Novità
significative per gli stranieri che richiedono asilo, i quali potranno
accedere al mercato del lavoro decorsi sei mesi dall’istanza di asilo
ed in attesa della decisione sulla stessa.
E’ quanto prevede il decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 2005 che
attua la direttiva 2003/9/CE stabilendo le norme relative all’accoglienza
degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato
nel territorio nazionale.
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.140
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
(GU n. 168 del 21-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea del 27
gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti
asilo negli Stati membri;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire
la citata direttiva 2003/9/CE, compresa nell’elenco di cui all’allegato
A della medesima legge;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni, nonché
il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come integrato e modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.
303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento
dello status di rifugiato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro
e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all’accoglienza
degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato
nel territorio nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell’ipotesi in cui sono operative
le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo
7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa
alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio
di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.
Art.
2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento
dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo
di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24
luglio 1954, n. 722;
b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione
europea e l’apolide;
c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata
dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia
con legge 24 luglio 1954, n. 722;
d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato;
e) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) «familiare»: i soggetti per i quali e’ previsto il ricongiungimento
familiare, ai sensi dell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo
unico», che si trovano nel territorio nazionale al momento della
presentazione della domanda di asilo.
Art.
3.
Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, di seguito denominato: «regolamento»
provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione,
all’informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo,
con la consegna all’interessato dell’opuscolo di cui all’articolo 2, comma
6, del regolamento.
Art.
4.
Documentazione
1. Quando non e’ disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi
dell’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato:
«decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla
presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che
certifica la sua qualità di richiedente asilo, nonché, entro
venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno
per richiesta di asilo, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante
regolamento di attuazione del testo unico.
2. Quando e’ disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi
dell’articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo
un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente
asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza
temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l’identità
del richiedente asilo.
Art.
5.
Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel
centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell’articolo 1-bis
del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e’ ospitato,
per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e’ rilasciato il permesso di soggiorno, che
risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita
adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari,
ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo
le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui
al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e’ effettuata
dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri
relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva
del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico.
4. L’accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e’ garantito
a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda
di asilo, entro il termine previsto dall’articolo 5, comma 2, del testo
unico, decorrente dall’ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in
cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale
ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi
di persecuzione addotti nella domanda.
5. L’accesso alle misure di accoglienza e’ disposto dal momento della
presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali
e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono
attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995,
n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo
regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’interno
2 gennaio 1996, n. 233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione
della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell’articolo 15, comma
3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento, in caso
di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda
d’asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale
ha accesso all’accoglienza solo per il periodo in cui non gli e’ consentito
il lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui
le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.
Art.
6.
Accesso all’accoglienza
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, il richiedente asilo,
ai fini dell’accesso alle misure di accoglienza per sè e per i
propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al
momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti
di sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa,
da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata,
l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell’articolo 5, comma
3, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del
Capo del Dipartimento per libertà civili e l’immigrazione del Ministero
dell’interno, la disponibilità di posti all’interno del sistema
di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all’articolo
l-sexies del decreto-legge.
3. In caso d’indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2,
l’accoglienza e’ disposta nei centri d’identificazione ovvero nelle strutture
allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario
all’individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi,
non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all’invio
del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi
di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti
sono a carico della Prefettura.
5. L’accoglienza e’ disposta nella struttura individuata ed e’ subordinata
all’effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il
trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate
ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha
sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.
6. L’indirizzo della struttura di accoglienza, e’ comunicato, a cura della
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché
alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del
richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione
degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di
rifugiato, nonché alle procedure relative all’accoglienza, disciplinate
dal presente decreto. E’ nella facoltà del richiedente asilo comunicare
tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.
7. Nei casi d’indisponibilità di posti nelle strutture di cui ai
commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il
contributo di cui all’articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge.
L’erogazione del contributo e’ limitata al tempo strettamente necessario
ad acquisire la disponibilità presso un centro di accoglienza e
subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e’
ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
Art.
7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d’asilo presentate dai richiedenti
ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
e’ la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e’
collocato il centro individuato per l’accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d’asilo e’ trasmessa alla Commissione
territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest’ultima
sia diversa da quella individuata secondo l’articolo 12, comma 2, del
regolamento.
Art.
