IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate; Visto
l’articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee (Legge comunitaria 2005), che ha delegato il Governo a recepire la
citata direttiva 2004/82/CE, compresa nell’elenco di cui
all’allegato B della medesima; Vista
la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante "Ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14
giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere
comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con
allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonché la convenzione,
il relativo atto finale, con connessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione
comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a
Parigi il 27 novembre 1990"; Vista
la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto
il decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250, istitutivo dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC); Visto il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; Visto
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione dei dati personali; Visto
il decreto-legge 8 settembre 2004, n.
237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi
urgenti nel settore dell’aviazione civile; Visto
il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte
aeronautica del Codice della navigazione; Vista
la deliberazione preliminare del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
espresso nella riunione del 13 febbraio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Sulla
proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dei trasporti e
del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze e per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto
legislativo: Art. 1. Obiettivi
1. Al fine di migliorare i
controlli alle frontiere e combattere l’immigrazione illegale, il presente
decreto stabilisce le condizioni e le
modalità per la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati
relativi alle persone trasportate nel territorio dello Stato italiano, ai
competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Art. 2. Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto si intende per: a)
vettore: ogni persona fisica e giuridica che trasporta persone a titolo
professionale per via aerea; b)
frontiere esterne: le frontiere esterne dello Stato italiano con
i Paesi terzi; c)
controllo alla frontiera: il controllo,
effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione alla richiesta di attraversamento di tale
frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione; d)
valico di frontiera: ogni valico di frontiera presidiato dagli uffici di polizia, nonché dagli uffici doganali e dalla Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera; e)
uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: le autorità responsabili delle attività relative ai controlli di polizia di
frontiera.
Art. 3. Trasmissione dei dati
1. Il vettore ha l’obbligo di raccogliere e
trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica
richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di
frontiera, nonché dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove
normativamente incaricati dei controlli
di polizia di frontiera, con le modalità di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto
interministeriale di cui all’articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello
Stato italiano. 2. Le
informazioni di cui al comma 1 comprendono: a)
il numero, il tipo e la
data di scadenza del documento di viaggio utilizzato; b)
la cittadinanza; c)
il nome completo; d)
la data e il luogo di nascita; e)
il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano; f)
il numero del volo, la data di partenza e di arrivo; g)
l’ora di partenza e la durata del volo; h)
il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo; i)
il primo punto di imbarco. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti
uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalità di cui all’articolo
1, l’immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai
controlli di polizia di frontiera del valico, nonché dell’Agenzia delle dogane
e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di
polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello
Stato. 4.
La trasmissione delle informazioni di
cui al presente articolo non esonera in
nessun caso il vettore dagli obblighi e dalle responsabilità stabilite dal
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Restano
fermi l’obbligo per il vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell’articolo
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni previste
dall’articolo 161 del medesimo decreto legislativo.
Art. 4. Trattamento dei dati
1. I competenti uffici incaricati dei controlli di
polizia di frontiera, nonché dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove incaricati normativamente
dei controlli di polizia di frontiera,
registrano i dati comunicati, su richiesta ai sensi dell’articolo 3, in
via provvisoria e, dopo l’ingresso dei passeggeri, cancellano entro ventiquattro
ore dalla ricezione, i dati che non sono necessari per il contrasto
dell’immigrazione illegale. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1,
quando, a seguito di specifica segnalazione, i dati si rendano indispensabili
in relazione alla prevenzione di un
pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attività
d’indagine in corso, i medesimi dati possono essere conservati, con modalità strettamente correlate a tali
attività, per un periodo non superiore a sei mesi, ferma restando l’applicazione dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, qualora si tratti di dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazioni dati, previa comunque cancellazione, entro il predetto periodo, degli stessi
dati conservati temporaneamente ai sensi del presente comma. 3. Il vettore è obbligato a cancellare entro ventiquattro ore dall’arrivo del volo i dati trasmessi ai
competenti uffici ai fini del presente decreto, secondo le
modalità previste nel decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 7. 4. Resta fermo l’obbligo di trattare i dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e con modalità tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato
rispetto alle finalità di cui ai commi 1 e 2 e per il tempo strettamente
necessario.
Art. 5. Sanzioni
1. Ferma restando l’applicazione
dell’articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
e salvo che il fatto costituisca reato, al vettore che non provveda a
trasmettere i dati richiesti dall’autorità ai sensi dell’articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per ogni viaggio per il
quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati. 2. La stessa sanzione
amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale
siano stati trasmessi dati incompleti o errati. 3. Nei casi più gravi o in caso
di recidiva, può essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione
o concessione rilasciata dall’autorità amministrativa italiana, inerente all’attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. 4. Al vettore
che non provveda a cancellare i dati
raccolti e trasmessi ai sensi
dell’articolo 3, entro le ventiquattro ore dall’arrivo del volo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 50.000.
Art. 6. Organismo responsabile dell’irrogazione delle
sanzioni
1. Le violazioni di cui all’articolo 5 sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della
citata legge n. 689 del 1981 è presentato all’ENAC ovvero, limitatamente alla
violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, al Garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell’articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7. Disposizioni transitorie
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dei
trasporti, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su conforme parere del
Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità
tecniche ed operative per la comunicazione, da parte del vettore, delle
informazioni di cui all’articolo 3.
Art. 8. Clausola di invarianza
1.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. 2. Le
amministrazioni interessate svolgono i compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 2 agosto 2007
NAPOLITANO Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino,
Ministro per le politiche europee Bianchi,
Ministro dei trasporti Amato, Ministro dell’interno D’Alema,
Ministro degli affari esteri Mastella,
Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle
finanze Nicolais,
Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione Visto,
il Guardasigilli: Mastella
testo in vigore dal: 20-9-2007
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