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Articoli 30/08/2007

Riflessioni operative sulla circolazione dei ciclomotori



Foto Coraggio

La C.D. disciplina transitoria
Preso per conosciuto l’art. 97 del nuovo codice della strada, in quanto norma fondamentale relativa alla circolazione dei ciclomotori, l’art. 9 del d.P.R. 153/2006 (entrato in vigore il 14.07.2006) ha stabilito che le modifiche apportate agli articoli dal 248 al 252 del regolamento approvato con d.P.R. 495/1992, non si applicanno ai ciclomotori immessi in circolazione prima dell’anzidetta data. In buona sostanza, gli articoli del regolamento da ultimo citato, con riferimento ai soli ciclomotori, riguardano il sistema di targatura, il trasferimento di proprietà, le modalità di applicazione della targa, il suo rilascio e gli adempimenti dell’intestatario del certificato di circolazione. Peraltro, tale esigenza, almeno a livello di principio, era già stata stigmatizzata dal d. Lgs. 9/2002 che, andando proprio a modificare il precitato art. 97 del codice stradale, prevedeva sin dal 1° luglio 2004 l’obbligo di munire il ciclomotore di una targa e di un certificato di circolazione. Documenti, questi, che solo con il regolamento n° 153 sono stati rilasciati in concreto. Ciò detto, ne deriva, quindi, che chi si dichiara proprietario di un ciclomotore immesso in circolazione prima del 14 luglio 2006, non è tenuto a targare il proprio veicolo, né a munire il medesimo di carta di circolazione. Sul piano pratico, avremo un discreto numero di veicoli in circolazione, anche nelle condizioni più pessime, che potranno continuare a circolare senza alcun obbligo di targatura, se non di mantenimento del preesistente contrassegno di identificazione.

La disciplina vigente
Probabilmente, molto di noi avrebbero auspicato, se non ritenuto (per evidenti ragioni logiche) che prima o poi, tutti i ciclomotori in circolazione sarebbero stati adeguati alla nuova disciplina. Del resto - val la pena di ricordarlo - ciò è già avvenuto con riferimento all’obbligo di munire i ciclomotori di un contrassegno di identificazione (ora sostituito dalla targa) nei termini temporali già stabiliti dall’art. 253 del regolamento n. 495, sino al termine ultimo del 3 giugno 1994, data oltre la quale tutti i ciclomotori dovevano essere muniti di simile contrassegno. Cosa che, per quanto abbiamo già detto e continueremo a dire, non è avvenuto. Sul piano pratico-operativo, in fase di controllo di polizia stradale, il primo elemento di riscontro riguarda la data di immissione in circolazione del ciclomotore: - se immesso anteriormente al 14.07.2006, il ciclomotore sarà assoggettato agli obblighi previste dalla previgente disciplina stradale: 1. dovrà avere almeno il certificato di idoneità tecnica o CIT; 2. dovrà essere munito del contrassegno di identificazione del ciclomotore o CIC; - se immesso a far data dal 14.07.2006, il ciclomotore sarà assoggettato agli obblighi previsti dalla vigente disciplina stradale: 1. dovrà avere il certificato di circolazione; 2. dovrà essere munito della targa ed il relativo numero di targa dovrà comparire sul certificato di circolazione. Tale situazione, è consacrata, a livello normativo, nel comma 7 dell’art. 97 del codice, ove è infatti previsto l’obbligo di munire il certificato di circolazione quando previsto. Va peraltro precisato, che l’apparente scelta del proprietario del ciclomotore, di destinarlo o meno alle nuove regole della circolazione, va contemperata con le prescrizioni indicate nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 15 maggio 2006 (G.U. 132/2006), recanti le nuove disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori. Infatti, all’art. 2, comma 5, lett. e del citato decreto, è previsto che le relative disposizioni si applicano ai ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ogni qualvolta l’intestatario intenda comunque avvalersi della possibilità del rilascio del certificato di circolazione e della relativa targa. In buona sostanza, al fine di stabilire la data di immissione in circolazione del ciclomotore, diversamente da quanto sembra affermare la lettera della legge (ex art. 9 d.P.R. 153/2006) - non da meno, il senso delle cose, affermiamo noi - non è il proprietario del cicolomore a decidere quando ciò avvenga in concreto ma, piuttosto, ciò è accertato direttamente dall’organo di polizia stradale, sulla base di quanto appreso dai dati riportati sul documento di circolazione del ciclomotore. Se ve ne fosse ancora la necessità di ripeterlo, ciò significa che all’atto del controllo di polizia stradale, dovrà essere previamente verificata la data di rilascio dell’eventuale CIC, procedendo di conseguenza. Insomma, la data del 14.07.2006 fa da vero e proprio spartiacque tra vecchia e nuova disciplina di talché, i veicoli immessi in circolazione dopo tale data saranno necessariamente muniti di certificato di circolazione e di targa, intimamente collegati; allo stesso modo, quei ciclomotori non più muniti di CIT o di CIC, perché asportati o smarriti, potranno continuare a circolare solo se muniti di certificato di circolazione e di targa.

