In tema di sospensione della patente di guida, in conseguenza a ipotesi
di reato, l’art. 223 c.s., non prevede uno specifico termine da osservare, a
pena di decadenza, per l’emissione dell’ordinanza da parte del Prefetto e per
la sua notifica. Pertanto, in tale fattispecie, trova applicazione il principio
generale, previsto dall’art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui
tutte le procedure amministrative devono essere compiute nel termine di trenta
giorni. |
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