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Pirateria 10/09/2007

Cassazione, non serve la querela “contro ignoti” quando la persona offesa è vittima di un pirata della strada: bisogna determinare invece che l’evento sia realmente accaduto

I giudici della Suprema Corte rivoluzionano la procedura: ogni caso deve essere analizzato “…senza automatismi…”
 

 


“Pirate de la Route”, opera di Nicoletta Zanchi

(ASAPS) ROMA, 10 settembre 2007 – I pirati della strada sono tanti, tantissimi. E spesso, purtroppo, restano ignoti, nonostante le indagini siano spesso serrate e gli inquirenti abbiano affinato moltissime tecniche investigative. Tuttavia, quando al pirata nessuno riesce a dare un nome, potrebbe non essere più necessario da parte della vittima – al fine di accedere al risarcimento del Fondo di Garanzia – sporgere querela contro ignoti ed attendere la definizione del procedimento penale. È quanto deciso dalla Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 18532/07, destinata a rivoluzionare, a favore del danneggiato, la procedura per ottenere il ristoro dei danni da parte della compagnia tenutaria del fondo vittime della strada. In questo modo gli “Ermellini” hanno accolto il ricorso della famiglia di un motociclista, travolto ed ucciso 16 anni fa da un’auto il cui conducente non è mai stato identificato, la quale si era vista in precedenza negare la liquidazione dei danni perché nessuna denuncia era stata presentata e perché le indagini non avevano condotto all’identificazione del killer. La giurisprudenza di legittimità – invocata dai giudici di secondo grado sulla scorta delle precedenti sentenze (la n. 10484/01 e la n. 8086/95) – aveva ispirato la determinazione poi cassata da piazza Cavour, riaprendo di fatto la strada a tutti coloro che hanno avuto delusa la speranza di ottenere il risarcimento previsto alla vittima di un pirata senza nome. Ma che cos’è, in buona sostanza, il Fondo di Garanzia? Si tratta di un istituto voluto dalla legge per intervenire, nei limiti dei massimali, in caso di sinistro provocato da veicolo non identificato (solo per i danni alle persone), in caso di incidente provocato da un veicolo privo di assicurazione RC (per i danni alle persone ed ai veicoli con una franchigia), ed in caso di sinistro provocato da veicolo assicurato da imprese in liquidazione coatta amministrativa. Nei primi due casi – e si tratta della fattispecie esaminata dalla Suprema Corte – il risarcimento è dovuto dalla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa), la quale gestisce oggi – previa concessione del Ministero delle Attività Produttive – il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada. Tuttavia, la determinazione dei togati di piazza Cavour non genera automatismi, ma – come si legge nella sentenza – le evenienze vanno apprezzate caso per caso. Infatti, l’omessa denuncia non è sufficiente per far escludere, al giudice, che il danno sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, né – la sola denuncia – può essere sufficiente a dimostrare che l’evento infortunistico sia stato provocato da un pirata: dunque, l’iniziativa della Persona asseritamene Offesa di un reato di omissione di soccorso stradale, consistente nello sporgere denuncia all’AG, non può costituire la prova che il fatto sia avvenuto così come esposto in querela. (ASAPS)

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Lunedì, 10 Settembre 2007
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