Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione – Ordinanza - ingiunzione – Emissione – Termine
(Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2005, n. 04643)
Non
costituisce motivo di illegittimità per violazione dell’art. 2, comma terzo,
legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’ordinanza ingiunzione relativa a violazione
del codice della strada, emessa dal prefetto nel termine di cui all’art. 204 di
tale codice, la circostanza che la stessa sia stata notificata oltre il termine
di trenta giorni di cui al citato art. 2, comma terzo. Infatti la legge n. 241
del 1990 trova applicazione in riferimento a quei procedimenti amministrativi
ad iniziativa di parte o d’ufficio che devono concludersi con l’adozione di
provvedimenti comportanti modificazioni delle situazioni giuridiche dei
soggetti destinatari o comunque autonomamente rilevanti in relazione a dette
situazioni, mentre non rientrano nelle previsioni della stessa norma quegli
atti di carattere meramente accessorio, quali le notificazioni, che hanno la
sola finalità di portare a conoscenza dei terzi un atto amministrativo in
precedenza adottato e la cui autonoma rilevanza può operare a fini diversi da
quello del rispetto dei termini di cui al menzionato art. 2.