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Sicurstrada 27/07/2007

Di che materiale devono essere fatte le tabelle identificative per il trasporto merci pericolose?

Gentile Asaps sono un agente della polizia stradale vorrei porre un quesito per quanto riguarda il trasporto di materiale a regime ADR in cisterne. In particolare modo vorrei sapere se le tabelle identificative di pericolo riportanti il numero onu ed il numero kemler devono essere in metallo resistente al fuoco oppure possono essere semplicemente adesive di materiale plastico e/o cartaceo. Vi pongo questo quesito in quanto a volte mi trovo davanti a delle cisterne che presentano delle etichette della stessa forma e misura di quelle regolamentari ma in materiale che a mio avviso non resiste al calore, per lo più scritte con dei normali pennarelli indelebili. Vi chiedo inoltre le caratteristiche di una scheda di sicurezza perchè a volte trovo degli autotrasportatori a regime adr che mi presentano delle normali fotocopie riportanti tutti gli elementi sufficienti ma pur sempre scritti in un foglio di carta.

E-mail: Bologna


***

(ASAPS) Entrando nei contenuti del quesito, si rappresenta che la normativa ADR prescrive che le unità di trasporto trasportanti merci pericolose devono avere, disposti su un piano verticale, due pannelli rettangolari di colore arancio retroriflettenti.

Il capitolo 5.3.2.2.2 dell’ADR dispone che "Il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU devono essere costituiti da cifre di colore nero di 100 mm di altezza e di 15 mm di spessore. Il numero d’identificazione del pericolo deve figurare nella parte superiore della segnalazione e il numero ONU nella parte inferiore; essi devono essere separati da una linea orizzontale di 15 mm di spessore attraversante la segnalazione a mezza altezza. Il numero di identificazione del pericolo e il numero ONU devono essere indelebili e restare visibili dopo un incendio di una durata di 15 minuti".

La normativa ADR prescrive al Capitolo 5.4.3 determinate “Istruzioni scritte” da consegnare al conducente del veicolo.
Infatti lo speditore, in previsione di ogni tipologia di incidente o emergenza che possa sopravvenire durante il trasporto di merci pericolose, deve fornire obbligatoriamente al conducente una serie di informazioni scritte dirette in modo conciso, per ogni materia od oggetto trasportato o per ogni gruppo di merci presentanti gli stessi pericoli, al fine di adottare un giusto comportamento.
Questa serie di informazioni riguarda:
 

la denominazione della materia o dell’oggetto o del gruppo di merci;

la classe e il numero ONU o, per un gruppo di merci, i numeri ONU delle merci alle quali queste informazioni sono destinate o sono applicabili;

la natura del pericolo presentato da queste merci come pure le misure che deve prendere il conducente e i mezzi di protezione individuale che deve utilizzare;

le misure d’ordine generale da prendere, per esempio avvertire gli altri utenti della strada ed i passanti, nonché chiamare la polizia e/o i vigili del fuoco;

le misure supplementari da prendere per fare fronte a perdite o versamenti leggeri e come evitare che si aggravino, a condizione che ciò non comporti rischi personali;

le misure speciali da prendere, se il caso, per certe merci;

se il caso, l’equipaggiamento necessario per l’applicazione delle misure e/o speciali.

Queste informazioni, qualora non siano subito fornite dallo speditore al conducente, devono essergli consegnate al più tardi quando le merci pericolose sono state caricate sul veicolo; ovvero informazioni sul contenuto di queste istruzioni devono essere comunicate al trasportatore al più tardi quando sia stato dato l’ordine di trasporto al fine di permettergli di prendere le misure necessarie per assicurasi che i dipendenti interessati siano a conoscenza di queste istruzioni e siano capaci di eseguirle e per vigilare che l’equipaggiamento necessario si trovi a bordo del veicolo.
Lo speditore è responsabile del contenuto di queste istruzioni/informazioni che deve fornire in forma scritta ed in una lingua che il o i conducenti che prendono in carico le merci pericolose siano in grado di leggere e di comprendere, ed inoltre in tutte le lingue dei paesi di origine, di transito e di destinazione. Inoltre nel caso di paesi che hanno più di una lingua ufficiale, l’autorità competente specifica la o le lingue ufficiali applicabili sull’intero territorio o in ogni regione o parte del territorio.
Una serie di prescrizioni dovrà essere osservata, ovvero:

le istruzioni scritte devono essere conservate nella cabina del veicolo condotto dal conducente in modo da permetterne facilmente l’identificazione;

le istruzioni scritte che non sono applicabili ( non corrispondenti ) alle merci pericolose che si trovano a bordo del veicolo devono essere tenute lontano dai documenti pertinenti al fine di evitare ogni possibile confusione;

il trasportatore deve vigilare affinché i conducenti interessati al trasporto siano in grado di comprendere e di applicare correttamente le istruzioni che vengono a loro fornite;

nel caso di carichi in comune di merci imballate comprendenti merci pericolose che appartengono a gruppi differenti di merci comportanti gli stessi pericoli, le istruzioni scritte possono essere limitate ad una sola istruzione per classe di merci pericolose trasportate a bordo del veicolo. In questo caso, non deve figurare nelle istruzioni nessun nome di merce trasportata, né numero di identificazione ONU:

REDAZIONE DELLE ISTRUZIONI SCRITTE

Le istruzioni scritte devono essere redatte secondo il seguente modello:

C A R I C O

- indicazione della designazione ufficiale di trasporto della materia o dell’oggetto, o della denominazione del gruppo di merci che presentano gli stessi pericoli, della classe e del numero ONU o, per un gruppo di merci, i numeri ONU delle merci alle quali queste istruzioni sono destinate o sono applicabili;

- descrizione limitata per esempio allo stato fisico (liquido, gassoso, ecc.) con indicazione eventuale di una colorazione e, se il caso, di un odore per aiutare l’identificazione di perdite o di versamenti.

NATURA DEL CARICO

Elencazione dei pericoli di cui:

- pericolo principale;

- Pericoli supplementari, compresi gli eventuali effetti ritardati ed i pericoli per l’ambiente;

- comportamento in caso di incendio o di riscaldamento (decomposizione, esplosione, produzione di fumi tossici, ecc.)

- se del caso, menzione che le merci trasportate reagiscono pericolosamente con l’acqua.

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Indicazione della protezione individuale destinata al conducente di cui:

- una protezione respiratoria;

- una protezione individuale fisica.

MISURE D’ORDINE GENERALE CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE

Riguarda l’indicazione delle seguenti istruzioni:

- fermare il motore;

- divieto d’uso di fiamme libere;

- non fumare;

- disporre segnali sulla strada ed avvertire gli altri utenti ed i passanti;

- informare il pubblico del rischio e consigliargli di restare sopravvento;

- avvertire la polizia ed i vigili del fuoco il più presto possibile.

MISURE SUPPLEMENTARI E/O SPECIALI CHE DEVE PRENDERE IL CONDUCENTE

Venerdì, 27 Luglio 2007
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