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di Maurizio Caprino da "Il sole 24 ore"
Per alcuni è un cavillo in meno offerto ai furbi abituati a farsi
annullare le multe stradali. Per altri è una lesione del diritto di difesa del
cittadino. Fatto sta che dal 20 agosto scorso vale anche per i verbali
d’infrazione al Codice della strada l’importante principio fissato cinque anni
fa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 477 del 26 novembre 2002): la
notifica è valida anche quando raggiunge il destinatario oltre il termine
previsto dalla legge, purché la Pubblica amministrazione abbia spedito il plico
prima di tale scadenza. Lo ha stabilito la circolare n. 300/A/1/26466/127/9
emanata, appunto, il 20 agosto dal dipartimento Pubblica sicurezza del
ministero dell’Interno, firmata dal direttore centrale delle Specialità della
Polizia di Stato. Il fatto che la circolare sia intervenuta solo a cinque anni
dalla sentenza dimostra che anche all’interno del ministero il dibattito tra
chi è "contro i furbi" e i "garantisti" è stato complesso.
Forse è proprio per questo motivo che inizialmente (nota prot. n. M/4106-3 del
23 novembre 2003) il dipartimento Affari interni e territoriali dello stesso
ministero aveva scelto la linea "garantista" e che il testo della
circolare del 20 agosto non è chiarissimo. Ma, come confermato ieri al Sole- 24
Ore dalla Pubblica sicurezza, quest’ultima va interpretata così: i 150 giorni
che l’articolo 201 del Codice stradale assegna agli organi di polizia per
notificare i verbali quando il trasgressore non viene fermato immediatamente
s’intendono come termine massimo per provvedere alla spedizione. Il
destinatario può verificare questa data di affidamento del plico alle Poste
leggendo la relazione di notifica che di solito (almeno nella prassi seguita
negli ultimi anni dalla Polizia stradale) è allegata al verbale e non potrebbe
presentare ricorso invocando la scadenza dei 150 giorni, come invece si è fatto
sinora. Una prassi prevalente, con poche eccezioni: al Sole-24 Ore risulta
quella della Polizia stradale di Firenze, che però è stata talvolta bocciata
dai giudici di pace.
Ora gli organi di polizia, se qualcuno continuasse a ricorrere, dovrebbero
resistere portando al giudice (che resta libero di decidere caso per caso) come
motivazione la sentenza della Consulta richiamata dalla circolare del 20
agosto. In quella occasione, i giudici costituzionali stabilirono che non si
può far dipendere la validità di una notifica di un atto della Pubblica
amministrazione spedito da un’attività svolta da un soggetto terzo (le Poste),
come invece faceva l’articolo 4, comma 3 della legge 890/82 (che regola le
notifiche tramite servizio postale). La Consulta, dichiarando incostituzionale
questa norma, risolse la questione affermando che le date da considerare sono due:
una per il notificante (quella di affidamento del plico al servizio postale) e
una per il de-stinatario ( quella di effettiva ricezione o comunque di
permanenza del plico per 10 giorni – la cosiddetta compiuta giacenza –
nell’ufficio postale, in caso di mancato ritiro). La prima vale per gli
adempimenti in capo al notificante (quindi serve per determinare se la
spedizione è stata tempestiva, cosa che rende valida la notifica), la seconda
per quelli in capo al de-stinatario ( quindi serve per determinare il giorno a
partire dal quale si contano i 60 giorni entro cui è possibile pagare in misura
ridotta o presentare ricorso).
Questo impianto assicura una via di uscita solo nel caso in cui il destinatario
non riceva affatto il plico o comunque non ci siano elementi per dimostrare la
compiuta giacenza. Infatti, manca il giorno a partire dal quale decorrono i
tempi per il pagamento o il ricorso. Più delicata la questione che si pone
quando la ricezione o la compiuta giacenza avvengono con ritardo, cioè oltre i
150 giorni previsti dall’articolo 201: questa norma fissa il termine proprio a
garanzia del diritto di difesa del cittadino, che in tempi più lunghi potrebbe
avere difficoltà a ricostruire i fatti contestatigli. Fermo restando il
principio del libero convincimento del giudice,è probabile che – qualora la
notifica avvenga mesi o anni dopo la scadenza dei 150 giorni – un eventuale
ricorso sia accolto. Per ritardi inferiori, appare ragionevole conformarsi alla
circolare.
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