In tema di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa,
la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto
non giustifica la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione in limine litis presupponendo tale
provvedimento la prova positiva della tardività dell’opposizione e non
provvedendo gli artt. 22 e 23 Della legge 24 novembre 1981 n. 689 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito contestualmente al ricorso della relata di notifica dell’ordinanza impugnata. |
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