Un
manifesto francese del ministero dell’Interno, per convincere anche i passeggeri
posteriori a fare uso delle cinture di sicurezza (foto archivio Asaps) (ASAPS) ROMA, 31 agosto 2007 – Questa è una
delle sentenze che faranno davvero parlare di sé: “Concorso di colpa della
vittima perché non portava le cinture di sicurezza al momento dell’incidente
automobilistico”. In effetti, si tratta di un rarissimo esempio di
“pronunciamento” da parte di un Tribunale che potrebbe contribuire in maniera
determinante all’educazione stradale. In soldoni, se l’utente non indossa la
cintura, ed è facilissimo verificarlo in sede di ricostruzione del
sinistro, se in caso d’impatto (dovuto a
terzi) riporterà lesioni sarà come se avesse concorso, aiutando la controparte,
nel procurarsele. Quindi, l’assicurazione potrà pagare un rimborso meno
consistente, ed il magro ristoro del danno contribuirà a rendere ancora più
amare le conseguenze di un sinistro. Lo ha deciso la Terza Sezione Civile
della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18.177/2007, ha confermato il
pronunciamento della Corte d’Appello de L’Aquila nel precedente grado di
giudizio. I giudici abruzzesi avevano infatti ridotto l’entità del danno
derivato dalla morte di un giovane
(figlio e fratello degli eredi), avvenuta in un incidente stradale. I togati
avevano stabilito a carico del defunto, a bordo nel veicolo in qualità di
passeggero, una responsabilità del 25% in ordine alle lesioni da lui stesso
patite, facendo scendere al 75% il grado di responsabilità del conducente.
Quest’ultimo, aveva sì la responsabilità del sinistro – al quale era
sopravvissuto – ma la vittima non aveva indossato le cinture di sicurezza,
evidenziando che “la mancata adozione di misure di sicurezza da parte del
passeggero può costituire un’ipotesi di cooperazione colposa, con conseguente
riduzione proporzionale del risarcimento del danno”. I magistrati di piazza
Cavour hanno precisato che i colleghi del precedente grado hanno fatto bene ad
attenersi “ai principi secondo i quali la quantificazione del danno morale
viene effettuata anche applicando l’art. 1227 del Codice Civile in tema di
concorso di fatto colposo del danneggiato”. (ASAPS)
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