IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento
delle misure agevolative in materia di tasse automobilistiche recate
dall’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione
e dalla tassa automobilistica
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si
applicano relativamente alle formalità connesso agli atti di acquisto di
autoveicoli, effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 marzo 2003. A tale fine e’ autorizzata la spesa massima di 31,9
milioni di euro per l’anno 2003 e di 11,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.
2. All’onere derivante dal comma 1, pari ad Euro 31,9 milioni per l’anno
2003 e ad Euro 11,4 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui agli
articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Il credito d’imposta di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenuto conto del limitato utilizzo
riscontrato nell’anno 2002, è attribuito a decorrere dall’anno 2003 nel
limite massimo complessivo di 3 milioni di euro.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farli osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi,Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Si riporta il testo dell’articolo 2 del
d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178 (Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002 suppl. ord.)
Omissis....
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 2.
Esenzione dall’imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa
automobilistica
1. Non sono dovute l’imposta provinciale di trascrizione, di cui
all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa
automobilistica, per il primo periodo fisso di cui all’articolo 2 del
regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse
automobilistiche, di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre
1998, n. 462, e per le due annualità successive, l’imposta di bollo di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e gli
emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico di cui
al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, relativamente alle
formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli, immatricolati per
la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive
CE sull’inquinamento, effettuate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento
dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla
direttiva n. 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive,
sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario
dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla
data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo
nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad
uno dei familiari conviventi.
2. Fatta eccezione per l’esenzione relativa alla tassa automobilistica, le
esenzioni di cui al comma 1, si applicano, altresì, alle formalità relative
agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di
autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 Kw, conformi alla direttiva
n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994,
sull’inquinamento, effettuate dalla entrata in vigore del presente decreto
ed entro il 31 dicembre 2002, a condizione che al momento dell’acquisto sia
consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla citata direttiva n.
91/441 CEE, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto
intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari
conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria
del veicolo usato, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto
veicolo o ad uno dei familiari conviventi. Gli autoveicoli acquistati devono
essere garantiti per un anno e sottoposti prima della vendita, salvo che si
tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di
ventiquattro mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi
dodici mesi, a specifica revisione secondo le modalità previste
dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna dell’autoveicolo conforme
alle direttive CE sull’inquinamento di cui ai commi 1 e 2, il venditore o il
locatore finanziario ha l’obbligo di consegnare il veicolo ricevuto
dall’acquirente o dal locatario, non conforme alle suddette direttive, ai
centri di cui all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e di provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta
di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Il
venditore o il locatore finanziario rilascia all’acquirente un’attestazione
comprovante l’avvenuta consegna ai suddetti centri dell’autoveicolo. In ogni
caso, tali veicoli non possono essere rimessi in circolazione.
4. Un comitato composto, senza oneri a carico dello Stato, dai
rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero
dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle
regioni, delle province e degli enti interessati, nominato da apposito
decreto interdirigenziale, provvede, sulla base dei dati forniti dagli enti
interessati, alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province, nonché l’ACI, delle minori entrate
derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 3. Le minori entrate risultanti
da tale ripartizione sono rimborsate ai predetti enti con cadenza mensile a
cura dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dell’interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, per quanto
riguarda quelle di spettanza delle regioni, delle province, anche ad
ordinamento autonomo, e dell’ACI. Detti rimborsi, versati direttamente
presso le tesorerie dei singoli enti in deroga alle disposizioni sulla
tesoreria unica, sono contabilizzati nel titolo I "Entrate tributarie" dei
rispettivi bilanci. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono
soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per autoveicoli le autovetture
e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di cui all’articolo 54, comma
1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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