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Sicurstrada 25/08/2007

Il quesito del giorno - Come sanzionare correttamente camionista che viola l’art. 167 CdS per sovraccarico su autotreno?


Gent. associazione,

il mio quesito riguarda l’art. 167 C.d.S., nella fattispecie, sovraccarico su autotreno. Vi propongo un caso per essere meglio compreso circa il mio dubbio.
Controllo di autotreno composto da autocarro (furgone) avente mpc di 3500 Kg, trainante rimorchio caravan (roulotte) avente mpc 1200 kg.La massa accertata del complesso risulta di 5100 Kg, ovvero di poco superiore alla massa massima autorizzata in questo caso con la tolleranza del 5% (5100 a fronte di 5000 Kg).Pertanto applicando la norma di cui all’art. 167 c.5 si procede alla contestazione. Ma detto comma rimanda espressamente alla SANZIONE indicata al comma 2 (cioè quella per veicoli aventi mpc sup. a 10 t)
1) Per logica è corretto comunque fare i conti in base al comma 3 e ragionare per fasce di percentuali visto che nel mio caso l’autotreno in questione non è sup. a 10 t? Anche se in questo caso la sanzione risulta comunque di 36 euro, ma in casi analoghi non mi sembra corretto applicare procedure e sanzioni previste per veicoli sup a 10 t (comma 2 del 167) anche quanto l’autoarticolato non è sup a 10 t; ovviamente certi sovraccarichi risulterebbero in prima fascia ragionando sulla base del comma 2 mentre in quarta ragionando sulla base logica del comma 3. (anche se il comma 5 rimanda, ripeto, espressamente alla SANZIONE del comma 2)
2) lo stesso autoarticolato di cui sopra, in fase di accertamento e dopo aver pesato separatamente i due veicoli costituenti il complesso dà i seguenti risultati: autocarro 3300 Kg ( e quindi in portata!!) e rimorchio caravan 1800 Kg.
Sulla base dell’art. 167 c 6 trattasi di eccedenza parziale di massa.Allora è corretto considerare l’intero complesso e sanzionare il sovraccarico in base ai risultati del convoglio ( e se inferiore a 10 t con la procedura del comma 3) o solo l’eccedenza parziale ( e se inferiore a 10 t con la procedura del comma 3 )?

IN CONCLUSIONE ERA PIU’ CORRETTO SANZIONARE:
a) art. 167 c 5 al complesso (eccedenza non sup a 10%) e art. 63 (agganciamento)
OPPURE:
b) art. 167 c 6 al rimorchio (eccedenza sup al 30%) e art 63 (relativo al superamento della massa rimorchiabile che era di soli 1500 KG)

Ovviamente le somme cambiano e anche i punti!!

E-mail: Colognola ai Colli (VR)


***

(ASAPS) L’articolo 167, comma 5 del Codice della strada prescrive che "Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2".
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che al caso di specie deve essere contestato l’articolo 167/5 (eccedenza non superiore al 10%) e l’articolo 63/4-5 del Codice della Strada.
Il comma 6 del medesimo articolo dispone che “La sanzione di cui al comma 5 precedente si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di no solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso (si ritiene che questa ipotesi di violazione si applichi solo laddove il peso del complesso veicolare sia regolare). (ASAPS)


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Sabato, 25 Agosto 2007
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