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Decreti Legislativi 04/07/2005

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n. 133 - Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. (GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122)

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2005, n. 133

Attuazione  della  direttiva  2000/76/CE, in materia di incenerimento
dei rifiuti. (GU n. 163 del 15-7-2005- Suppl. Ordinario n.122)
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n. 306, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3, 4 e 5, 2, 3, 4 e l’allegato B;

  Vista   la  direttiva  2000/76/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

  Visto  il  decreto  del  Ministro dell’ambiente in data 21 dicembre

1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1996;

  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

  Visto  il  decreto-legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

  Visto  il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e successive modificazioni;

  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

  Visto  il  decreto  del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell’ambiente in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  88 del 16 aprile 1998;

  Visto  il  decreto  del Ministro dell’ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;

  Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;

  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2005;

  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell’economia e delle  finanze,  delle  attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

 

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

  1.  Il presente decreto si applica agli impianti di incenerimento e di  coincenerimento dei rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate  a  prevenire  e ridurre per quanto possibile gli effetti negativi   dell’incenerimento   e  del  coincenerimento  dei  rifiuti sull’ambiente,  in particolare l’inquinamento atmosferico, del suolo, delle  acque  superficiali  e  sotterranee,  nonché  i rischi per la salute umana che ne derivino.

  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:

    a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;

    b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti   di   incenerimento  e  di coincenerimento dei rifiuti;

    c) i criteri  e  le  norme  tecniche  generali  riguardanti  le caratteristiche  costruttive  e  funzionali, nonché le condizioni di esercizio  degli  impianti  di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti,  con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata   protezione  dell’ambiente contro  le  emissioni  causate dall’incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti;

    d) i criteri  temporali  di adeguamento  degli  impianti  di incenerimento  e  di coincenerimento di rifiuti  esistenti  alle disposizioni del presente decreto.

 

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a)  rifiuto:  qualsiasi  rifiuto  solido  o liquido come definito all’articolo   6,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    b) rifiuto  pericoloso: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 4, del   decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e  successive modificazioni;

    c) rifiuti  urbani  misti: i rifiuti di cui all’articolo 7, comma 2,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione dei rifiuti  individuati  ai  sottocapitoli  20.01  oggetto  di  raccolta differenziata  e  20.02  di cui all’allegato A, sezione 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e sue modificazioni;

    d)  impianto  di  incenerimento:  qualsiasi unità e attrezzatura tecnica,  fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai  fini  dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono  compresi   in  questa definizione l’incenerimento  mediante ossidazione  dei  rifiuti,  nonché  altri processi  di  trattamento  termico,  quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti  dal  trattamento  siano  successivamente  incenerite.  La definizione  include  il  sito  e l’intero impianto di incenerimento, compresi  le  linee  di  incenerimento,  la  ricezione dei rifiuti in ingresso  allo  stabilimento  e  lo  stoccaggio,  le installazioni di pretrattamento  in  loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile  ausiliario  e dell’aria di combustione, i generatori di calore,   le   apparecchiature   di   trattamento,  movimentazione  e stoccaggio  in  loco  delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo  di  incenerimento,  le apparecchiature di trattamento degli effluenti  gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle  varie  operazioni  e  di  registrazione  e  monitoraggio delle condizioni di incenerimento;

    e) impianto  di  coincenerimento:  qualsiasi  impianto,  fisso  o mobile,  la  cui  funzione principale  consiste  nella produzione di energia  o  di  materiali  e  che  utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico  ai  fini dello smaltimento. La definizione include il sito e l’intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei  rifiuti  in  ingresso  allo  stabilimento  e  lo  stoccaggio, le installazioni  di  pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei  rifiuti, del combustibile ausiliario e dell’aria di combustione, i   generatori   di   calore,   le  apparecchiature  di  trattamento, movimentazione  e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti  dal  processo  di  coincenerimento, le apparecchiature di trattamento  degli  effluenti  gassosi,  i camini, i dispositivi ed i sistemi  di  controllo  delle  varie  operazioni e di registrazione e monitoraggio    delle    condizioni   di   coincenerimento.   Se   il coincenerimento   avviene   in   modo   che  la  funzione principale dell’impianto   non   consista  nella  produzione  di  energia  o  di materiali,  bensi’  nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei  rifiuti,  l’impianto è considerato un impianto di incenerimento ai sensi della lettera d);

    f)  impianto  di incenerimento o di coincenerimento esistente: un impianto  per il quale l’autorizzazione all’esercizio, in conformità al  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, è stata rilasciata ovvero  la  comunicazione  di  cui  all’articolo  31 e 33 del decreto legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, è stata effettuata prima della data  di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per il quale, in  conformità  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la richiesta   di  autorizzazione  all’esercizio  sia  stata  presentata all’autorità  competente  entro  il  28  dicembre  2002,  purché in entrambi  i  casi  l’impianto sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;

