Giurisprudenza
di merito GIUDICE DI PACE DI CHIOGGIA Sezione
Civile 4
aprile 2007
Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Violazione amministrativa
commessa da infradiciottenne - Violazioni del codice della strada - Applicazione
dell’art. 2 L. n. 689/81 - Limiti.
In tema di sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada commesse da minore degli
anni diciotto, l’art. 2 della L. n. 689/81, laddove
esclude che possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi «al momento
in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in
base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di
volere», non può essere interpretato nel senso, strettamente letterale, di ritenere
sempre e comunque i minori di anni diciotto privi della capacità di essere
destinatari di sanzioni amministrative ma, al contrario, va inteso nel senso di
estendere alle sanzioni amministrative i principi penalistici relativi alla
capacità di intendere e volere dei minori. (Sulla base di questo principio il
giudice di pace ha respinto l’opposizione ai verbali di accertamento delle
violazioni degli artt. 116, comma 13 bis, 170, commi 2 e 6 e
171, commi 1, e 2, C.s., commesse da quattordicenne ritenuto
pienamente in grado di intendere e di volere al momento della commissione dei
fatti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
- Con ricorso depositato in data 28 aprile 2006 e ritualmente notificato,
unitamente al pedissequo decreto, il sig. B.E., in qualità di genitore
esercente la potestà sul minore B.M. impugnava il verbale di accertamento di
violazione al codice della strada n. 25852 contestato al minore B.M. per
l’assunta infrazione, in Chioggia alla via D. Schiavo, alle ore 20,10 del
giorno 21 aprile 2006, a mezzo del ciclomotore Booster avente contrassegno di
identificazione ... dell’art. 116 comma 13 bis c.s. perché «circolava
alla guida del ciclomotore indicato senza avere conseguito il certificato di
idoneità alla guida e senza essere titolare di patente ... » ed il verbale n.
25853 perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, violava l’art.
170 commi 2 e 6, l’art. 171 commi l, 2 e 3 e l’art. 213 comma 2 quinquies C.S., comportante il sequestro
amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca, in quanto «circolava senza
fare uso del prescritto casco protettivo obbligatorio e inoltre trasportava
altra persona ... ». Senza contestare la responsabilità
delle infrazioni, il ricorrente invocava l’annullamento dei verbali impugnati
per esser stati redatti a carico di soggetto minorenne e per aver il figlio
minore sottratto il ciclomotore al proprietario, suo zio V.R. all’insaputa di
questi. Rilevava, inoltre, che il
verbale relativo alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del ciclomotore
era privo dell’informazione di cui all’art. 213 comma 2 quinquies. In data 30 settembre 2007
si costituiva in giudizio, con deposito degli atti di cui all’art. 23 comma 2
L. 689/1981 e di comparsa di costituzione, il Comune di Chioggia confermando la
piena legittimità degli atti impugnati, rilevando, in particolare,
l’inconsistenza giuridica delle doglianze dell’opponente nonché l’avvenuta
notifica, comunque, anche al genitore esercente la potestà, dei verbali
impugnati. Alla prima udienza del l0 ottobre 2007 comparivano entrambe le parti
che, preliminarmente, rilevavano essere stato fissata, per il giorno 17 gennaio
2007, udienza relativa ad altro procedimento innanzi a questo stesso giudice
fra le stesse parti avente ad oggetto altro verbale collegato ai medesimi
fatti per cui è causa e,
concordemente, pertanto, chiedevano un rinvio dell’udienza per consentire la
riunione dei due procedimenti. Alla successiva udienza
del 4 aprile 2007, cui erano state rinviate tutte le udienze, non celebrate,
del 17 gennaio 2007, veniva disposto l’invocata riunione col procedimento n.
155/C/06 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione del verbale con cui era stato
nuovamente sottoposto a sequestro amministrativo il ciclomotore, erroneamente
rilasciato al trasgressore, in data 22 maggio 2006, dalla Polizia locale di
Chioggia. In quest’ultimo ricorso
l’opponente, oltre ad evidenziare l’assunta incostituzionalità dell’art. 213
comma 2 sexies C.S., ribadiva
che il sig. V.R., proprietario del ciclomotore, non era a conoscenza che il minore
B.M. fosse alla guida del suo veicolo. Le parti si riportavano
ai rispettivi scritti difensivi, senza articolare alcuna richiesta istruttoria.
