IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione; Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio,
del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n.
1255/1977; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l’articolo 5; Ritenuto
necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalità per l’esecuzione dei controlli nonché le sanzioni applicabili alle
violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l’individuazione delle misure necessarie affinché esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007; Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
luglio 2007; Sulla proposta del
Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche
agricole alimentari e forestali;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di
applicazione e definizioni
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: "Regolamento", recante disposizioni sulla protezione
degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate. 2. Ai fini del
presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Regolamento nonché le seguenti ulteriori definizioni: "conducente", la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; "allevatore": il soggetto che esercita professionalmente l’attività di allevamento di animali; "autorizzazione",
l’autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; "certificato di
idoneità", il certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; "certificato di omologazione per
veicoli", il certificato di cui all’articolo 18 del Regolamento.
Art. 2. Autorità competente
1. Le Autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera
f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti
di rispettiva competenza. 2. Per gli atti di accertamento delle violazioni
sono, in ogni caso, competenti tutti gli
organi di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3. Violazioni delle
norme concernenti l’autorizzazione del trasportatore
1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai
sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia
scaduta di validità, sospesa o revocata, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell’autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari
di cui all’articolo 23, paragrafo 3,
del Regolamento, nonché all’organizzatore e al detentore
che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore
sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validità,
sospesa o revocata. 2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell’autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla
stessa autorità competente al rilascio dell’autorizzazione del
trasportatore, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
200 a Euro 600. Il trasportatore e’ obbligato in solido con l’autore della violazione per il pagamento
della relativa sanzione.
Art. 4. Violazioni delle
norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o
guardiano
1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneità di cui
all’articolo 17, paragrafo 2, del
Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, sospeso o revocato, effettua l’attività di conducente o di guardiano su di un
veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina,
ovina, caprina o suina o pollame, e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500. 2. Alla stessa sanzione soggiace il
trasportatore, l’organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneità ovvero scaduto di validità, sospeso o
revocato.
Art. 5. Irregolarità o
mancanza della documentazione
1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarità
documentali di cui al comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000. 2 . Costituiscono
irregolarità documentali: a) la mancanza
sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento; b) la mancanza sul
mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli
animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione
frontaliera (P.I.F.) di entrata; c) per i lunghi viaggi di cui all’articolo
5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero
l’utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal
Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell’Allegato II
del Regolamento; d)
l’irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti
di trasporto riguardo a: 1. origine e
proprietà degli animali; 2. luogo, data
ed ora di partenza; 3. luogo di
destinazione e destinatario; 4. numero dei
capi; 5. durata prevista del viaggio; e) l’irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a: 1. luogo data ed ora di partenza; 2. luogo di destinazione e ora di arrivo
prevista; 3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati; 4. durata prevista del viaggio; f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a ciò non
legittimate; g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale
di viaggio; h) il mancato possesso del certificato veterinario all’interno del
mezzo per tutta la durata del trasporto. 3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione,
1’organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie
previste per le violazioni di cui al presente articolo.
Art. 6. Violazioni delle
norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto
1. Il
trasportatore, il conducente o l’organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi
viaggi con un veicolo non munito di
certificato di omologazione conforme al modello di cui all’articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validità,
sospeso o revocato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000. 2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l’organizzatore e il trasportatore,
se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1. 3. Il trasportatore per via d’acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all’articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validità, ovvero sospeso o revocato, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 3.000 a Euro 10.000. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su
strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti
di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validità,
sospeso o revocato. 5. Fuori dai casi di concorso nella violazione,
l’organizzatore e’ obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni
pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.
Art. 7. Violazioni delle
disposizioni relative al benessere degli animali
1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all’Allegato 1 al presente decreto
e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro
6.000. 2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2 al presente
decreto e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
1.000 ad Euro 4.000. 3. Il
trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all’Allegato 3 del presente decreto e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
1.000 ad Euro 3.000. 4. Il trasportatore che nell’eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle
prescrizioni di cui all’Allegato 4 del presente decreto e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000. 5. Salvo che il
fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l’espletamento dei propri compiti, violenza sull’animale, ovvero il personale che causa all’animale sofferenze inutili o lesioni, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 3.000 a Euro 15.000. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque,
durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull’animale ovvero causa all’animale sofferenze inutili o lesioni e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000. 7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente
decreto, il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta sono
obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo. 8. L’allevatore, che nell’operare il trasporto di
animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una
distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall’articolo
3 del Regolamento, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.