    g) nuovo impianto di incenerimento o di coincenerimento: impianto

diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;

    h) capacità  nominale: la somma delle capacità di incenerimento dei  forni  che  costituiscono  un  impianto  di incenerimento, quali dichiarate  dal  costruttore  e  confermate  dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che essere incenerita in un’ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

    i) carico   termico   nominale:   la  somma  delle  capacità  di incenerimento   dei   forni   che   costituiscono  l’impianto,  quali dichiarate  dal  costruttore  e confermate dal gestore, espressa come prodotto  tra  la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

    l) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o  diffuse  dell’impianto,  di  sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

    m) valori  limite  di emissione: la massa, espressa in rapporto a determinati  parametri  specifici,  la concentrazione o il livello di una emissione o entrambi che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo;

    n) diossine e furani:   tutte  le dibenzo-p-diossine  e i dibenzofurani policlorurati  di  cui alla  nota  1 dell’allegato 1, paragrafo A, punto 4, lettera a);

    o) operatore:  il  gestore  o  il proprietario, intendendosi come gestore  qualsiasi  persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto;

    p) autorizzazione: la decisione o più decisioni scritte da parte dell’autorità competente che autorizzano l’esercizio dell’impianto a determinate  condizioni,  che  devono  garantire  che  l’impianto sia conforme  ai  requisiti  del presente decreto; un’autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

    q) residuo:  qualsiasi  materiale  liquido  o solido, comprese le scorie  e  le  ceneri  pesanti,  le  ceneri  volanti  e la polvere di caldaia,  i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas,  i  fanghi  derivanti  dal  trattamento  delle  acque  reflue, i catalizzatori  esauriti  e  il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto  all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n. 22, generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento,  dal  trattamento  degli  effluenti  gassosi o delle acque  reflue o da  altri  processi  all’interno  dell’impianto  di incenerimento o di coincenerimento.

 

Art. 3.

Esclusioni

  1.  Sono  esclusi  dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti:

      a)  impianti che trattano esclusivamente una o più categorie dei seguenti rifiuti:

      1)  rifiuti   vegetali   derivanti  da  attività  agricole  e forestali;

      2) rifiuti  vegetali  derivati  dalle  industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata;

      3) rifiuti  vegetali  fibrosi derivanti dalla produzione della pasta  di  carta  grezza  e dalla relativa produzione di carta, se il processo  di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e l’energia termica generata è recuperata;

      4)  rifiuti di legno  ad  eccezione  di  quelli  che possono contenere  composti  organici alogenati  o  metalli pesanti o quelli classificati  pericolosi  ai  sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b),  a  seguito  di  un  trattamento  protettivo  o  di rivestimento; rientrano  in  particolare  in  tale  eccezione i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

      5) rifiuti di sughero;

      6) rifiuti radioattivi;

      7) corpi  interi  o parti di animali, non destinati al consumo umano,  ivi  compresi  gli  ovuli, gli  embrioni e lo sperma, di cui all’articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del  regolamento  (CE)  n. 1774/2002.  Rimangono  assoggettati  al presente decreto gli impianti che  trattano  prodotti  di  origine  animale,  compresi  i  prodotti trasformati, di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

      8) rifiuti derivanti  dalla  prospezione e dallo sfruttamento delle  risorse  petrolifere  e  di  gas negli  impianti  offshore  e inceneriti a bordo di questi ultimi;

    b) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione  per  migliorare  il  processo  di  incenerimento che trattano meno di 50 tonnellate di rifiuti all’anno.

 

Art. 4.

Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti

  1.  Ai  fini  della  realizzazione  ed  esercizio degli impianti di incenerimento:

    a)  per  gli  impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

    b) per   gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano,  al  riguardo,  le  disposizioni  del medesimo decreto legislativo.

  2.   La  domanda  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  la realizzazione  ed  esercizio  degli  impianti  di  incenerimento  dei rifiuti  deve  contenere,  tra  l’altro, una descrizione delle misure preventive  contro  l’inquinamento  ambientale previste per garantire che:

    a) l’impianto  è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme  ai  requisiti  del  presente  decreto  nonché  in  modo da assicurare quanto meno l’osservanza dei contenuti dell’allegato 1;

    b) il  calore  generato  durante  il processo di incenerimento è recuperato   per   quanto   possibile,  attraverso,  ad  esempio,  la produzione  combinata  di  calore ed energia, la produzione di vapore industriale  o  il  teleriscaldamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    c) i  residui  prodotti durante il processo di incenerimento sono minimizzati  in  quantità  e  pericolosità  e  sono, ove possibile, riciclati  o  recuperati  conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    d) lo  smaltimento dei residui che non possono essere riciclati o recuperati  è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    e) le  tecniche  di  misurazione  proposte per le emissioni negli effluenti   gassosi  e  nelle  acque  di  scarico  sono  conformi  ai pertinenti requisiti del presente decreto.

