REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE Quarta Sezione Penale
FURTO
TENTATO IN ABITAZIONE O CON STRAPPO – COMMESSO DA MINORE – APPLICABILITÀ DELLA
CUSTODIA CAUTELARE – SUSSISTENZA.
Nell’ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione è
applicabile nei confronti di indagati minorenni l’arresto in flagranza e la
custodia cautelare La custodia cautelare può essere applicata nei confronti di minori
quando si procede in ordine al reato di furto aggravato perché commesso in
appartamento o con strappo. La struttura e la lettera delle norme regolatrici di specie,
impongono di ritenere che la misura della custodia cautelare di cui all’art.
380 co. 2^ lett. e) bis, e 23
DPR 448/1988 sia applicabile ai minorenni chiamati a rispondere di tentato
furto in abitazione con effrazione.(Massima redazionale)
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La Corte composta dai signori magistrati:
Dott Brusco Carlo
Giuseppe Presidente Dott. Zecca Gaetanino Consigliere rel. Dott. Licari Carlo Consigliere Dott. Novarese Francesco Consigliere Dott. Piccialli Patrizia Consigliere
All’udienza camerale del giorno
23/1/2007 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il
TRIBUNALE per i MINORENNI di ROMA Imputata (omissis) Avv.to - di fiducia
avverso
ordinanza resa in esito all’udienza del 5/8/2005 dal GIP presso il Tribunale per i
Minorenni di Roma, letti gli atti, la ordinanza impugnata
e il ricorso, udita la relazione svolta alla Pubblica
udienza dal consigliere Dott. Gaetanino Zecca, udito il Procuratore Generale in
persona del Dott. Mario lannelli che ha
concluso per l’accoglimento con rinvio,
PREMESSO IN
All’udienza di convalida ex art. 391
cpp, il GIP presso il Tribunale dei Minorenni di Roma disattendeva la richiesta
del PM di convalida dell’arresto
di (omissis), minore, operato il 2/8/2005 per i reati di cui agli
artt. 56, 81, 624 bis, 625 nn. 2 e
5 (così nel testo del verbale di convalida). Il GIP, rilevato che l’arresto era
avvenuto per violazione degli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. e CP per il quale, in relazione
alla pena edittale massima di 9 anni, l’arresto non è consentito, non
convalidava l’arresto medesimo. Contro tale provvedimento proponeva
ricorso per cassazione la Procura della Repubblica che concludeva per l’annullamento
della ordinanza impugnata. Il ricorso era deciso all’udienza del
23/1/2007 con il compimento degli incombenti richiesti dal codice di rito.
RITENUTO IN DIRITTO
La questione sollevata dal ricorso del PM,
in considerazione delle specifiche modalità della condotta oggetto di questo
processo, riguarda la applicabilità ai minorenni imputati di tentato furto con effrazione
in abitazione. La giurisprudenza di questa Corte, avuto riguardo alla vicenda
di SU 683/2007 decisa
all’udienza del 26/9/2006 con dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse del minore, resta fino ad oggi in situazione
di contrasto. Per un verso si afferma la possibilità di
applicare la misura cautelare detentiva affermando che, in tema di custodia
cautelare nei confronti di imputati minorenni, l’art. 23 del D.P.R. 448 del
1988 non prevede tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare
l’ipotesi di cui all’art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e-bis (delitti di furto in
abitazione e con strappo "ex" art. 624-bis c.p..); tuttavia, l’art. 23
succitato richiama l’art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e), che prevede l’ipotesi
del reato di furto aggravato "ex" art. 625 c.p., comma 1, n. 2, prima parte, e che corrisponde
esattamente all’ipotesi di cui all’art.
624-bis c.p., comma 3 (furto in abitazione o con strappo da una o più delle circostanze di cui all’art. 625 c.p., comma 1). Ne
consegue che nell’ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione è
applicabile nei confronti di indagati minorenni l’arresto in flagranza e la
custodia cautelare (sez. V, ord. n. 5771 del 16.01.2004, ud. - del 16.01.2004),
e
anche Sez. IV, sent. n. 6520 del 11.02.2003 (cc. del 04.12.2002), Cass. Sez.
IV 18.1.2003 n. 1581). Viceversa altri provvedimenti di questa
Corte hanno negato la possibilità di applicare al minore accusato di furto in
abitazione la misura cautelare detentiva spiegando che a seguito della legge 26
marzo 2001, n. 128 - che ha introdotto
l’art. 624-bis c.p., il quale prevede il furto in abitazione e il furto con
strappo come figure autonome di reato e
non più come circostanze aggravanti, per i quali è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza, ex art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e-bis, (introdotto dall’art. 10
della legge n. 128 de2001) – non è applicabile per tali reati la custodia
cautelare nei confronti di un imputato minorenne in quanto l’art. 380 c.p.p.,
comma 2, lett. e-bis), non è richiamato dall’art. 23 del D.P.R. n. 448 del 1988
(che disciplina i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare nei
confronti di imputati minorenni e che non è stato coordinato con la legge n.
128 del 2001); né, in tali ipotesi, può farsi luogo ad interpretazioni
sostanzialiste, trattandosi di limitazione della libertà personale, per di più
nei confronti di minorenni, limitazione per cui vige il principio di tassatività
(art. 13 Cost.). Sez. IV, sent. n. 6581 del 11.02.2003 (cc. del 16.01.2003), e
ancora Cass. Sez. 5^, 16 gennaio 2004, Rv. 227467; Cass. Sez 4^, 4 dicembre
2002, Rv. 223591) hanno affermato che l’art. 23 in questione no0n prevede tra i
casi in cui può essere applicata la custodia cautelare l’ipotesi di cui all’art.
