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Corte di Cassazione 30/08/2007

Attraversamento varco autostradale riservato ai possessori di Viacard - truffa

Corte di Cassazione Penale sez.II 6/7/2007 n. 26289

(omissis)

Fatto e diritto

Con sentenza in data 23.9.2002 il Tribunale monocratico di S. Maria C. Vetere, ritenuta insufficiente la prova di responsabilità, assolveva ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p. P. A. dal reato di truffa contestatogli per essere transitato con la propria autovettura attraverso il varco autostradale riservato ai possessori di tessera Viacard di cui non era in possesso.
A seguito di appello del Pm la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, in riforma della decisione impugnata, dichiarava il …. colpevole del reato contestato e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Il ….. ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge e la mancanza di motivazione non essendo rimasto provato che fosse alla guida della autovettura nelle circostanze del fatto. Neppure è stata accertata la ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, in particolare l’elemento psicologico.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di merito bene individua nel fatto gli estremi del reato contestato perché costituisce una condotta truffaldina da parte dell’automobilista in uscita dalla autostrada il transitare attraverso il varco riservato ai possessori di tessera Viacard pur essendone sprovvisto. In tale comportamento deve ravvisarsi una consapevole condotta raggirante finalizzata in maniera equivoca a sottrarsi al pagamento del pedaggio dovuto, come correttamente ha ritenuto il giudice di appello.
Quanto alla individuazione del ….. quale autore del reato, non merita censura la decisione impugnata che si basa su prova logica posta che il ricorrente era il proprietario della vettura e rimanendo contumace nel giudizio di primo grado, non ha fornito alcun elemento da cui dedursi la sua estraneità al fatto, come ben poteva fare e tale atteggiamento ha mantenuto anche nel giudizio di appello.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa Ammende.

(omissis)

Da Polnews.it
 


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Giovedì, 30 Agosto 2007
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