  3.  Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma  1 devono, in ogni caso, indicare   esplicitamente,   in  aggiunta  a  quanto  previsto  dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

    a) la   capacità   nominale   e   il   carico  termico  nominale dell’impianto e le quantità autorizzate per le singole categorie dei rifiuti;

    b) le   categorie   di   rifiuti   che  possono  essere  trattate nell’impianto,  con  l’indicazione  dei relativi  codici dell’elenco europeo dei rifiuti;

    c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;

    d) i  periodi  massimi  di  tempo  per  l’avviamento  e l’arresto durante  il  quale  non  vengono  alimentati  rifiuti  come  disposto all’articolo  8,  comma  8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell’impianto ai fini dell’applicazione dell’allegato I, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;

    e) le  procedure  di  campionamento  e misurazione utilizzate per ottemperare  agli  obblighi di controllo periodico e sorveglianza dei singoli  inquinanti  atmosferici ed idrici, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;

    f) le  modalità  e  la  frequenza  dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione  medesima,  da effettuarsi da parte delle agenzie regionali  e provinciali per la protezione dell’ambiente, con oneri a

carico del gestore.

  4.  In  aggiunta  ai  dati  previsti dal comma 3, le autorizzazioni rilasciate  dall’autorità  competente  per impianti di incenerimento che  utilizzano  rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente le quantità  ed  i  poteri  calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse  tipologie  di rifiuti pericolosi che possono essere trattate nell’impianto,  i  loro  flussi di massa minimi e massimi, nonché il loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio, PCB/PCT, PCP, cloro totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti.

  5.  Se  il  gestore  di un impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi  prevede  una modifica   dell’attività che comporti l’incenerimento di rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e  agli  effetti  dell’articolo  27, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

  6.  La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

  7.  Al fine di ridurre l’impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli  impianti  di  incenerimento  in  fase  progettuale  può essere prevista  la  realizzazione  di  appositi collegamenti ferroviari con oneri  a carico  dei soggetti gestori di impianti. L’approvazione di tale  elemento progettuale nell’ambito  della procedura prevista dall’articolo 27  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, costituisce,   ove occorra,  variante  allo  strumento  urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità  dei lavori ai sensi  del  comma 5 del medesimo articolo 27.

  8. Prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento, l’autorità competente  verifica  che  l’impianto  soddisfa  le  condizioni  e le prescrizioni   alle   quali   è   stato   subordinato   il  rilascio dell’autorizzazione  medesima. I costi di tale verifica sono a carico del  titolare  dell’impianto.  L’esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

  9. Qualora l’autorità competente non provvede alla verifica di cui al  comma  8  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare  che  l’impianto  soddisfa  le condizioni e le prescrizioni alle  quali  è  stato  subordinato  il rilascio dell’autorizzazione. L’esito dell’accertamento è fatto pervenire all’autorità competente e,  se  positivo,  trascorsi  quindici giorni, consente l’attivazione dell’impianto.

  10.  In  deroga  a  quanto  previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  nel  caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni otto anni.

 

 

Art. 5.

Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento

  1. Ai fini dell’esercizio degli impianti di coincenerimento:

    a)  per  gli  impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 28 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    b)  per  gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano,  al  riguardo,  le  disposizioni  del medesimo decreto legislativo.

  2. Al fine della realizzazione di un impianto di coincenerimento:

    a) per  gli  impianti  non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    b) per   gli  impianti  sottoposti  ad  autorizzazione  integrata ambientale  ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si  applicano,  al  riguardo,  le  disposizioni  del medesimo decreto legislativo.

  3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le disposizioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del comma 2 si attuano nell’ambito del procedimento  unico  previsto  dall’articolo  12 del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

  4.  È vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione.

  5.  La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1  e  2  deve  contenere,  tra  l’altro, una descrizione delle misure preventive  contro  l’inquinamento  ambientale previste per garantireche:

    a) l’impianto  è progettato e attrezzato e sarà gestito in modo conforme  ai  requisiti  del  presente  decreto  nonché  in  modo da assicurare  quanto  meno  l’osservanza dei contenuti dell’allegato 2, fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 3;

    b) il  calore  generato durante il processo di coincenerimento è recuperato,   per   quanto  possibile,  attraverso,  ad  esempio,  la produzione  combinata  di  calore ed energia, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento;

    c) i residui prodotti durante il processo di coincenerimento sono minimizzati   in   quantità  e  pericolosità  e  sono  riciclati  e recuperati  laddove  tale  processo risulti appropriato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    d) lo  smaltimento dei residui che non possono essere riciclati orecuperati  è effettuato conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

    e) le  tecniche  di  misurazione  proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti del presente decreto.

