DECRETO
LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 117
Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. (GU n. 152 del 2-7-2005) |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato A; Vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano; Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nei termini di legge; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo d’applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le norme generali di polizia sanitaria che devono essere applicate in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano, nonche’ in quella della loro introduzione da Paesi terzi. 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, nonche’ quelle contenute nelle disposizioni cui e’ fatto riferimento nell’allegato I. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 178/2002, nonche’ quelle di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Si intende, inoltre, per: a) «tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione»: ciascuna di tali attivita’, inclusa la produzione primaria di un prodotto di origine animale, nonche’ il magazzinaggio, il trasporto, la vendita e la fornitura al consumatore finale di detti prodotti; b) «introduzione»: la presentazione di merci in uno dei territori menzionati nell’allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ai fini della loro collocazione secondo le procedure doganali indicate all’articolo 4, paragrafo 16, lettere da a) a f) del Regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario; c) «veterinario ufficiale»: un veterinario dell’Azienda unita’ sanitaria locale; d) «prodotti di origine animale»: i prodotti derivati da animali e i prodotti derivati destinati al consumo umano, compresi gli animali vivi se preparati a tal fine. Art. 3. Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria 1. Al fine di assicurare che le attivita’ degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno: a) le modalita’ operative da porre in essere; b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze; c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonche’ la periodicita’ della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute. 2. Il sistema di reti di sorveglianza di cui al comma 1 deve assicurare almeno che i prodotti di origine animale sono ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che: a) gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale, non devono provenire da un’azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili nei confronti di detti animali e prodotti, con particolare riguardo alle restrizioni contenute nelle disposizioni cui e’ fatto riferimento nell’allegato I; b) gli animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di carne, non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle disposizioni richiamate alla lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso; c) gli animali e i prodotti dell’acquacoltura, devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni. 3. Ferme restando le attivita’ di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unita’ sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita’ da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all’attivita’ da svolgere. 4. Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attivita’ di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali. 5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica. Art. 4. Deroghe 1. In deroga all’articolo 3, comma 2, e nel rispetto delle misure di controllo delle malattie di cui alle disposizioni cui e’ fatto riferimento nell’allegato I, puo’ essere autorizzata la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale provenienti da un territorio o da una parte di esso soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, ma che non provengono da un’azienda infetta o che si sospetta sia infetta, solo se: a) prima di essere sottoposti al trattamento di cui alla lettera c), i prodotti sono stati ottenuti, manipolati, trasportati e immagazzinati separatamente o in momenti diversi dai prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria, e i servizi veterinari delle aziende sanitarie hanno adottato apposite misure sanitarie per garantire la sicurezza del trasporto fuori del territorio soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria; b) i prodotti da sottoporre al trattamento sono adeguatamente identificati; c) i prodotti sono stati sottoposti a un trattamento idoneo ad eliminare il problema di polizia sanitaria e tale trattamento e’ stato effettuato presso uno stabilimento appositamente riconosciuto per detta finalita’ dalla regione o provincia autonoma. 2. Nel caso di produzione, di trasformazione e di distribuzione di prodotti dell’acquacoltura, le deroghe alle prescrizioni di cui all’articolo 3, comma 2, possono essere disposte solo nel rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, o degli ulteriori provvedimenti adottati in sede comunitaria. 3. Se la situazione della malattia lo consente, possono essere adottati provvedimenti derogatori dell’articolo 3, comma 2, diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2, nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni a tal fine stabilite in sede comunitaria. 4. Le deroghe di cui al presente articolo sono adottate con provvedimento del Ministero della salute, d’intesa con la regione o le regioni interessate, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III, numero 1, nonche’ ad ogni altra specifica disposizione, anche modificativa, adottata in sede comunitaria. Art. 5. Certificati veterinari 1. I prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sia di origine nazionale che di provenienza comunitaria, devono sempre essere accompagnati da una certificazione veterinaria ufficiale quando: a) l’obbligo di certificazione e’ previsto da disposizioni comunitarie adottate per motivi di polizia sanitaria; b) si tratta di prodotti oggetto di provvedimenti derogatori ai sensi dell’articolo 4. 2. Nei casi di cui al comma 1, i veterinari ufficiali che procedono al rilascio della certificazione devono: a) attenersi alle disposizioni del presente decreto, nonche’ a quelle previste da ulteriori normative nazionali e comunitarie vigenti; b) applicare, anche nelle attivita’ di verifica delle certificazioni provenienti da altri Stati membri, i principi generali stabiliti nell’allegato IV; c) fare riferimento esclusivamente al contenuto dei modelli di certificato stabiliti in sede comunitaria. Art. 6. Controlli veterinari ufficiali 1. Le regioni e le province autonome garantiscono, tramite i servizi veterinari delle aziende unita’ sanitarie locali, lo svolgimento di specifici controlli ufficiali sulla salute degli animali volti ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, comprese quelle applicative eventualmente stabilite in sede comunitaria, nonche’ di tutte le misure di salvaguardia, anche nazionali, relative ai prodotti di origine animale, adottate in correlazione alle prescrizioni del presente decreto. Le ispezioni devono essere effettuate senza preavviso ed i controlli sui prodotti di origine animale oggetto di scambio intracomunitario devono essere eseguiti in conformita’ al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; quando si constatano infrazioni alle norme di polizia sanitaria devono essere applicati i provvedimenti previsti nel medesimo decreto legislativo n. 28 del 1993. 