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Decreti Legislativi 25/07/2005

Rifugiati: nuove norme relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti asilo Decreto legislativo 30.05.2005 n° 140 , G.U. 21.07.2005

Rifugiati: nuove norme relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti asilo
Decreto legislativo 30.05.2005 n° 140 , G.U. 21.07.2005

 

Novità significative per gli stranieri che richiedono asilo, i quali potranno accedere al mercato del lavoro decorsi sei mesi dall’istanza di asilo ed in attesa della decisione sulla stessa.
E’ quanto prevede il decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 2005 che attua la direttiva 2003/9/CE stabilendo le norme relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.


DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.140
Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.


(GU n. 168 del 21-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell’Unione europea del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2003 che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2003/9/CE, compresa nell’elenco di cui all’allegato A della medesima legge;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come integrato e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all’accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.
2. Il presente decreto non si applica nell’ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
b) «straniero»: il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea e l’apolide;
c) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;
d) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;
e) «minore non accompagnato»: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) «familiare»: i soggetti per i quali e’ previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «testo unico», che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.

Art. 3.
Informazione
1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: «regolamento»
provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all’informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all’interessato dell’opuscolo di cui all’articolo 2, comma 6, del regolamento.

Art. 4.
Documentazione
1. Quando non e’ disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge», la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo, nonché, entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico.
2. Quando e’ disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento.
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l’identità del richiedente asilo.

Art. 5.
Misure di accoglienza
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e’ ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.
2. Il richiedente asilo, cui e’ rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.
3. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e’ effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 4, comma 3, del testo unico.
4. L’accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e’ garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall’articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall’ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.
5. L’accesso alle misure di accoglienza e’ disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’interno 2 gennaio 1996, n. 233.
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del regolamento.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d’asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all’accoglienza solo per il periodo in cui non gli e’ consentito il lavoro, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

Art. 6.
Accesso all’accoglienza
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell’accesso alle misure di accoglienza per sè e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, la disponibilità di posti all’interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all’articolo l-sexies del decreto-legge.
3. In caso d’indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l’accoglienza e’ disposta nei centri d’identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all’individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del regolamento.
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all’invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.
5. L’accoglienza e’ disposta nella struttura individuata ed e’ subordinata all’effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.
6. L’indirizzo della struttura di accoglienza, e’ comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché alle procedure relative all’accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E’ nella facoltà del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.
7. Nei casi d’indisponibilità di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all’articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L’erogazione del contributo e’ limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilità presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.
8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e’ ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 7.
Competenza delle Commissioni territoriali
1. Competente a conoscere delle domande d’asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, e’ la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e’ collocato il centro individuato per l’accoglienza.
2. La documentazione relativa alla domanda d’asilo e’ trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest’ultima sia diversa da quella individuata secondo l’articolo 12, comma 2, del regolamento.

Art. 8.
Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. L’accoglienza e’ effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e’ stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all’esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del regolamento.
3. Nell’ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.
4. L’accoglienza ai minori non accompagnati e’ effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell’ente locale. Nell’ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
5. Il Ministero dell’interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, sentito il Comitato per i minori, con l’Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l’attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L’attuazione dei programmi e’ svolta nel superiore interesse dei minori e con l’obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

Art. 9.
Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b) la possibilità di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonché con i rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all’articolo 11 del regolamento.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio e’ collocato il centro di accoglienza di cui all’articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all’obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall’articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all’articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell’ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all’articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

Art. 10.
Assistenza sanitaria e istruzione dei minori 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del testo unico.
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 38 del testo unico.

Art. 11.
Lavoro e formazione professionale
1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e’ rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Il ritardo e’ attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identità o nazionalità o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l’accertamento della sua identità o nazionalità;
c) mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione davanti l’organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.
4. Il richiedente asilo, che svolge attività lavorativa, ai sensi del comma 1, può continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l’entità e le modalità di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell’accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed e’ utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell’ente locale dedicato all’accoglienza del richiedente asilo.

Art. 12.
Revoca delle misure di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;
b) mancata presentazione del richiedente asilo all’audizione davanti l’organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d) accertamento della disponibilità del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l’assistenza;
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e’ tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura -
Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l’abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e’ disposto soltanto se la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all’eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
5. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all’accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Per le esigenze dell’accoglienza di cui all’articolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge e’ aumentata, per l’anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.
2. Per il trasporto di cui all’articolo 6, comma 4, e’ autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l’anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l’anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall’anno 2006, si provvede:
per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno;
a decorrere dall’anno 2008, si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all’eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all’articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui all’articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all’anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell’interno, di cui al citato articolo l-sexies del decreto-legge.
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, e’ fissato, anche in deroga al limite dell’80 per cento previsto dall’articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell’accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e’ adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo e’ pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e’ applicabile l’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l’accoglienza e’ disposta, esclusivamente, nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all’articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilità già finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.
Norme finali
1. Fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 13, commi 4 e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Pisanu, Ministro dell’interno
Fini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli.


Lunedì, 25 Luglio 2005
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