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Notizie brevi 31/08/2007

La notifica delle multe guadagna più tempo


foto dalla rete

di Maurizio Caprino
da "Il sole 24 ore"


Per alcuni è un cavillo in meno offerto ai furbi abituati a farsi annullare le multe stradali. Per altri è una lesione del diritto di difesa del cittadino. Fatto sta che dal 20 agosto scorso vale anche per i verbali d’infrazione al Codice della strada l’importante principio fissato cinque anni fa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 477 del 26 novembre 2002): la notifica è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre il termine previsto dalla legge, purché la Pubblica amministrazione abbia spedito il plico prima di tale scadenza. Lo ha stabilito la circolare n. 300/A/1/26466/127/9 emanata, appunto, il 20 agosto dal dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, firmata dal direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato. Il fatto che la circolare sia intervenuta solo a cinque anni dalla sentenza dimostra che anche all’interno del ministero il dibattito tra chi è "contro i furbi" e i "garantisti" è stato complesso.
Forse è proprio per questo motivo che inizialmente (nota prot. n. M/4106-3 del 23 novembre 2003) il dipartimento Affari interni e territoriali dello stesso ministero aveva scelto la linea "garantista" e che il testo della circolare del 20 agosto non è chiarissimo. Ma, come confermato ieri al Sole- 24 Ore dalla Pubblica sicurezza, quest’ultima va interpretata così: i 150 giorni che l’articolo 201 del Codice stradale assegna agli organi di polizia per notificare i verbali quando il trasgressore non viene fermato immediatamente s’intendono come termine massimo per provvedere alla spedizione. Il destinatario può verificare questa data di affidamento del plico alle Poste leggendo la relazione di notifica che di solito (almeno nella prassi seguita negli ultimi anni dalla Polizia stradale) è allegata al verbale e non potrebbe presentare ricorso invocando la scadenza dei 150 giorni, come invece si è fatto sinora. Una prassi prevalente, con poche eccezioni: al Sole-24 Ore risulta quella della Polizia stradale di Firenze, che però è stata talvolta bocciata dai giudici di pace.
Ora gli organi di polizia, se qualcuno continuasse a ricorrere, dovrebbero resistere portando al giudice (che resta libero di decidere caso per caso) come motivazione la sentenza della Consulta richiamata dalla circolare del 20 agosto. In quella occasione, i giudici costituzionali stabilirono che non si può far dipendere la validità di una notifica di un atto della Pubblica amministrazione spedito da un’attività svolta da un soggetto terzo (le Poste), come invece faceva l’articolo 4, comma 3 della legge 890/82 (che regola le notifiche tramite servizio postale). La Consulta, dichiarando incostituzionale questa norma, risolse la questione affermando che le date da considerare sono due: una per il notificante (quella di affidamento del plico al servizio postale) e una per il de-stinatario ( quella di effettiva ricezione o comunque di permanenza del plico per 10 giorni – la cosiddetta compiuta giacenza – nell’ufficio postale, in caso di mancato ritiro). La prima vale per gli adempimenti in capo al notificante (quindi serve per determinare se la spedizione è stata tempestiva, cosa che rende valida la notifica), la seconda per quelli in capo al de-stinatario ( quindi serve per determinare il giorno a partire dal quale si contano i 60 giorni entro cui è possibile pagare in misura ridotta o presentare ricorso).
Questo impianto assicura una via di uscita solo nel caso in cui il destinatario non riceva affatto il plico o comunque non ci siano elementi per dimostrare la compiuta giacenza. Infatti, manca il giorno a partire dal quale decorrono i tempi per il pagamento o il ricorso. Più delicata la questione che si pone quando la ricezione o la compiuta giacenza avvengono con ritardo, cioè oltre i 150 giorni previsti dall’articolo 201: questa norma fissa il termine proprio a garanzia del diritto di difesa del cittadino, che in tempi più lunghi potrebbe avere difficoltà a ricostruire i fatti contestatigli. Fermo restando il principio del libero convincimento del giudice,è probabile che – qualora la notifica avvenga mesi o anni dopo la scadenza dei 150 giorni – un eventuale ricorso sia accolto. Per ritardi inferiori, appare ragionevole conformarsi alla circolare.


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Venerdì, 31 Agosto 2007
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