In tema
di circolazione di veicoli e per il caso di investimento da parte di
autoveicolo di pedone che attraversa la sede stradale, la presunzione di colpa
del conducente investitore prevista dall’art. 2054, primo comma, c.c., non
opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata
sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se
il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere
la suddetta presunzione, non è preclusa l’indagine da parte del giudice di
merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito. Di conseguenza,
allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del
pedone, la colpa di questo concorre a norma dell’art. 1227, primo comma, c.c.
con quella presunta dal conducente del veicolo investitore. (Nella specie,
relativa a domanda di danni da lesioni personali esperita dal pedone investito
da un’autovettura, la sentenza di merito, confermata dalla S.C. aveva accertato
il concorso di colpa del pedone per il fatto che questi aveva imprevedibilmente
attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali) |
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