(omissis)
Fatto e diritto
Con sentenza in
data 23.9.2002 il Tribunale monocratico di S. Maria C. Vetere, ritenuta
insufficiente la prova di responsabilità, assolveva ai sensi dell’art. 530
comma 2 c.p.p. P. A. dal reato di truffa contestatogli per essere transitato
con la propria autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai
possessori di tessera Viacard di cui non era in possesso.
A seguito di appello del Pm la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in
epigrafe, in riforma della decisione impugnata, dichiarava il …. colpevole del
reato contestato e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro
800,00 di multa.
Il ….. ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e
la mancanza di motivazione non essendo rimasto provato che fosse alla guida
della autovettura nelle circostanze del fatto. Neppure è stata accertata la
ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, in particolare
l’elemento psicologico.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di merito bene individua nel fatto gli estremi del reato contestato
perché costituisce una condotta truffaldina da parte dell’automobilista in
uscita dalla autostrada il transitare attraverso il varco riservato ai
possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvisto. In tale comportamento
deve ravvisarsi una consapevole condotta raggirante finalizzata in maniera
equivoca a sottrarsi al pagamento del pedaggio dovuto, come correttamente ha
ritenuto il giudice di appello.
Quanto alla individuazione del ….. quale autore del reato, non merita censura
la decisione impugnata che si basa su prova logica posta che il ricorrente era
il proprietario della vettura e rimanendo contumace nel giudizio di primo
grado, non ha fornito alcun elemento da cui dedursi la sua estraneità al fatto,
come ben poteva fare e tale atteggiamento ha mantenuto anche nel giudizio di
appello.
P.Q.M.
La Corte dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa
Ammende.
(omissis)
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