Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni - Pagamento in misura ridotta – Violazioni al codice della strada – Termine – Pagamento effettuato dopo l’introduzione del giudizio di opposizione – Rilevanza sull’impugnazione – Esclusione – Limiti
(Cass. Civ., Sez. I, 17 ottobre 2005, n. 20100)
In tema
di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della
strada, il «pagamento in misura ridotta» solo se effettuato nei sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione preclude, a norma degli artt. 202 e
203, primo comma, del codice della strada, il ricorso amministrativo (o
giurisdizionale). Qualora, in difetto della condizione ostativa del preventivo
versamento della somma, pari al minimo della sanzione, il procedimento
giurisdizionale sia stato correttamente avviato, il successivo pagamento del
medesimo importo, anche se avvenuto prima della scadenza del termine dei
sessanta giorni, non svolge alcuna influenza sul giudizio in corso, a meno che
non si accompagni ad una formale rinuncia all’impugnazione.