Art. 8. Violazioni varie
1. Gli operatori dei centri di raccolta che omettono di osservare gli obblighi
di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del Regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa da Euro
400 ad Euro 1.600. 2. Il titolare dell’autorizzazione di cui agli articoli 10, paragrafo 1 od 11, paragrafo 1, del Regolamento, che opera un trasporto eccedendone i limiti e’ soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro
20.000.
Art. 9. Sanzioni accessorie
1. Il
trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall’articolo
7, comma 1, nel periodo di tre anni, è soggetto alla sospensione
dell’autorizzazione per un periodo da
uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni e’
inferiore a tre mesi, e’ applicata la durata massima della sospensione. 2. Il
trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette tre violazioni, accertate in modo definitivo, previste dall’articolo 7, comma 2 nel periodo di tre anni, è
soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per un
periodo da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due
delle tre violazioni e’ inferiore a sei mesi, è applicata la durata massima della sospensione. 3. Il trasportatore
che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni previste dall’articolo 7, commi 1 e 2,
accertate in modo definitivo, e’ soggetto alla revoca della autorizzazione. 4. In caso di
accertamento della violazione di cui all’articolo 7, comma 6, è disposta la
sospensione dell’autorizzazione del trasportatore per un
periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore e’ soggetto alla revoca della stessa. 5. Il trasportatore
nei cui confronti e’ stata disposta la revoca dell’autorizzazione non puo’
conseguire altra autorizzazione prima di dodici mesi. 6. Il
trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette due violazioni tra quelle previste dall’articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e’ soggetto alla sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le
due violazioni e’ inferiore a tre mesi, e’ applicata la durata
massima della sospensione. 7. Il trasportatore che, con lo
stesso mezzo di trasporto, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni previste dall’articolo
5, comma 2, accertate in modo definitivo, e’ soggetto alla
sospensione del certificato di omologazione del mezzo di trasporto per un periodo
da quindici giorni a due mesi. Se il periodo intercorrente tra due delle tre violazioni e’ inferiore a sei mesi, e’ applicata la durata
massima della sospensione. 8. Il trasportatore che, nell’arco di tre anni, commette cinque violazioni
tra quelle previste dall’articolo 5, comma 2, accertate in modo definitivo, e’ soggetto alla revoca del certificato di omologazione
del mezzo di trasporto. 9. Il
trasportatore che e’ stato sottoposto
alla misura della revoca del certificato di omologazione del mezzo di trasporto non può conseguire altro certificato di omologazione prima
di dodici mesi. 10. Quando e’
prevista a sospensione o la revoca dell’autorizzazione
del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto e le violazioni indicate nei commi
precedenti sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero
della salute adotta, una volte esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento, un provvedimento di interdizione temporanea ad effettuare
trasporto di animali sul territorio nazionale, avente la stessa durata prevista per la sospensione dei
documenti sopraindicati. 11. Chiunque
effettua un trasporto in violazione del provvedimento di interdizione temporanea
di cui al comma che precede, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. Se la violazione e’ commessa con un veicolo, e’ disposta la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di sessanta giorni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. 12. In caso di infrazione al Regolamento ad opera
di un conducente o di un guardiano che detiene un
certificato di idoneità di cui all’articolo 17, comma 2, del Regolamento, puo’ essere disposta la sospensione del certificato di idoneità per un periodo da
uno a tre mesi o la revoca. 13. I soggetti che
hanno accertato una violazione che prevede l’applicazione della sospensione o
della revoca dell’autorizzazione del trasportatore, del certificato di omologazione
del mezzo o del certificato di idoneità del conducente o guardiano, trasmettono all’autorità che li ha rilasciati, copia del verbale di contestazione
ed ogni altro documento utile all’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca. Se le violazioni sono commesse da un trasportatore di un altro Stato membro, la comunicazione deve essere inviata all’autorità competente di cui all’articolo 2, comma 1.
Art. 10. Misure di emergenza
per la tutela del benessere degli animali
1. Ferma restando
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente decreto, quando e’ riscontrata una violazione delle disposizioni del
Regolamento, l’Autorità competente di cui all’articolo 2, comma 1, qualora non sia possibile provvedere direttamente, impone al soggetto responsabile degli
animali di intraprendere le azioni necessarie per salvaguardare il loro benessere, individuandole tra quelle
previste dall’articolo 23 del Regolamento. Il trasportatore e il guardiano sono
tenuti a provvedere agli adempimenti nel termine indicato dall’Autorità competente a proprie
spese. 2. Nel caso di cui al comma 1, i soggetti che hanno eseguito l’accertamento vigilano sulla corretta osservanza delle
prescrizioni impartite ed informano dei provvedimenti assunti l’Autorità competente e l’organizzatore del
trasporto. Qualora l’organizzatore abbia sede in un altro Stato membro, le
comunicazioni sono effettuate per il tramite dell’Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (U.V.A.C.) territorialmente competente. 3. Degli obblighi derivanti dall’attuazione delle misure indicate nell’articolo
23 del Regolamento rispondono il responsabile della violazione, il trasportatore, l’organizzatore e il detentore, in solido tra loro. 4. Chiunque si rifiuta di adempiere agli obblighi o alle prescrizioni imposte dall’Autorità competente ai sensi e per le finalità di cui al
comma 1, ovvero, comunque ne omette o ne ritarda in tutto o in parte l’adempimento,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. In caso di esecuzione diretta da parte dell’Autorità amministrativa dei detti obblighi e prescrizioni, le relative spese sono poste interamente a carico di chi
e’ tenuto al loro adempimento.
Art. 11. Richiesta di
informazione o di esibizione di documenti
1. Le autorità di controllo hanno facoltà di chiedere agli organizzatori dei
viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all’articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonché ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l’esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso. 2. L’invito a fornire informazioni o ad esibire documenti puo’ essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci ne’ superiore a trenta giorni lavorativi
decorrenti dal momento in cui il destinatario dell’invito
ne ha avuto legale conoscenza. 3. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all’invito di cui al comma 1
entro il termine stabilito e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.200. 4. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile
del trasporto, se non eseguito direttamente, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da Euro 200 ad Euro 800. 5. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all’Autorità competente, anche non
nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 10,
paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del
Regolamento e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a
Euro 800.
Art. 12. Procedimento di
applicazione delle sanzioni
1. Ai fini
dell’accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. 2. I soggetti che accertano le violazioni alle disposizioni del
presente decreto redigono un verbale di accertamento in
conformità all’Allegato 5. 3. Le Regioni e le Province autonome sono
l’Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso Paesi terzi, l’autorità deputata all’irrogazione delle sanzioni e’ l’U.V.A.C.
competente per territorio. 4. Salvo quanto previsto dall’articolo 9,
commi 10 ed 11, quando una violazione e’ commessa utilizzando un veicolo immatricolato all’estero
si applicano le disposizioni dell’articolo 207 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. 5. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero dell’articolo 9, comma 11, del presente decreto e’ affidato
in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 214-bis del citato decreto legislativo n. 285 del
1992. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel
rispetto delle norme vigenti in materia. 6. L’entità delle sanzioni previste dal presente decreto e’ aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre
di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo i criteri di cui sopra,
i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre
1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni sopraindicate, e’ oggetto di
arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione
decimale e’ pari o superiore a 50
centesimi di euro, ovvero per difetto se e’ inferiore a detto limite.
Art. 13. Proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono
devoluti allo Stato, quando accertate dall’U.V.A.C. ed alle Regioni e Province autonome nei
restanti casi.
Art. 14. Disposizioni
transitorie ed abrogazioni
1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome, in fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, il certificato di omologazione di cui all’articolo 18 del Regolamento e l’autorizzazione del
trasportatore di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, del Regolamento sono rilasciati dai servizi veterinari delle AUSL rispettivamente competenti in ragione della sede operativa o della sede
legale del trasportatore. 2. Le disposizioni di cui all’articolo
4 entrano in vigore a far data dal 6 gennaio 2008. 3. Entro il 5 gennaio 2008 il conducente o il guardiano degli animali deve acquisire, previo apposito corso di formazione, il certificato di idoneità al trasporto degli
animali, che ha durata decennale. Fino a tale data, ogni richiamo a tale
certificato contenuto nel presente decreto deve intendersi riferito all’attestazione di cui all’articolo
5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532. 4. I corsi di formazione di cui al comma
precedente possono essere realizzati da Enti, Istituti, Associazioni di categoria e di Associazioni professionali in maniera indipendente od in collaborazione
tra loro con oneri a carico degli interessati. 5. E’ abrogato il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532. 6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’interno e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, emana un decreto di
coordinamento delle attività di controllo e applicazione del Regolamento.
Art. 15. Disposizioni
finanziarie
1. Dal presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico
della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 25 luglio 2007
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Mastella,
Ministro della giustizia Turco,
Ministro della salute De Castro, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali Visto,
il Guardasigilli: Mastella
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ALLEGATI
Allegato 1 (previsto dall’art.
7, comma 1) IDONEITÀ AL TRASPORTO DEGLI
ANIMALI
1. Non può essere
trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, ne’ le condizioni di trasporto
possono essere tali da esporre l’animale a lesioni o a sofferenze inutili. 2. Gli animali che presentino lesioni o
problemi fisiologici ovvero patologie non vanno, inoltre, considerati idonei al
trasporto se: a) non sono in grado di spostarsi autonomamente
senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presentano
una ferita aperta di natura grave o un prolasso; c) sono femmine gravide che hanno superato il 90% del
periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito
durante la settimana precedente; d) sono mammiferi neonati il cui ombelico non e’ ancora completamente cicatrizzato; e) sono suini di meno di tre settimane,
ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno
che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km. 3. Tuttavia,
animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al
trasporto se: a)
presentano lesioni o malattie lievi e il loro trasporto non causerebbe sofferenze
addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario; b) sono trasportati ai fini della direttiva 86/609/CEE del Consiglio (1) se la malattia o la lesione
e’ parte del programma di ricerca; c) sono trasportati sotto supervisione veterinaria per o in seguito a trattamento o diagnosi veterinaria. Tuttavia, tale trasporto e’ consentito soltanto se ciò non causa all’animale sofferenze o maltrattamenti inutili e sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decorazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate. 4. Allorché si ammalano o subiscono lesioni
durante il trasporto, gli animali sono separati dagli altri e ricevono quanto prima cure adeguate. Essi ricevono un appropriato trattamento
veterinario e, se del caso, sono sottoposti a macellazione d’emergenza o
abbattimento in un modo che non causi loro sofferenze inutili. 5 . Non e’ ammessa la somministrazione di sedativi
ad animali destinati a essere
trasportati, a meno che ciò non sia strettamente necessario per assicurare il
benessere degli animali e soltanto sotto controllo veterinario. 6. Le femmine delle specie bovina, ovina e caprina che allattano,se non sono accompagnate dalla loro progenie, sono munte a
intervallinon superiori alle 12 ore. 7. Le disposizioni di cui al punto 2, lettere c) e d) non si applicano agli equidi giumente registrati se il viaggio ha lo scopo di migliorare le
condizioni sanitarie e di benessere per il parto ne’ ai puledri neonati con madri registrate se in entrambi i casi gli animali sono sempre accompagnati da un guardiano addetto a loroì durante il viaggio.
Allegato 2 (previsto dall’art. 7, comma 2) MEZZI DI TRASPORTO
1. Disposizioni
per tutti i mezzi di trasporto. 1.1 I mezzi di
trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti,
mantenuti e usati in modo da: a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l’incolumità
degli animali; b)
proteggere gli animali da intemperie, temperature estreme e variazioni climatiche avverse; c) essere puliti
e disinfettati; d) evitare che gli animali fuggano o cadano
fuori ed essere in grado di resistere alle sollecitazioni provocate dai
movimenti; e)
assicurare che si possa mantenere la quantità e la qualità
dell’aria appropriata a seconda delle specie trasportate; f)
garantire l’accesso agli animali in modo da consentirne l’ispezione e la
cura; g) presentare
una superficie d’impiantito antisdrucciolo; h)
presentare una superficie d’impiantito che minimizzi la fuoriuscita di urina o feci; i) fornire
un’illuminazione sufficiente per l’ispezione e la cura degli animali durante il
trasporto. 1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a
ciascuno dei suoi livelli dev’essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta
naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale. 1.3 Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina
e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti: a) una nota indicante che gli animali sono selvatici,
timorosi o pericolosi; b)
istruzioni scritte circa la
somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste. 1.4 Le paratie devono essere sufficientemente forti per resistere al peso degli animali. Le attrezzature devono
essere concepite per poter funzionare in modo rapido e agevole. 1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d’età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione
della specie, del numero di animali
trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il
materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni. 1.6 Senza pregiudizio delle norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza degli equipaggi e dei passeggeri, se il trasporto su una nave, su
un aeromobile o su un vagone ferroviario e’ destinato a durare più di tre ore,
un mezzo di abbattimento adeguato alle specie trasportate deve essere a
disposizione del guardiano o di una persona a bordo che abbia le competenze necessarie per abbattere un
animale in modo umano ed efficace. 2. Disposizioni
addizionali per il trasporto su strada o su rotaia. 2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la
presenza di animali vivi. 2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico. 2.3 All’atto di comporre i convogli ferroviari e
durante tutti gli altri movimenti dei vagoni si devono prendere tutte le pr
Venerdì, 14 Settembre 2007
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