Previa precisazione delle
conclusioni e discussione orale, veniva pronunciata, quindi, sentenza di cui veniva
data immediata lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE. -
Tutti i motivi di impugnazione addotti dal ricorrente sono infondati ed i
ricorsi vanno, pertanto, respinti. L’opponente non contesta
la responsabilità del minore nella commissione delle infrazioni rilevate ma afferma
l’illegittimità dei verbali impugnati perché redatti a carico del figlio
minorenne. Pur consapevole del
diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo, lo
scrivente ha ragione di ritenere che l’art. 2 della L. 689/1981, laddove
esclude che possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi «al
momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non
aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere
e di volere», non possa essere interpretato nel senso, strettamente letterale,
di ritenere sempre e comunque i minori di anni 18 privi della capacità di
essere destinatari di sanzioni amministrative ma, al contrario, vada inteso nel
senso di estendere alle sanzioni amministrative i principi penalistici relativi
alla capacità di intendere e volere dei minori. È noto che, secondo il
codice penale (cfr. artt. 97 e 98 c.p.), mentre gli infraquattordicenni sono
ritenuti incapaci di intendere e di volere e non sono, quindi, imputabili, per
gli infradiciottenni che abbiano compiuto 14 anni, tale capacità non è affatto
esclusa ma va accertata di volta in volta. Ben potranno gli stessi,
pertanto, essere destinatari di sanzioni amministrative e ricevere la relativa
notificazione se si ha ragione di ritenere che abbiano sufficiente capacità
di autodeterminare la propria condotta. Diversamente opinando, si
perverrebbe all’inaccettabile conseguenza per cui il minore che, non rispettando
un segnale stradale, procuri lesioni personali ad un utente della strada,
potrebbe essere sottoposto a procedimento penale ma non a sanzione amministrativa.
Se si considera che il
codice della strada contiene numerose norme indirizzate proprio ai minori,
risulterebbe altrettanto ingiustificato che gli stessi possano essere ritenuti
destinatari della parte precettiva della norma ma non di quella sanzionatoria. Sebbene, pertanto, la
formulazione letterale dell’art. 2 L. 689/1981 risenta ancora dell’iniziale
impostazione della legge di depenalizzazione che portava a modellare la
responsabilità da illecito amministrativo sulla falsariga della responsabilità
civilistica e risarcitoria, si ritiene che il suddetto articolo debba essere
interpretato nello spirito che, nella sua impostazione definitiva, permea
l’intera legge 689/ 1981 la quale ha, con tutta evidenza, mutuato dal sistema
penale, più che da quello civile, la sua struttura fondante e gli istituti più
tipici (cfr., ad esempio, l’art. 3 sull’elemento soggettivo, l’art. 4 sulle
cause di giustificazione della responsabilità, l’art. 7 sull’intrasmissibilità
dell’obbligazione, l’art. 8 relativo all’ipotesi di più violazioni che
prevedono sanzioni amministrative, etc.). Nel caso di specie, si
ritiene che il B.M., minore di anni 18 ma che aveva compiuto 14 anni, fosse
pienamente in grado di intendere e di volere al momento della commissione dei
fatti, né è stato introdotto in giudizio alcun elemento tale da indurre a
diverse conclusioni. Totalmente infondati si
sono rivelati anche i rimanenti motivi, di opposizione. Non si coglie, infatti,
la rilevanza giuridica che può rivestire, a sostegno dell’invocato annullamento
dei verbali, la circostanza, dedotta in ricorso, che il B.M. avrebbe sottratto
il ciclomotore al suo legittimo proprietario all’insaputa di questi,
rendendosi, pertanto, sostanzialmente autore di un furto, ammissione che, al contrario
rafforza il convincimento della piena capacità del minore di autodeterminare,
sia pure in maniera illecita, la propria condotta. Quanto all’assunta omessa
indicazione, nel verbale di sequestro amministrativo, dell’informazione circa
la possibilità, decorsi 30 giorni, di trasferire la custodia presso un luogo di
cui il contravventore ne abbia la disponibilità, pur a prescindere dalla
circostanza che dalla documentazione depositata dal Comune resistente risulta,
invece, essere stato regolarmente dato tale avviso, vi è da dire che la stessa
ammissione, contenuta in ricorso, che il ricorrente era comunque a conoscenza
di tale possibilità, avrebbe, al limite, fatto degradare tale mancato avviso
ad una mera irregolarità tale da non inficiare la validità del provvedimento e
giammai avrebbe potuto condurre alla nullità dell’atto, proprio per la sua
inidoneità a ledere qualsivoglia diritto di difesa. Quanto all’asserita
incostituzionalità dell’art. 213 comma 2 sexies c.s. si deve affermare
la sua manifesta infondatezza in ordine al richiamato parametro costituito
dall’art. 27 Cost. avendo, in più occasioni, la Corte costituzionale ribadito
che tale articolo va riferito esclusivamente alle pene e non alle sanzioni amministrative
(cfr., explurimis, ardo n. 319/2002), mentre in ordine all’art. 42
Cost. si deve evidenziare l’irrilevanza della questione per carenza di
interesse del ricorrente, non proprietario del mezzo. Non vi è luogo alla
pronuncia sulle spese non essendosi l’Amministrazione opposta costituita a
mezzo di avvocato.
|