Ulteriori ipotesi di circolazione
Dalla lettura del su citato decreto del 16.06.2006, si ricavano ulteriori ipotesi di circolazione di ciclomotore ancora munito di CIC/CIT. Infatti, se il ciclomotore è ceduto ad un nuovo acquirente - così come all’usufruttuario o al locatario - e questi è munito di CIC, il ciclomotore potrà continuare a circolare secondo le disposizioni di legge previgenti, posto che l’immissione in circolazione dello stesso avviene sulla base di una documentazione comunque esistente e riconducibile, nella sostanza, a quanto previsto dall’art. 9 del più volte citato d.P.R. 153/2006. Un’ulteriore precisazione, attiene alla titolarità del CIC da parte dell’acquirente/usufruttuario/ locatario. Infatti, come risaputo, il contrassegno di identificazione del ciclomotore andava (come va) ad identificare non tanto il proprietario del bene mobile (rectius l’intestatario del contrassegno) quanto piuttosto il responsabile delle violazioni che derivavano dall’uso di quello stesso bene. Dunque, affinché la previgente normativa continui a produrre effetti, il nuovo proprietario del ciclomotore (a titolo di possesso) non deve essere anche proprietario del CIC, ma, più semplicemente, ne deve essere munito. In buona sostanza, prima che il ciclomotore sia posto in circolazione, questo deve essere munito di contrassegno (e di CIT, naturalmente) e questo, si badi bene, indipendentemente dal fatto che il possessore del ciclomotore risulti anche il responsabile della sua circolazione. Più chiaramente, la circolazione del ciclomotore che Caio ha ceduto a Tizio, può continuare ad avvenire secondo le regole giuridiche previgenti, ancorché il CIC identifichi Sempronio quale responsabile della circolazione; evidentemente, se il ciclomotore non è munito di CIT, perché smarrito od asportato, comporterà che la documentazione prevista per la circolazione del ciclomotore che avvenga a far data dal 14.07.2006, sarà composta dal certificato di circolazione e dalla relativa targa. Parlando di certificato di circolazione e di targa, viene spontaneo abbinare al concetto di rilascio degli anzidetti documenti, quello della immatricolazione del veicolo. Di fatto, diversamente da quello che accadeva per il rilascio del CIT e del CIC (l’uno attestante l’idoneità tecnica del ciclomotore a circolare su strada e, l’altro, identificante il responsabile della circolazione), con il rilascio del certificato di circolazione e della targa, si abbinano, biunivocamente i due documenti e si provvede alla loro registrazione in banca dati MCTC. Peraltro, tenuto conto che anche talune agenzie private possono provvedere al rilascio di tali documenti, l’inserimento in banca dati non sempre avviene in tempo reale e quindi, è ben possibile che da una consultazione del CED, al numero di targa non corrisponda alcun veicolo/soggetto. In tal senso, va ricordato che l’eventuale possibilità di trasporto di passeggero, non coincide con l’idoneità tecnica del veicolo a consentirne il trasporto, ma con il rilascio di una vera e propria "autorizzazione" (se mi si passa il termine); più chiaramente, l’eventuale annotazione sul CIT del numero di passeggeri eventualmente trasportabili, non ne consente in concreto il relativo trasporto se non, esclusivamente, quando ciò sia indicato sul certificato di circolazione. Dunque, l’eventuale circolazione di ciclomotore con passeggero al seguito avverrà, esclusivamente, quando il ciclomotore sarà munito di certificato di circolazione e di targa.

Conclusioni
Di acqua ne è passata sotto i ponti! Tutti, chi più, chi meno, ci siamo barcamenati ad agire sulla base di una disciplina giuridica che, più che poco chiara, appariva incompleta. Infatti, da un lato v’era un obbligo ben preciso - quello di circolare con le c.d. "carte in regola" - e dall’altro v’era la consapevolezza che queste "carte" nessuno ancora le rilasciava. Ebbene, solo a far data dal 14.07.2006 l’onta del dubbio è stata superata (o, quanto meno, ci sforziamo di pensarlo) ed oggi possiamo dire di aver raggiunto, un momento di sintesi: per quanto alcuni dubbi restano. Non sono definitivamente risolti per via normativa ma, sicuramente, il Ministero dell’Interno ci aiuta a farlo o, quanto meno, ci spinge a farlo, in modo "spintaneo", piuttosto che spontaneo. Soprattutto con riferimento ai ciclomotori immessi in circolazione prima della fatidica data!