2. Le regioni, le province autonome ed il Ministero della salute garantiscono ed assicurano assistenza e collaborazione agli esperti incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale e di verificare l’applicazione dei relativi sistemi, rispettando, inoltre, le modalita’ di applicazione stabilite in proposito dalla stessa Commissione europea. 3. Se si constata un rischio per la sanita’ animale o per la salute pubblica, fermi restando i provvedimenti immediati adottati dall’autorita’ sanitaria territorialmente competente, ogni provvedimento d’urgenza o misura cautelare e’ adottato dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, anche nel caso di provvedimenti emanati dallo Stato in correlazione a misure di salvaguardia adottate, in dette materie, in sede comunitaria. Le competenti autorita’ assicurano una conforme applicazione dei provvedimenti in questione nei rispettivi territori. Art. 7. Importazioni da Paesi terzi 1. Il presente decreto si applica anche ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano da introdurre nella Comunita’ europea provenienti da Paesi terzi; il Ministero della salute, tramite i propri posti d’ispezione frontaliera, assicura il rispetto delle modalita’ di applicazione e delle disposizioni adottate in proposito dall’Unione europea. 2. Ciascuna partita di prodotti di origine animale, presentata all’ingresso del territorio comunitario deve essere accompagnata da un certificato veterinario conforme ai requisiti generali di cui all’allegato IV, che attesta che il prodotto soddisfa: a) i requisiti per esso fissati nel presente decreto unitamente a quelli previsti dalla normativa comunitaria che stabilisce le condizioni di salute animale, o, in via alternativa, le disposizioni equivalenti ai predetti requisiti, riconosciute tali in sede comunitaria; b) le eventuali condizioni d’importazione specifiche, fissate in sede comunitaria. 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalita’ di controllo, effettuate d’intesa tra i posti d’ispezione frontaliera e gli Uffici doganali comprensive delle misure da adottare nel caso di rischio o di sospetto sanitario, sui prodotti che non rientrano in quelli di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, quali quelli introdotti a seguito di passeggeri o sotto forma di campioni commerciali; con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle comunicazioni, puo’ essere altresi’ stabilita analoga disciplina per le spedizioni postali. Art. 8. Disposizioni finali 1. Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni, i primi destinatari materiali delle partite di prodotti ed animali vivi provenienti da altri Stati membri sono obbligati a trasmettere le informazioni relative all’arrivo di dette partite agli Uffici per gli adempimenti comunitari (UVAC) di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, ed alle Aziende sanitarie locali, utilizzando il modello di prenotifica di arrivo delle partite predisposto dal Ministero della salute e diramato tramite i citati UVAC. 2. I soggetti di cui al comma 1: a) nella prenotifica da trasmettere agli Uffici di cui al comma 1, sono obbligati ad indicare tutti i dati informativi previsti nel modello di cui al medesimo comma 1; b) possono trasmettere la prenotifica di arrivo delle partite con ogni mezzo scritto ritenuto idoneo dando comunque la priorita’ agli strumenti informatici e telematici accessibili anche via Internet, a condizione che tale trasmissione sia effettuata entro i termini stabiliti, in dipendenza dalla specifica tipologia di merce in arrivo, dal citato decreto legislativo n. 28 del 1993, e successive modificazioni. Le prenotifiche inviate con mezzo scritto sono considerate come non effettuate qualora risultino illeggibili alla ricezione sia all’UVAC che all’Azienda sanitaria locale competenti per territorio. Art. 9. Clausola di cedevolezza 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/99/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate, a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 27 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Storace, Ministro della salute Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro del-l’economia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato I (articolo 1, comma 2) MALATTIE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEGLI SCAMBI DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER LE QUALI SONO STATE INTRODOTTE MISURE DI CONTROLLO NEL QUADRO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA |Direttiva 2001/89/CE | |del Consiglio, che | |stabilisce misure |D.LGS. 20 febbraio |comunitarie di lotta |2004, n. 55, e |contro la peste suina |successive Peste suina classica |classica |modificazioni --------------------------------------------------------------------- |Direttiva 2002/60/CE | |del Consiglio recante | |disposizioni |D.LGS. 20 febbraio |specifiche per la |2004, n. 54, e |lotta contro la peste |successive Peste suina africana |suina africana |modificazioni --------------------------------------------------------------------- |Direttiva 85/511/CEE | |del Consiglio, che | |stabilisce norme | |comunitarie di lotta |D.P.R. 1° marzo 1992, Afta epizootica |all’afta epizootica |n. 229 --------------------------------------------------------------------- |Direttiva 92/40/CEE | |del Consiglio, che | |istituisce delle | |misure comunitarie di | |lotta contro |D.P.R. 15 novembre Influenza aviaria |l’influenza aviaria |1996, n. 656 --------------------------------------------------------------------- |Direttiva 92/66/CEE | |del Consiglio, che | |istituisce misure | |comunitarie di lotta | |contro la malattia di |D.P.R 15 novembre 1996, Malattia di Newcastle |Newcastle |n. 657 --------------------------------------------------------------------- |Direttiva 92/119/CEE | |del Consiglio, che | |introduce misure | |generali di lotta | |contro alcune malattie| |degli animali nonche’ | |misure specifiche per | |la malattia |D.P.R. 17 maggio 1996, Peste bovina |vescicolare dei suini |n. 362 --------------------------------------------------------------------- |Direttiva 92/119/CEE | |del Consiglio, che | |introduce misure | |generali di lotta | |contro alcune malattie| |degli animali nonche’ | |misure specifiche per | Peste dei piccoli |la malattia |D.P.R. 30 dicembre ruminanti |vescicolare dei suini |1992, n. 555 --------------------------------------------------------------------- |Direttiva 92/119/CEE | |del Consiglio, che | |introduce misure | |generali di lotta | |contro alcune malattie| |degli animali nonche’ | |misure specifiche per | Malattia vescicolare |la malattia |D.P.R. 30 luglio 1997, dei suini |vescicolare dei suini |n. 263 --------------------------------------------------------------------- |Direttiva 91/67/CEE | |del |