“Pirate de la Route”, opera di Nicoletta Zanchi (ASAPS) ROMA, 10 settembre 2007 – I pirati della strada
sono tanti, tantissimi. E spesso, purtroppo, restano ignoti, nonostante le
indagini siano spesso serrate e gli inquirenti abbiano affinato moltissime
tecniche investigative. Tuttavia, quando al pirata nessuno riesce a dare un
nome, potrebbe non essere più necessario da parte della vittima – al fine di
accedere al risarcimento del Fondo di Garanzia – sporgere querela contro ignoti
ed attendere la definizione del procedimento penale. È quanto deciso dalla
Terza Sezione Civile della Cassazione con la sentenza n. 18532/07, destinata a
rivoluzionare, a favore del danneggiato, la procedura per ottenere il ristoro
dei danni da parte della compagnia tenutaria del fondo vittime della strada. In
questo modo gli “Ermellini” hanno accolto il ricorso della famiglia di un
motociclista, travolto ed ucciso 16 anni fa da un’auto il cui conducente non è
mai stato identificato, la quale si era vista in precedenza negare la
liquidazione dei danni perché nessuna denuncia era stata presentata e perché le
indagini non avevano condotto all’identificazione del killer. La giurisprudenza
di legittimità – invocata dai giudici di secondo grado sulla scorta delle
precedenti sentenze (la n. 10484/01 e la n. 8086/95) – aveva ispirato la
determinazione poi cassata da piazza Cavour, riaprendo di fatto la strada a
tutti coloro che hanno avuto delusa la speranza di ottenere il risarcimento previsto
alla vittima di un pirata senza nome. Ma che cos’è, in buona sostanza, il Fondo
di Garanzia? Si tratta di un istituto voluto dalla legge per intervenire, nei
limiti dei massimali, in caso di sinistro provocato da veicolo non identificato
(solo per i danni alle persone), in caso di incidente provocato da un veicolo
privo di assicurazione RC (per i danni alle persone ed ai veicoli con una
franchigia), ed in caso di sinistro provocato da veicolo assicurato da imprese
in liquidazione coatta amministrativa. Nei primi due casi – e si tratta della
fattispecie esaminata dalla Suprema Corte – il risarcimento è dovuto dalla
CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa), la quale gestisce
oggi – previa concessione del Ministero delle Attività Produttive – il Fondo di
Garanzia per le Vittime della strada. Tuttavia, la determinazione dei togati di
piazza Cavour non genera automatismi, ma – come si legge nella sentenza – le
evenienze vanno apprezzate caso per caso. Infatti, l’omessa denuncia non è
sufficiente per far escludere, al giudice, che il danno sia stato
effettivamente provocato da un veicolo non identificato, né – la sola denuncia
– può essere sufficiente a dimostrare che l’evento infortunistico sia stato
provocato da un pirata: dunque, l’iniziativa della Persona asseritamene Offesa
di un reato di omissione di soccorso stradale, consistente nello sporgere
denuncia all’AG, non può costituire la prova che il fatto sia avvenuto così
come esposto in querela. (ASAPS) |
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