380 c.p.p., corna 2, lett. e-bis) che riguarda i delitti di furto in abitazione
e con strappo ex art. 624 bis. Strumenti di interpretazione
strutturale e storica consentono di ritenere maggiormente corrispondente al
sistema normativo attualmente vigente la lettura che a partire dal dato cronologico
evidenzia la sostanziale contemporaneità di art. 23 DPR 448/1988 e art. 380
c.p.p. approvato con DPR 22.9.1988
n. 447, per cogliere poi il permanere di precetti soltanto inseriti in altro
articolo di legge e la natura dei rinvii che costruivano la trama ordinamentale
con il riferimento a quei precetti. La formulazione originaria del richiamato
art. 23, consentiva l’applicazione della misura cautelare detentiva nei
confronti di minori solo in dine ai delitti puniti con la reclusione non inferiore
a dodici anni. Il D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, ha ampliato la possibilità di applicazione della misura
in questione, prevedendola per gli illeciti puniti con la reclusione non inferiore
a nove anni, nonché per alcune
specifiche fattispecie individuate attraverso il richiamo dell’art. 380
c.p.p., comma 2, lett. e), f), g), h), che riguarda gli
illeciti per i quali è consentito l’arresto in flagranza. La L. 26 marzo 2001,
n. 128, ha tra l’altro ridisegnato la fattispecie di furto. In particolare i
reati di furto, aggravati perché commessi in abitazione (art. 625 c.p., n. 1) o
con strappo (art. 625 c.p., n. 4, seconda ipotesi) hanno dato luogo a distinte
incriminazioni disciplinate dall’art. 624 bis c.p., commi 1 e 2. Lo scopo era
quello di evitare che il bilanciamento delle dette aggravanti con circostanze
attenuanti potesse frustrare il rigore sanzionatorio. In conseguenza di tale
innovazione, in quel medesimo contesto normativo, sono stati soppresse le disposizioni
che regolavano le fattispecie aggravate in questione (art. 625 c.p., n. 1 e n.
4, seconda ipotesi). La stessa legge ha pure modificato l’art. 328 c.p.p., che,
come si è accennato, disciplina l’arresto in flagranza. È stata introdotta la
lett. e bis) che, conseguentemente, colloca le dette nuove fattispecie tra
quelle che consentono l’atto restrittivo. Infine, è stata modificata la lettera
e) dell’art. 328, escludendo il riferimento all’art. 625 c.p., n. 1 e n. 4,
seconda ipotesi, trattandosi di aggravanti incorporate, per così dire, nelle
nuove fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p.. La nuova normativa non ha praticato una
espressa modificazione del tenore dell’art. 23, ma deve senz’altro ritenersi
esclusa la possibilità di fare applicazione analogica al processo minorile
delle disposizioni previste per i maggiorenni dall’art. 328 c.p.p.. Una
soluzione di tale genere è preclusa dal principio costituzionale di legalità
penale di cui agli artt. 13 e 25 Cost. L’impossibilità di una "correzione
interpretativa" della disciplina è stata pure esclusa dalla Corte
costituzionale con la ordinanza n. 137 del 2003: "la determinazione delle
ipotesi tassative, di per sé eccezionali, nelle quali è consentito adottare
misure custodiali - tanto più nei
confronti di dei minori, per i quali vale un criterio di ulteriore
eccezionalità - spetta al legislatore, ai sensi dell’art. 13 Cost., nel
rispetto degli altri principi costituzionali e nei limiti della non manifesta
irragionevolezza". Si tratta piuttosto di valutare le
discontinuità e le continuità esistenti tra forma espressiva del nuovo quadro
normativo e forma espressiva del quadro presistente; se vi sia continuità o
radicale innovazione. Si tratta di un tema che riguarda la dimensione
diacronica del diritto in funzione della ricognizione degli effetti del tempo
quali si manifestano a causa della successione delle norme penali
incriminatici. Di fronte ad una nuova incriminazione occorre stabilire se, ed
in che misura, vi sia continuità normativa rispetto alle disposizioni precedenti
o se invece il novum abbia determinato un effetto abrogativo. Si tratta allora di verificare la
portata dell’enunciato normativo espresso dall’art. 23, nella sua
configurazione risultante dal D.Lgs. n.
12 del 1991, segnatamente per ciò che riguarda il rinvio all’art. 328 c.p.p., lett.
e). L’enunciato stabilisce che la custodia cautelare può essere applicata nei
confronti di minori quando si procede in ordine al reato di furto aggravato
perché commesso in appartamento o con strappo. Le innovazioni normative di cui
si è dato prima conto non hanno determinato la perdita di tale enunciato. Occorre considerare che vi è senza
dubbio continuità normativa tra le già dette fattispecie di furto aggravato in
appartamento o con strappo e quelle introdotte dall’art. 624 bis c.p.p..
Infatti i nuovi illeciti conservano la struttura delle vecchie fattispecie
aggravate e vi apportano solo lievi variazioni lessicali che sembrano orientate
dall’intento di conformare la portata delle incriminazioni agli orientamenti formatisi
nella consolidata giurisprudenza. In definitiva la struttura e la lettera delle
norme regolatrici del caso che ne occupa, impongono di ritenere che la misura della
custodia cautelare di cui all’art. 380 co. 2^ lett. e) bis, e 23 DPR 448/1988 sia applicabile ai minorenni chiamati
a rispondere di tentato furto in abitazione con effrazione.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con
rinvio al Tribunale per i Minorenni di Roma. Roma, 23 gennaio 2007.
Depositata in Cancelleria il 10
settembre 2007.
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