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Notizie brevi 01/09/2007

Non indossava la cintura di sicurezza quando morì? La Cassazione riduce il risarcimento assicurativo

Una sentenza destinata a pesare enormemente sulla sicurezza stradale


Un manifesto francese del ministero dell’Interno, per convincere anche i passeggeri posteriori a fare uso delle cinture di sicurezza (foto archivio Asaps)

(ASAPS) ROMA, 31 agosto 2007 – Questa è una delle sentenze che faranno davvero parlare di sé: “Concorso di colpa della vittima perché non portava le cinture di sicurezza al momento dell’incidente automobilistico”. In effetti, si tratta di un rarissimo esempio di “pronunciamento” da parte di un Tribunale che potrebbe contribuire in maniera determinante all’educazione stradale. In soldoni, se l’utente non indossa la cintura, ed è facilissimo verificarlo in sede di ricostruzione del sinistro, se in caso d’impatto (dovuto a terzi) riporterà lesioni sarà come se avesse concorso, aiutando la controparte, nel procurarsele. Quindi, l’assicurazione potrà pagare un rimborso meno consistente, ed il magro ristoro del danno contribuirà a rendere ancora più amare le conseguenze di un sinistro. Lo ha deciso la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18.177/2007, ha confermato il pronunciamento della Corte d’Appello de L’Aquila nel precedente grado di giudizio. I giudici abruzzesi avevano infatti ridotto l’entità del danno derivato dalla morte di un giovane (figlio e fratello degli eredi), avvenuta in un incidente stradale. I togati avevano stabilito a carico del defunto, a bordo nel veicolo in qualità di passeggero, una responsabilità del 25% in ordine alle lesioni da lui stesso patite, facendo scendere al 75% il grado di responsabilità del conducente. Quest’ultimo, aveva sì la responsabilità del sinistro – al quale era sopravvissuto – ma la vittima non aveva indossato le cinture di sicurezza, evidenziando che “la mancata adozione di misure di sicurezza da parte del passeggero può costituire un’ipotesi di cooperazione colposa, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento del danno”. I magistrati di piazza Cavour hanno precisato che i colleghi del precedente grado hanno fatto bene ad attenersi “ai principi secondo i quali la quantificazione del danno morale viene effettuata anche applicando l’art. 1227 del Codice Civile in tema di concorso di fatto colposo del danneggiato”. (ASAPS) 


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Sabato, 01 Settembre 2007
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