Gent. associazione,
il mio quesito riguarda
l’art. 167 C.d.S., nella fattispecie, sovraccarico su autotreno. Vi propongo un
caso per essere meglio compreso circa il mio dubbio.
Controllo di autotreno composto da autocarro (furgone) avente mpc di
3500 Kg, trainante rimorchio caravan (roulotte) avente mpc 1200 kg.La massa
accertata del complesso risulta di 5100 Kg, ovvero di poco superiore alla massa
massima autorizzata in questo caso con la tolleranza del 5% (5100 a fronte di
5000 Kg).Pertanto applicando la norma di cui all’art. 167 c.5 si procede alla
contestazione. Ma detto comma rimanda espressamente alla SANZIONE indicata al
comma 2 (cioè quella per veicoli aventi mpc sup. a 10 t)
1) Per logica è corretto comunque fare i conti in base al comma 3 e
ragionare per fasce di percentuali visto che nel mio caso l’autotreno in
questione non è sup. a 10 t? Anche se in questo caso la sanzione risulta
comunque di 36 euro, ma in casi analoghi non mi sembra corretto applicare
procedure e sanzioni previste per veicoli sup a 10 t (comma 2 del 167) anche
quanto l’autoarticolato non è sup a 10 t; ovviamente certi sovraccarichi
risulterebbero in prima fascia ragionando sulla base del comma 2 mentre in
quarta ragionando sulla base logica del comma 3. (anche se il comma 5 rimanda,
ripeto, espressamente alla SANZIONE del comma 2)
2) lo stesso autoarticolato di cui sopra, in fase di accertamento e
dopo aver pesato separatamente i due veicoli costituenti il complesso dà i
seguenti risultati: autocarro 3300 Kg ( e quindi in portata!!) e rimorchio
caravan 1800 Kg.
Sulla base dell’art. 167 c 6 trattasi di eccedenza parziale di
massa.Allora è corretto considerare l’intero complesso e sanzionare il
sovraccarico in base ai risultati del convoglio ( e se inferiore a 10 t con la
procedura del comma 3) o solo l’eccedenza parziale ( e se inferiore a 10 t con
la procedura del comma 3 )?
IN CONCLUSIONE ERA PIU’ CORRETTO SANZIONARE:
a) art. 167 c 5 al complesso (eccedenza non sup a 10%) e art. 63
(agganciamento)
OPPURE:
b) art. 167 c 6 al rimorchio (eccedenza sup al 30%) e art 63 (relativo
al superamento della massa rimorchiabile che era di soli 1500 KG)
Ovviamente le somme cambiano e anche i punti!!
E-mail: Colognola ai
Colli (VR)
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(ASAPS) L’articolo 167, comma 5 del Codice della
strada prescrive che "Chiunque circola con un autotreno o con un
autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di
oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto
ad un’unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2".
Alla luce di quanto esposto ed entrando nei contenuti del quesito, si
rappresenta che al caso di specie deve essere contestato l’articolo 167/5
(eccedenza non superiore al 10%) e l’articolo 63/4-5 del Codice della Strada.
Il comma 6 del medesimo articolo dispone che “La sanzione di cui al comma 5
precedente si applica anche nell’ipotesi di eccedenze di massa di no solo dei
veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso (si ritiene che
questa ipotesi di violazione si applichi solo laddove il peso del complesso
veicolare sia regolare). (ASAPS)
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