DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n. 133 Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento
dei rifiuti. (GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122) |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l’allegato B; Vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; Visto il decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente 25 febbraio 2000, n. 124; Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalità e campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull’ambiente, in particolare l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell’ambiente contro le emissioni causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti esistenti alle disposizioni del presente decreto.
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi rifiuto solido o liquido come definito all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; b) rifiuto pericoloso: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; c) rifiuti urbani misti: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti individuati ai sottocapitoli 20.01 oggetto di raccolta differenziata e 20.02 di cui all’allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni; d) impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. La definizione include il sito e l’intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento; e) impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l’intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensi’ nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d); f) impianto di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto per il quale l’autorizzazione all’esercizio, in conformità al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata rilasciata ovvero la comunicazione di cui all’articolo 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in conformità del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta di autorizzazione all’esercizio sia stata presentata all’autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché in entrambi i casi l’impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004; g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente; h) capacità nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che essere incenerita in un’ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti; i) carico termico nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l’impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti; l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo; m) valori limite di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo; n) diossine e furani: tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 dell’allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a); o) operatore: il gestore o il proprietario, intendendosi come gestore qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto; p) autorizzazione: la decisione o più decisioni scritte da parte dell’autorità competente che autorizzano l’esercizio dell’impianto a determinate condizioni, che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto; un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore; q) residuo: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all’interno dell’impianto di incenerimento o di coincenerimento.
Art. 3. Esclusioni 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti: a) impianti che trattano esclusivamente una o più categorie dei seguenti rifiuti: 1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali; 2) rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata; 3) rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l’energia termica generata è recuperata; 4) rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti o quelli classificati pericolosi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento; rientrano in particolare in tale eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione; 5) rifiuti di sughero; 6) rifiuti radioattivi; 7) corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002; 8) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di questi ultimi; b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all’anno.
Art. 4. Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti 1. Ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento: a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997; b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo. 2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti deve contenere, tra l’altro, una descrizione delle misure preventive contro l’inquinamento ambientale previste per garantire che: a) l’impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonché in modo da assicurare quanto meno l’osservanza dei contenuti dell’allegato 1; b) il calore generato durante il processo di incenerimento è recuperato per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; c) i residui prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono, ove possibile, riciclati o recuperati conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai pertinenti requisiti del presente decreto. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: a) la capacità nominale e il carico termico nominale dell’impianto e le quantità autorizzate per le singole categorie dei rifiuti; b) le categorie di rifiuti che possono essere trattate nell’impianto, con l’indicazione dei relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti; c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante; d) i periodi massimi di tempo per l’avviamento e l’arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all’articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell’impianto ai fini dell’applicazione dell’allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1; e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione; f) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, con oneri a carico del gestore. 4. In aggiunta ai dati previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente per impianti di incenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell’impianto, i loro flussi di massa minimi e massimi, nonché il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti. 5. Se il gestore di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell’attività che comporti l’incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell’articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 6. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente. 7. Al fine di ridurre l’impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L’approvazione di tale elemento progettuale nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 27. 8. Prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento, l’autorità competente verifica che l’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell’impianto. L’esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore. 9. Qualora l’autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma 8 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione. L’esito dell’accertamento è fatto pervenire all’autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l’attivazione dell’impianto. 10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni otto anni.
Art. 5. Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento 1. Ai fini dell’esercizio degli impianti di coincenerimento: a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo. 2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento: a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si applicano, al riguardo, le disposizioni del medesimo decreto legislativo. 3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si attuano nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 4. È vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. 5. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 deve contenere, tra l’altro, una descrizione delle misure preventive contro l’inquinamento ambientale previste per garantireche: a) l’impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme ai requisiti del presente decreto nonché in modo da assicurare quanto meno l’osservanza dei contenuti dell’allegato 2, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 3; b) il calore generato durante il processo di coincenerimento è recuperato, per quanto possibile, attraverso, ad esempio, la produzione combinata di calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento; c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati in quantità e pericolosità e sono riciclati e recuperati laddove tale processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; d) lo smaltimento dei residui che non possono essere riciclati orecuperati è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente decreto. 6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare esplicitamente, in aggiunta a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: a) la potenza termica nominale di ciascuna apparecchiatura dell’impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire: b) le categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate nell’impianto con l’indicazione dei relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti; c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante; d) i periodi massimi di tempo per l’avviamento e l’arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all’articolo 8, comma 8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell’impianto ai fini dell’applicazione dell’allegato 2, paragrafo C, punto 1; e) le procedure di campionamento e misurazione utilizzate per ottemperare agli obblighi di controllo e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione: f) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione medesima, da effettuarsi da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, con oneri a carico del gestore. 7. In aggiunta a quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse dall’autorità competente per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente: a) le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell’impianto, nonché i loro flussi di massa minimi e massimi, nonché il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti; b) il divieto di cui al comma 4, 8. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 4, è autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti ulteriori condizioni: a) gli oli usati come definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, siano conformi ai seguenti requisiti: 1) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm; 2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell’Allegato V, parte 2 del regolamento (CEE) 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997; 3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo; b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell’impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW. 9. Se il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi prevede una modifica dell’attività che comporti l’incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e agli effetti dell’articolo 27, comma 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni otto anni. 11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza, ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente. 12. Prima dell’inizio delle operazioni di coincenerimento, l’autorità competente verifica che l’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione medesima. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell’impianto. L’esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore. 13. Qualora l’autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma 12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate che l’impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell’autorizzazione. L’esito dell’accertamento è fatto pervenire all’autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l’attivazione dell’impianto.
Art. 6. Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali previsti dal regolamento 1774/2002/CE 1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 è autorizzato secondo le disposizioni dell’articolo 5, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all’Allegato 3. |