Sabato 02 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Massime di giurisprudenza - Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Ex art. 223 c.d.s. – Esecuzione del provvedimento – Impugnazione – Interesse – Configurabilità. Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Provvisoria – Condizioni

(Cass. Civ, sez. II, 24 agosto 2005, n. 17202)

In tema di violazione del codice della strada,l’interesse ad impugnare il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida emesso dal prefetto ai sensi dell’art. 223 c.s. sussiste – in considerazione dell’utilità conseguibili con l’annullamento (cancellazione delle connesse e pregiudizievoli annotazioni)- anche se nel frattempo la misura inflitta sia stata portata ad esecuzione e la sua efficacia si sia nel frattempo esaurita. (nuovo c.s., art. 222)
Ai sensi del disposto dell’art. 223 c.s., la sospensione provvisoria della patente di guida ad opera del prefetto postula la contestazione di una violazione del codice della strada, cui è appunto connessa quale misura cautelare, strumentalmente e teleologicamente tesa a cautelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come inerenti alla circolazione stradale, continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di altri pericoli. 


© asaps.it
Lunedì, 10 Settembre 2007
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK