Massime di giurisprudenza - Assicurazione obbligatoria – Applicabilità delle norme della L. n. 990 del 1969 – Strada ad uso pubblico – Nozione – Accessibilità ad un numero indifferenziato di persone – Fattispecie in tema di obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo
(Cass. Civ., Sez. I, 21 dicembre 2005, n. 28303)
Ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969, in tema di assicurazione obbligatoria
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e
natanti, le relative norme sono applicabili allorché i veicoli siano in
circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per
tali intendendosi quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono accessibili
ad una molteplicità indifferenziata di persone (fattispecie in tema di
violazione dell’art. 181 codice della strada, che sanziona l’omessa esposizione
sul veicolo del contrassegno assicurativo). (Nuovo c.s., art. 181, L. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 1).