  6.  Le  autorizzazioni  di cui ai commi 1 e 2 devono, in ogni caso, indicare   esplicitamente,   in  aggiunta  a  quanto  previsto  dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:

    a) la   potenza  termica  nominale  di  ciascuna  apparecchiatura dell’impianto in cui sono alimentati i rifiuti da coincenerire:

    b)  le  categorie ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattate   nell’impianto   con   l’indicazione  dei  relativi  codici dell’elenco europeo dei rifiuti;

    c) i valori limite di emissione per ogni singolo inquinante;

    d) i  periodi  massimi  di  tempo  per  l’avviamento  e l’arresto durante  il  quale  non  vengono  alimentati  rifiuti  come  disposto all’articolo  8,  comma  8, e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo   funzionamento  dell’impianto  ai  fini  dell’applicazione dell’allegato 2, paragrafo C, punto 1;

    e) le  procedure  di  campionamento  e misurazione utilizzate per ottemperare  agli  obblighi  di  controllo e sorveglianza dei singoli inquinanti atmosferici ed idrici, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione:

    f)  le  modalità  e  la  frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione  medesima,  da effettuarsi da parte delle agenzie regionali  e provinciali per la protezione dell’ambiente, con oneri a carico del gestore.

  7.  In  aggiunta  a  quanto previsto dal comma 6, le autorizzazioni concesse  dall’autorità  competente  per impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi devono indicare esplicitamente:

    a) le quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle  diverse  tipologie  di  rifiuti  pericolosi che possono essere trattate  nell’impianto,  nonché  i  loro  flussi  di massa minimi e massimi,  nonché  il  loro contenuto massimo di inquinanti quali, ad esempio,  PCB/PCT,  PCP,  cloro  totale, fluoro totale, zolfo totale, metalli pesanti;

    b) il divieto di cui al comma 4,

  8.  Il  coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui  al  comma 4, è autorizzato secondo le disposizioni del presente articolo, alle seguenti ulteriori condizioni:

    a)  gli  oli  usati  come  definiti  all’articolo  1  del decreto legislativo  27 gennaio  1992,  n.  95,  siano  conformi  ai seguenti requisiti:

      1)  la  quantità  di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;

      2)  questi  rifiuti  non  siano  resi  pericolosi  dal fatto di contenere  altri  costituenti  elencati  nell’Allegato V, parte 2 del regolamento  (CEE)  259/93  del  Consiglio,  del 1° febbraio 1993, in quantità  o  concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

      3)  il  potere  calorifico  inferiore  sia  almeno  30  MJ  per chilogrammo;

    b) la  potenza  termica  nominale  della  singola apparecchiatura dell’impianto  in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.

  9.  Se  il gestore di un impianto di coincenerimento di rifiuti non pericolosi   prevede   una   modifica   dell’attività  che  comporti l’incenerimento  di  rifiuti pericolosi, tale modifica è considerata sostanziale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e  agli  effetti  dell’articolo  27,  comma 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

  10.  In  deroga  a  quanto  previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  nel  caso in cui un impianto  risulti  registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni otto anni.

  11. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima  sicurezza,  ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

  12.   Prima   dell’inizio   delle  operazioni  di  coincenerimento, l’autorità competente verifica che l’impianto soddisfa le condizioni e  le  prescrizioni  alle  quali  è  stato  subordinato  il rilascio dell’autorizzazione  medesima. I costi di tale verifica sono a carico del  titolare  dell’impianto.  L’esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

  13.  Qualora  l’autorità  competente non provvede alla verifica di cui  al  comma  12 entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertate  che  l’impianto  soddisfa  le condizioni e le prescrizioni alle  quali  è  stato  subordinato  il rilascio dell’autorizzazione. L’esito dell’accertamento è fatto pervenire all’autorità competente e,  se  positivo,  trascorsi  quindici giorni, consente l’attivazione dell’impianto.

 

 

Art. 6.

Coincenerimento di prodotti trasformati derivati da materiali

previsti dal regolamento 1774/2002/CE

  1.   Il   coincenerimento  dei  prodotti  trasformati  derivati  da materiali  di  categoria  1,  2  e  3  di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002  è  autorizzato secondo le disposizioni dell’articolo 5, a condizione   che  siano  rispettati  i  requisiti,  le  modalità  di esercizio e le prescrizioni di cui all’Allegato 3.

Lunedì, 04 Luglio 2005
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