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News 10/09/2007

L’ ANCC risponde alla lettera del commissario della Polizia Municipale indirizzata all’Asaps

CIRCOLAZIONE STRADALE & GIUDICI DI PACE

15007

COMUNICATO STAMPA ANCC
CIRCOLAZIONE STRADALE & GIUDICI DI PACE


Mentre si inaugurava a Rimini MONDO NATURA, la vetrinamercato del turismo itinerante, ci ha colpito trovare inserito nell’autorevole rassegna stampa su vino, birra e altri alcolici del giorno 8 settembre 2007 a cura di Alessandro Sbarbada a.sbarbada1@tin.it lo sfogo inviato all’ASAPS da un Commissario della Polizia Municipale di una cittadina romagnola.

Ci ha colpito perché detto Commissario della Polizia Municipale si lamenta dei Giudici di Pace che accolgono le istanze dei cittadini contro le contravvenzioni. Non solo, ma non distingue i milioni di contravvenzioni elevate “per far cassa” dalle contravvenzioni elevate per comportamenti che inficiano la sicurezza stradale.

Un Commissario della Polizia Municipale che pare non sapere che in Italia è il cittadino quello che è vessato, ridotto al rango di suddito, infatti:

  1. il sindaco non è più sottoposto al controllo dei CO.RE.CO. (Comitato Regionale di Controllo sugli atti), quindi, abbiamo visto proliferare ordinanze limitative alla circolazione stradale che erano palesemente controlegge. Il Ministero dei Trasporti è anni che scrive ai sindaci per far revocare le ordinanze controlegge limitative alla circolazione stradale diretta solo verso le autocaravan e, non essendo sanzionabili, non le revocano oppure le modificano e le ripresentano con gli stessi effetti;

  2. il sindaco non è più sottoposto al controllo del Segretario Comunale (era il rappresentante dello Stato) visto che oggi possono essere licenziati e/o non rinnovati dal nuovo sindaco ed il loro stipendio è oggetto di contrattazione locale riducendoli al rango di un CO.CO.CO.;

  3. è stata necessaria la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n. 98/2004, per eliminare l’oneroso obbligo a carico del cittadino di consegnare a mano un ricorso al Giudice di Pace. Oggi finalmente è possibile inviare il ricorso contro una contravvenzione per posta, con un risparmio di tempi, costi nonché con una riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico;

  4.  è dovuta arrivare la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE n. 114/2004 per eliminare il vessatorio obbligo di deposito della somma inerente la contravvenzione, solo per poter presentare ricorso al Giudice di Pace;

  5. è occorso l’intervento della Cassazione Civile - Sezione Lavoro - n. 13531 datata 30 ottobre 2001 affinché il funzionario, incaricato di curare gli adempimenti di un ricorso contro una contravvenzione inviato al Giudice di Pace, invii al cittadino le comunicazioni e notificazioni anche se ha la residenza fuori del comune ove ha sede l’ufficio giudiziario;

  6. il cittadino contro una contravvenzione può presentarsi anche senza il sostegno di un avvocato ma, prevedendo la legge italiana il famoso “impulso”, di fatto il cittadino che vuole che il Giudice approfondisca il tema, deve nominare un avvocato con i relativi costi;

  7. il cittadino che ricorre contro una Pubblica Amministrazione, peggio contro una Prefettura, nella quasi totalità dei casi dove il Giudice di Pace accoglie il ricorso, è penalizzato dalla “compensazione di spese tra le parti”, cioè si vede costretto, pur avendo ragione, a pagare delle spese legali e di partecipazione alle udienze che superano sempre e notevolmente l’importo della contravvenzione;

  8. il cittadino italiano che ha ricevuto una contravvenzione in una città diversa dalla sua residenza è costretto a ricorrere nella città ove è stato contravvenzionato. Immaginatevi cosa comporta in termini di tempo e denaro per un cittadino del continente opporsi a una contravvenzione ricevuta in Sardegna o in Sicilia. Ne sanno sempre qualcosa le famiglie in autocaravan che si vedono limitare la circolazione stradale con ordinanze controlegge emesse dal Sindaco del paesino di 300 abitanti della Sardegna o della Sicilia.

  9. il cittadino italiano non possiede come in altri Stati la “Class Action” cioè la possibilità di unirsi con altri contro una normativa e/o sanzione che ritiene vessatoria. Le famiglie in autocaravan ne sanno qualcosa visto che sono 20 anni che combattono singolarmente e onerosamente per far rispettare la legge ai Sindaci anticamperisti;

Vogliamo domandare a detto Commissario della Polizia Municipale, pronto a sfogarsi contro i Giudici di Pace che accolgo i ricorsi contro le contravvenzioni, se nel suo lungo operare ha redatto relazioni e/o verbali allorquando ha incontrato sul suo territorio:

  • strade e marciapiedi con micidiali buche o, peggio, strade mal progettate e guardrail killer;

  • segnaletica stradale installata in violazione del Codice della Strada e che distrae chi guida, attivando incidenti stradali;segnaletica pubblicitaria installata in violazione del Codice della Strada e che distrae chi guida, attivando incidenti stradali;

  • autovelox nascosti, quindi inutili a far rallentare per tempo chi guida creando così quella sicurezza stradale che non si attiva quando si contravvenziona di nascosto e poi si invia a casa il verbale;

  • limiti di velocità impossibili da rispettare come il divieto di 20 Km orari e/o 30 km orari oppure il divieto di 50 km orari in una strada che appare più come un’autostrada per le sue dimensioni.

Vogliamo domandare a questo Commissario della Polizia Municipale se quando effettua una rilevazione di un incidente è pronto a completare la relazione verificando se il veicolo è tra quelli segnalati con difetti che potrebbero aver influito, determinato, l’incidente stesso.

Confidiamo di leggerlo perché la nostra Associazione interviene fattivamente sia per creare Sicurezza Stradale e sia per difendere i cittadini contro le ordinanze controlegge emanate dal sindaco di turno.

Pier Luigi Ciolli

Lunedì, 10 Settembre 2007
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