Responsabilità civile – Amministrazione pubblica – Opere pubbliche –
Strade – Obblighi di manutenzione –Potere discrezionale della P.A. – Limiti –
Norme di legge e regolamentari, nonché norme di comune prudenza e diligenza
(obbligo del neminem laedere) – Insidie e pericolo occulto – Responsabilità ex
art. 2043 c.c. – Configurabilità – Condizioni. Responsabilità civile – Colpa o dolo – Colpa concorrente del
danneggiato – Conseguenze – Indagini d’ufficio da compiere – Contenuto –
Individuazione.
La P.A., nell’esercizio del suo
potere discrezionale in ordine all’esecuzione e manutenzione di opere
pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali,
incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da
norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza, e, in particolare,
dalla norma primaria e fondamentale del neminen
laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far
sì che l’opera pubblica non presenti per l’utente una situazione di pericolo
occulto, caratterizzatesi per il carattere oggettivo della non visibilità e per
quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo. L’art. 1226, primo comma, c.c. (applicabile anche in
tema di responsabilità extracontrattuale per il richiamo contenuto nell’art.
2056 dello stesso codice), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per
i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò
stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di
indagare d’ufficio sull’eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua
incidenza in ordine alla genesi del danno.
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