Furto
– aggravante – esposizione a pubblica fede – auto lasciata con le chiavi –
sussistenza [art. 625 n. 7, c.p.] Sussiste
l’aggravante della pubblica fede, nel caso in cui il furto sia commesso su
autovettura lasciata parcheggiata con le chiavi inserite, in località privata
accessibile al pubblico. La
esposizione della cosa alla pubblica fede "...può sussistere anche se la
cosa si trovi in luogo privato, cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza,
si possa liberamente accedere, senza che rilevi l’adozione, o meno, da parte
del proprietario, di cautele, quali, nell’ipotesi di autoveicolo, la chiusura
delle portiere, il bloccaggio delle serrature o dello sterzo. (1) (1) In tema di assicurazione e furto di auto, avvenuto con le chiavi lasciate
nell’autovettura, si veda Tribunale di Napoli, 3331/2007. (Fonte: Altalex Massimario 12/2007)
Corte di AppelloMilanoSentenza 11 giugno 2007Svolgimento del processo Con
sentenza emessa in data 15.6.06 (dep. 19.6.06) il Tribunale di COMO, composizione
monocratica, condannava, con giudizio abbreviato, R.V. alla pena di mesi 6 gg.
20 recl. Euro 200 multa per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 7 c.p. per
essersi impossessato della autovettura xxx, di proprietà di M.A., che la
lasciava parcheggiata all’interno del cortile della ditta L. snc, con
l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p., per aver commesso il fatto su bene
esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Il fatto avveniva in
data 23.10.02. L’auto
veniva lasciata, con le chiavi inserite, all’interno del cortile della ditta L.
snc. L’imputato ammetteva di essere
l’autore del furto; veniva ritenuta sussistente l’aggravante ex art. 625 n. 7
c.p., essendo l’auto parcheggiata in un cortile di una ditta privata, ma con
accesso libero. Venivano
concesse, per la ammissione del fatto, le attenuanti generiche, considerate
equivalenti alla aggravante contestata; a causa dei precedenti anche specifici. Con
atto depositato in data 6.7.06 proponeva appello il difensore dell’imputato,
rilevando: 1)
Dichiarasi non doversi procedere per difetto di querela, essendo il furto
commesso su autovettura lasciata parcheggiata con le chiavi inserite, in
località privata accessibile al pubblico e, quindi, non essendo configurabile
l’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. 2) In
subordine, ridursi in ogni caso, la pena inflitta.
Motivi
della decisione Ritiene
la Corte che la sentenza di primo grado debba essere confermata. 1)
Dichiarasi non doversi procedere per difetto di querela. Sostiene il difensore
appellante che il furto commesso su autovettura lasciata parcheggiata con le
chiavi inserite, in località privata accessibile al pubblico non configura
l’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. e che, pertanto, dovrebbe dichiararsi il
difetto di querela, trattandosi di furto semplice. Il motivo non può essere
accolto. Come già esposto dal primo giudice, la suprema Corte di Cassazione è
costante nell’affermare che la esposizione della cosa alla pubblica fede
"...può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato, cui, per
mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, senza che
rilevi l’adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, quali,
nell’ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle portiere, il bloccaggio delle
serrature o dello sterzo" (Cass. 4.7.89). Nella
fattispecie odierna il proprietario M.A. dichiarava di aver lasciato
l’autovettura all’interno del cortile della ditta privata L. snc, cortile con
accesso libero e con le chiavi inserite nel quadro di accensione. Al riguardo,
secondo la riferita giurisprudenza "la circostanza aggravante della
esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando la cosa si trova in
luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, ovvero
in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica
via, ovvero in parcheggio privato non custodito" (Cass. 17.1.91 n. 8798).
Il principio cui risultano ispirate le indicate pronunce è quello di dilatare
il concetto di esposizione alla pubblica fede, fino a comprendere anche molti
luoghi privati, aperti alla circolazione del pubblico. Ciò che
rileva, ai fini della esclusione della aggravante in parola, "è la
circostanza che sulla cosa venga esercitata una custodia continua e diretta,
non essendo sufficiente una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale"
(Cass. 28.5.90 n. 10367). Nella odierna fattispecie, come esposto, trattandosi
di cortile privato, con libero accesso di pubblico, deve, pertanto, ritenersi
sussistere l’aggravante in parola. 2) In
subordine, ridursi in ogni caso, la pena inflitta. Il motivo non può essere
accolto. Malgrado i numerosi precedenti penali anche specifici, venivano
concesse le attenuanti generiche, per il comportamento processuale di
ammissione dell’addebito. Nella ritenuta equivalenza delle concesse attenuanti
generiche, la pena base, determinata ex art. 624 c.p. in mesi 10 recl., a
fronte di una pena da 6 mesi a 3 anni, appare vicina al minimo edittale e non
consente la richiesta riduzione anche in considerazione dei menzionati precedenti
penali (n. 11 condanne per reati commessi dal 1993 al 2004). La
sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata, con conseguente
condanna alle spese dell’ulteriore grado di giudizio.
P.Q.M.
Visti
gli artt. 592, 605 c.p.p. CONFERMA la
sentenza del Tribunale di COMO emessa in data 15.6.06 nei confronti di R.V.,
dallo stesso appellata CONDANNA l’appellante
al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Così
deciso in Milano il 6 giugno 2007. Depositata
in Cancelleria l’11 giugno 2007.
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