
responsabile tecnico o al tecnico dispensato dal servizio. In tale caso il Centro tecnico restituisce la carta
tachigrafica alla Camera di commercio che l’ha rilasciata. 5. Ogni responsabile tecnico e ogni tecnico può tenuto a firmare i rispettivi documenti, alla consegna della carta tachigrafica, accettando le condizioni di uso e conservazione della stessa, impegnandosi a non
divulgare il codice PIN che gli può stato assegnato e ad informare tempestivamente il
Centro tecnico in caso di funzionamento non corretto, perdita o furto della
carta tachigrafica. 6. Tutte le carte tachigrafiche rilasciate al Centro tecnico, debbono essere custodite presso il centro
stesso, salvo nei casi eccezionali citati all’art. 11, comma 4, sono a disposizione del Ministero e delle
autorità di controllo. 7. I Centri tecnici utilizzano esclusivamente le carte che sono state
loro assegnate dalle Camere di commercio. 8. Il Centro tecnico e responsabile della
richiesta di nuove carte tachigrafiche per sostituire quelle scadute o
quelle non correttamente funzionanti.
Art. 10. Registro degli interventi tecnici
1. I soggetti di cui alle lettere c),
d) dell’art. 4 e quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo che hanno esteso la propria attività agli interventi tecnici, debbono custodire un registro, in conformità di quanto specificato al punto 4 dell’allegato al presente
decreto, con tutti gli interventi tecnici effettuati. Il registro può essere
realizzato con procedure informatiche.
Art. 11. Prescrizioni per gli interventi tecnici
1. Gli interventi tecnici su tachigrafi
digitali sono effettuati nell’osservanza di quanto stabilito dall’art. 12 e dall’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85. In aggiunta si seguono le istruzioni o raccomandazioni applicabili, eventualmente
proposte dal fabbricante del veicolo o del tachigrafo digitale. 2. La targhetta di montaggio, da applicare dopo determinati interventi tecnici, deve essere conforme alle
caratteristiche di cui al punto 5 dell’allegato del presente decreto. 3. I collegamenti
del tachigrafo digitale devono essere sigillati e contrassegnati dal centro tecnico nei casi previsti dal regolamento di cui al precedente comma 1. I sigilli di
protezione debbono essere applicati in conformità a quanto specificato al punto 6 dell’allegato al presente
decreto. 4. Tutti gli
interventi tecnici, nonché l’applicazione dei sigilli di protezione ove previsti, devono essere effettuati nei locali del Centro tecnico. In casi eccezionali possono essere effettuati in locali esterni, con autorizzazione specifica del Ministero, subordinata al parere della Camera di commercio, previa richiesta motivata
da parte del titolare del Centro tecnico. 5. Il titolare del Centro tecnico può responsabile della conservazione degli strumenti per l’applicazione dei sigilli, nonché
delle carte tachigrafiche dell’officina, necessarie per gli interventi tecnici. Qualsiasi smarrimento, perdita o furto deve essere tempestivamente comunicato, da parte del responsabile del Centro tecnico, al Ministero ed alla Camera di commercio competente per territorio. In caso di furto si deve inoltre
sporgere denuncia alle autorità di pubblica sicurezza. 6. Salvo nel caso di montaggi di tachigrafi digitali durante la
fabbricazione di veicoli o delle carrozzerie o della loro attivazione, può necessario rilasciare un rapporto di ciascun intervento tecnico effettuato. Tale rapporto deve essere
conforme al modello riportato al punto 7 dell’allegato. 7. Il Centro tecnico deve garantire lo scarico
periodico dei dati, la creazione di una copia di sicurezza e la conservazione dei registri archiviati nella memoria delle carte tachigrafiche dell’officina,
senza perdita di informazioni, per le finalità di cui al presente decreto. Questi dati devono essere
conservati per almeno tre anni successivi al loro scaricamento. 8. Le verifiche periodiche delle apparecchiature di intervento tecnico sono effettuate dalla Camera di commercio competente
per territorio che può avvalersi di laboratori che offrano
garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale. Le
condizioni e le modalità di utilizzo dei suddetti laboratori, secondo parametri
di efficacia, trasparenza e imparzialità, sono determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
Art. 12. Trasferimento dei dati nella memoria dell’apparecchio di
controllo
1. I Centri tecnici dei soggetti citati alle lettere c) e d) dell’art. 4, oltre agli interventi tecnici previsti dal presente decreto, devono poter eseguire i trasferimenti di dati contenuti
nella memoria dell’apparecchio di
controllo al solo fine di renderli disponibili alla ditta di trasporti cui sono destinati, in conformità all’art.