8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L’accoglienza e’ effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti
asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali
minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli
con figli minori, persone per le quali e’ stato accertato che hanno subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o
sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza
delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore
del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per
territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato
supporto psicologico, finalizzato all’esigenze della persona, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell’ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati,
di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi
speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze
particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire
alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
4. L’accoglienza ai minori non accompagnati e’ effettuata, secondo il
provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell’ente locale.
Nell’ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo
e dei rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti
locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza
riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che
partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo.
5. Il Ministero dell’interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse
disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,
sentito il Comitato per i minori, con l’Organizzazione internazionale
delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l’attuazione
di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.
L’attuazione dei programmi e’ svolta nel superiore interesse dei minori
e con l’obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza
del richiedente asilo.
Art.
9.
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea
e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti
asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché
con i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti
delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 11 del regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio
e’ collocato il centro di accoglienza di cui all’articolo 6, comma 2,
dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari
controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione
adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e
sono soggette all’obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie
concernenti i richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di
permanenza temporanea e assistenza e dall’articolo 8 del regolamento,
sono ammessi nei centri, di cui all’articolo l-sexies del decreto-legge,
gli avvocati, i rappresentanti dell’ACNUR e le associazioni o gli enti
di cui all’articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza
ai richiedenti asilo ivi ospitati.
Art.
10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori 1. Salvo quanto previsto
dall’articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari,
inseriti nei servizi, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge,
sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio
sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione,
comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori
figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico, ai sensi
dell’articolo 38 del testo unico.
Art.
11.
Lavoro e formazione professionale
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro
sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere
attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta
asilo e’ rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività
lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non può
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Il ritardo e’ attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei
seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua
identità o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi
della domanda di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l’accertamento della
sua identità o nazionalità;
c) mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione davanti l’organo
di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata
presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto,
fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorativa, ai sensi
del comma 1, può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza,
erogate dai servizi attivati ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge,
nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese.
Il gestore del servizio di accoglienza determina l’entità e le
modalità di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito
del richiedente e dei costi dell’accoglienza erogata. Il contributo versato
non costituisce corrispettivo del servizio ed e’ utilizzato per il pagamento
delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all’articolo 1-sexies
del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale,
eventualmente previsti dal programma dell’ente locale dedicato all’accoglienza
del richiedente asilo.
Art.
12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza
di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto,
la revoca delle misure d’accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono
del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva
motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione davanti l’organo
di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata
presso il centro di accoglienza;
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi
economici sufficienti per garantirsi l’assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza
da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente
violenti.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e’
tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l’abbandono
del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo
sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell’ordine
o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata,
sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino
delle misure di accoglienza. Il ripristino e’ disposto soltanto se la
mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore
o caso fortuito.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve
trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione
sui fatti che possono dare luogo all’eventuale revoca, entro tre giorni
dal loro verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal
momento della sua comunicazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 6. Avverso
il provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale competente.
5. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d),
il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto
all’accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.
Art.
13.
Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell’accoglienza di cui all’articolo 5, commi 2 e 7,
la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo
di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge e’ aumentata, per l’anno
2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all’articolo 6, comma 4, e’ autorizzata la
spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l’anno 2005 e di euro 124.800
a decorrere dal 2006.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato
in euro 8.927.900 per l’anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall’anno
2006, si provvede:
per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle
risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie,
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo
normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di
detti anni, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’interno;
a decorrere dall’anno 2008, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all’eventuale armonizzazione
delle linee guida e del formulario, di cui all’articolo 1-sexies, comma
3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto.
La Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui all’articolo
5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione
di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle
domande di contributo, relative all’anno 2005, da parte degli enti locali,
a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo.
Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le
modalità ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell’interno,
di cui al citato articolo l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti
delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo, e’ fissato, anche in deroga al limite dell’80 per cento previsto
dall’articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo
individuato annualmente, con riferimento al costo dell’accoglienza, giornaliero
ed a persona, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e’
adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell’adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,
n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata
in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative.
Art.
14.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano
anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda
di asilo e’ pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e’ applicabile
l’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l’accoglienza e’ disposta,
esclusivamente, nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge
e nei limiti della disponibilità già finanziata prima della
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art.
15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 13, commi 4 e 5, il presente
decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Pisanu, Ministro dell’interno
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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