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Decreti Legge 15/01/2003

Niente tasse per chi acquista un’auto entro al 31 marzo 2002 - Tre mesi di proroga per gli ecoincentivi (Dl 2/2003)

(GU n. 9 del 13-1-2003)

CASSETTO: LEGGI/D.LEGGE FILE: WEB:0004

Niente tasse per chi acquista un’auto entro al 31 marzo 200
Tre mesi di proroga per gli ecoincentivi
(Dl 2/2003)


Chi acquista un’automobile nuova, entro il 31 marzo 2003, non pagherà né il bollo, né la tassa provinciale di trascrizione. A patto che l’autovettura non superi gli 85 kw di potenza. Sono stati prorogati di 3 mesi, infatti, gli ecoincentivi che hanno consentito un forte incremento nelle vendite delle autovetture, nel 2002, con picchi del 50% in più nel mese di dicembre. La decisione é stata presa nel Consiglio dei ministri, 10 gennaio scorso ed é stata formalizzata con un decreto-legge. Il provvedimento é stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 13 gennaio 2003. Per fare fronte alle spese di copertura del dispositivo il governo ha previsto uno stanziamento di oltre 54 milioni di euro, che deriverà dalla riduzione dei crediti d’imposta a favore di nuove imprese e lavoratori autonomi previsti dalla Finanziaria del 2001. (14 gennaio 2003

DECRETO-LEGGE 13 gennaio 2003, n. 2
Differimento di misure agevolative in materia di tasse
automobilistiche.

(GU n. 9 del 13-1-2003)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate dall’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;


E m a n a
il seguente decreto-legge:


Art. 1.
Esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica


1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applicano relativamente alle formalità connesso agli atti di acquisto di autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2003. A tale fine e’ autorizzata la spesa massima di 31,9 milioni di euro per l’anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l’anno 2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d’imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo riscontrato nell’anno 2002, è attribuito a decorrere dall’anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farli osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003

                  CIAMPI

                           Berlusconi,Presidente del Consiglio dei Ministri
                           Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
                           Marzano, Ministro delle attività produttive
                           La Loggia, Ministro per gli regionali
                                                                                                 Visto, il Guardasigilli:

                                                                                                 Castelli

 



 


Si riporta il testo dell’articolo 2 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002 suppl. ord.)


Omissis....

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA


Art. 2.
Esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica



1. Non sono dovute l’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive, l’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull’inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l’esenzione relativa alla tassa automobilistica, le esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sull’inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva n. 91/441 CEE, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell’autoveicolo conforme alle direttive CE sull’inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il locatore finanziario ha l’obbligo di consegnare il veicolo ricevuto dall’acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai centri di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il venditore o il locatore finanziario rilascia all’acquirente un’attestazione comprovante l’avvenuta consegna ai suddetti centri dell’autoveicolo. In ogni caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, nonché l’ACI, delle minori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a cura dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad ordinamento autonomo, e dell’ACI. Detti rimborsi, versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 

Mercoledì, 15 Gennaio 2003
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