In tema
di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore l’obbligazione dell’assicuratore ha ad
oggetto la corresponsione dell’indennità al danneggiato entro i limiti del
massimale di polizia, peraltro superabile – limitatamente ad interessi e
rivalutazione – nei casi in cui l’assicuratore mantenga un comportamento
ingiustificatamente dilatorio. A tal obbligazione nei confronti del danneggiato
può, peraltro, aggiungersi, a carico dell’assicuratore, un’ulteriore e diversa
obbligazione, nei riguardi del danneggiante-assicurato, sul quale sia venuto,
in definitiva, a gravare l’onere economico del danno provocato dal colpevole
ritardo con cui è stato corrisposto l’indennizzo al danneggiato, che è
legittimo a pretendere il ristoro di tale danno facendo valere a sua volta
quella forma di responsabilità contrattuale comunemente definita da mala gestio, che si differenzia,
peraltro, dalle conseguenze che l’assicuratore subisce nei suoi rapporti con il
danneggiato, venendo in questione, nel rapporto con il danneggiante-assicurato,
l’ammontare quest’ultimo sia costretto a rifondere in più rispetto all’importo
che sarebbe stato obbligato a corrispondere se l’assicuratore si fosse
comportato in buona fede nella gestione del rapporto contrattuale assicurativo,
non trascurando di attivarsi tempestivamente per il pagamento del dovuto. Da
tanto consegue che, mentre la responsabilità dell’assicuratore nei confronti
del danneggiato ritrae disciplina e contenuto dall’art. 1224 c.c. (in quanto
debito da ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria), quella nei
riguardi del danneggiante-assicurato), quella nei riguardi del
danneggiante-assicurato si colloca nell’ambito della disciplina della responsabilità
per inadempimento dell’obbligazione in pendenza di un comportamento contrario a
diligenza a buona fede. Ai fini del superamento del massimale per interessi e
rivalutazione è, peraltro, sufficiente che il danneggiato, esercitando l’azione
diretta nei confronti dell’assicuratore, formuli una specifica domanda volta al
riconoscimento del diritto ad interessi e rivalutazione, non essendo necessario
che chieda altresì che essi siano corrisposti oltre il massimale. |