11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il trasferimento di dati ai quali si riferisce il comma precedente deve essere effettuato prima della
sostituzione o del ritiro dell’unità elettronica di bordo di un apparecchio di controllo attivo installato su un veicolo. Per ciascun
trasferimento realizzato può necessario effettuare una copia di sicurezza su supporto informatico. Avvenuto il trasferimento, deve essere
accertato che i dati trasferiti contengano tutti gli elementi di sicurezza comprovanti la loro autenticità e integrità, secondo le disposizioni di cui al punto
8 dell’allegato al presente decreto. 3. I file informatici dei
trasferimenti effettuati e le copie di sicurezza debbono essere custoditi, secondo
le disposizioni di cui al punto 8 dell’allegato, per un anno dalla data del trasferimento;
trascorso tale periodo devono essere distrutti. 4. Per ogni file distrutto deve essere emesso un documento in cui figuri: a) la data di
distruzione; b) il numero di immatricolazione del veicolo
(VRN) da cui sono stati trasferiti; c) il numero di identificazione del veicolo (VIN) da cui sono stati
trasferiti; d) il numero di serie dell’unità elettronica di bordo da cui sono
stati trasferiti; e) il valore
hash/firma digitale del file informatico distrutto; f) il metodo di
distruzione; g) la persona
che ha effettuato la distruzione. 5. Tutti i trasferimenti effettuati, compresi
quelli tentati e non portati a termine, devono essere riportati nel registro di cui all’art. 10, con le stesse modalità previste per gli interventi tecnici. 6. Le apparecchiature utilizzate per i trasferimenti
dei dati devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettua l’intervento. Esse inoltre devono contenere i seguenti requisiti: a)
l’accesso all’apparecchiatura informatica utilizzata può protetto da una
chiave; b) nel caso in cui i dati si trasferiscano ad un
archivio, anche l’accesso a questo ultimo deve essere protetto da una chiave; 7. Dopo aver
effettuato il trasferimento dei dati il Centro tecnico comunica alla ditta di
trasporti che ha effettuato l’ultimo blocco di dati la disponibilità degli stessi. La consegna
dei dati trasferiti avviene a seguito di
una richiesta scritta con una delle seguenti modalità, a scelta dell’impresa: a) consegna
nelle mani del responsabile dell’impresa ovvero di un suo delegato; b) invio per
posta elettronica in condizioni di sicurezza; c) invio per
posta raccomandata. 8. I dati sono
spediti solo previa richiesta scritta da parte della impresa di trasporti che ha effettuato l’ultimo blocco di dati o di qualsiasi altra impresa che abbia un blocco di dati precedente o su richiesta
dell’autorità competente. L’invio dei dati trasferiti deve essere effettuato in modo da garantire la sicurezza delle informazioni. Inoltre, il Centro tecnico rilascerà, in duplice copia, un rapporto sul trasferimento di dati, secondo il modello di cui al punto 8 dell’allegato al presente decreto, una delle
quali viene spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. 9. Per ciascun invio dei dati trasferiti effettuato, il Centro tecnico conserverà un file con le
seguenti informazioni: a)
richiesta o richieste scritte della o delle imprese di trasporti; b) rapporto sui
dati trasferiti; c) dettagli sulla carta tachigrafica dell’impresa
di trasporti alla quale sono stati inviati i dati trasferiti (numero di carta tachigrafica, nome dell’impresa, indirizzo, Stato membro che ha rilasciato la
carta, periodo di validità); d) data di
invio; e) tipo di
invio; f) conferma di
ricevimento. 10. Nel caso in
cui non sia possibile trasferire i dati con i mezzi a disposizione del Centro tecnico, lo stesso Centro rilascerà in duplice copia un certificato di intrasferibilità
secondo il modello di cui al punto 8
dell’allegato al presente decreto, una delle quali sarà spedita con raccomandata alla ditta di trasporti. Il Centro tecnico dovrà custodire copia dei certificati emessi
per un periodo di cinque anni. 11. Tutti i dati trasferiti, i documenti formati durante questa
attività ed i registri degli stessi sono a disposizione delle autorità competenti in materia di sorveglianza sul trasporto terrestre.
Art. 13. Sorveglianza
1. La sorveglianza sui centri tecnici di cui all’art. 4 può esercitata dalle Camere di commercio ed può finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione. La stessa può effettuata, con cadenza almeno
annuale, mediante visite e verifiche ispettive non preannunciate. 2. Il Centro tecnico ha l’obbligo di consentire
l’accesso, ai fini della sorveglianza, ai luoghi di fabbricazione, di ispezione e di prova, fornendo tutte le indicazioni
necessarie e in particolare: a) la
documentazione tecnica; b) i dati relativi alle operazioni di primo montaggio e di taratura effettuate, nonché la
documentazione relativa al sistema di qualità, ove previsto. 3. Al Centro tecnico deve essere rilasciato il rapporto
delle visite effettuate. Copia di tale rapporto deve essere trasmessa al Ministero.
Art. 14. Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione può sospesa qualora siano accertate una o più
delle seguenti violazioni: a) non ottemperanza a quanto prescritto
Mercoledì, 29 Agosto 2007
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