Il tema di infrazioni al codice
della strada, l’art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) chiarisce quale contenuto deve
avere il verbale di contestazione non immediata, che solo genericamente è
descritto nell’art. 201 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285): esso distingue i fatti rilevati, che l’accertatore attesta come avvenuti,
dai motivi, da specificare a verbale, «per i quali non è stato possibile
procedere a contestazione immediata» della violazione. In ordine
all’accertamento dei fati, il verbale deve contenere «gli elementi di tempo, di
luogo e di fatto» che, con riferimento alle violazioni delle disposizioni di
cui al quinto e sesto comma dell’art. 157 del codice della strada, concernenti
la collocazione dei veicoli nelle zone predisposte per un tempo limitato di
sosta, consistono nella indicazione del giorno e dell’ora dell’infrazione,
della piazza o della via con le zone di sosta all’uopo predisposte e delimitate
da segnaletica regolamentare, della circostanza di fatto, attestata
dall’accertatore, che il veicolo sostava fuori da tali zone delimitate,
spettando al trasgressore provare che il veicolo nelle medesime circostanze di
tempo e di luogo era stato collocato in uno specifico spazio non predisposto
per la sosta regolamentata e non soggetto a divieto di sosta.
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