Circolazione senza CIC/targa
Tanto che, per il ciclomotore oggi sprovvisto di qualsivoglia "identificativo esterno" (con evidente terminologia omnicomprensiva), quel ciclomotore è da ritenere sprovvisto di targa: questo, indipendentemente dalle dichiarazioni più o meno di comodo, del suo proprietario.
Norma violata: art. 97, comma 1, lett. b) c.d.s.
Sanzione amministrativa pecuniaria: art. 97, comma 8
> euro 67
Sanzione amministrativa accessoria: art. 97, comma 14
> fermo per un mese - in caso di reiterazione confisca.
Circolazione senza CIT/certificato di circolazione
Analogamente, l’eventuale assenza di qualsivoglia "identificativo interno" (ancora, con terminologia scorretta ma calzante), comporta l’applicazione delle sanzioni previste per la conduzione di ciclomotore sprovvisto di certificato di circolazione.
Norma violata: art. 97, comma 1, lett. a) c.d.s.
Sanzione amministrativa pecuniaria: art. 97, comma 7
> non è ammesso il pagamento in misura ridotta - rapporto al prefetto.
Sanzione amministrativa accessoria: art. 97, comma 14
> confisca
Peraltro, potrebbe accadere che il ciclomotore sia munito di CIT, ancorché sprovvisto di targa (per meglio dire e per questo caso specifico, comunque da ricondurre ad una immissione in circolazione antecedente al 14.07.2006, sprovvisto di CIC in quanto questo è lo "identificativo esterno" già previsto dalla legge a quella data e, in via transitoria, oggi previsto). La sanzione prevista dal comma 7 è da ricondurre a veicolo sprovvisto di carta di circolazione, quando questo sia previsto. Ce lo siamo già detto ma val la pena di ricordarlo di nuovo: nel caso di specie, la norma transitoria di cui all’art. 9 d.P.R. 153/2006, fa salve le situazioni preesistenti alla data del 14.07.2006. Le fa salve, naturalmente (per le conclusioni di questo interprete), con esclusivo riferimento alla emissione dei nuovi documenti e dunque, in via amministrativa. Per via legislativa - scomodando quindi il legislatore, piuttosto che l’organo di governo - dobbiamo chiarirci su che cosa dobbiamo intendere con l’inciso inserito dall’art. 2, comma 166, lett. a) del d.L. 262/2006 e cioè "...quando previsto...". Dunque, se da un lato il d.P.R. 153/2006 attua il principio contenuto nel primo comma dell’art. 97 del codice, disegnando le tipologie di documenti necessari per la circolazione e le relative modalità di rilascio, una volta che tali documenti sono stati definitivamente immessi nel circuito della regolarizzazione della circolazione dei ciclomotori, l’eventuale ricorso all’utilizzazione di altri documenti avviene e può avvenire, solo in una fase transitoria, relativamente alla quale lo stesso decreto fa salvo l’utilizzo di taluni documenti preesistenti alla data del 14.07.2006, in luogo di altri. Ma resta fermo l’obbligo generale ed astratto previsto dalla legge, di munire tutti i documenti in circolazione di un certificato di circolazione: insomma, la regola generale è il possesso del certificato di circolazione nel mentre il possesso del CIT è la deroga. In concreto, se un determinato soggetto circola sprovvisto di CIC, ostentando un bel CIT e dimostra con ciò che il ciclomotore è stato immesso in circolazione prima del 14.07.2006, a parere di chi scrive, questi non può vantare alcun diritto di non poter essere sanzionato, posto che la legge non prevede - né oggi, né ieri - la circolazione di ciclomotore sprovvisto di CIC: la legge prevede soltanto che per circolare un ciclomotore deve essere munito di targa (o il CIC, secondo la deroga di cui al decreto da ultimo citato). Dunque, nel momento in cui il CIC è stato smarrito o asportato, o il conducente ottiene un altro CIC in prestito (in quanto autorizzato ad applicarlo, giacché in possesso di CIT) o deve adeguarsi alla nuova disciplina giuridica e quindi munire il ciclomotore di certificato di circolazione e di targa. Derivandone, infine, che l’assoggettamento all’obbligo dell’applicazione della targa, presuppone il preventivo rilascio del certificato di circolazione di talché dall’accertamento della violazione all’art. 97, comma 8 del codice, deriverà, anche, l’accertamento della violazione dell’art. 97, comma 7 del medesimo decreto.

[Note]
1) Le presenti riflessioni sono state liberamente ispirate dal Dr. Vincenzo Manna, Giudice di Pace di La Spezia e già Comandante P.M. della Città di Torino, dalla relazione presentata al 12° Convegno di Polizia Locale di La Spezia, 22-23 marzo 2007: La "doppia" disciplina della circolazione dei ciclomotori. Anche per le più ampie e diverse conclusioni cui giunge l’autorevole commentatore, si invitano i cortesi lettori a consultare la citata relazione.
2) Ufficiale della Polizia Municipale, attestato tecnico del segnalamento e tutela delle strade al Politecnico di Milano e CISEL di Rimini; iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna e dell’Istituto Superiore Operatori di Polizia Locale. Referente A.S.A.P.S. nel comune di Forte dei Marmi. Responsabile del Servizio di Vigilanza Ambientale del Corpo P.M. del Comune di Forte dei Marmi (LU).

da "il Centauro n.114

© asaps.it

di Giovanni Fontana*

Giovedì, 30 Agosto 2007
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