Strade – cartelli pubblicitari – Installazione lungo le strade –
Violazione dell’art. 23 c.s. – Partito politico beneficiario della pubblicità –
Responsabilità ex art. 6 L. n. 689/1981 – Sussistenza. Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Principi comuni – Violazioni della stessa norma commesse con più azioni od omissioni – Continuazione ex art. 8 L. n. 689/81 – Applicabilità – Esclusione – Eccezione – Violazione in materia di previdenza e assistenza obbligatoria In tema di violazione dell’art. 23 del codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di manifesti o mezzi di propaganda in grado di ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero di renderne più difficile la comprensione o di ridurne la visibilità, va ritenuto responsabile, insieme all’autore materiale della violazione, non importa se identificato o meno, anche il partito politico beneficiario della relativa propaganda, tenuto conto che l’art. 6 della legge n. 689 del 1981 considera obbligato in solido con l’autore della violazione la persona rivestita dell’autorità o incaricata delle vigilanza nei suoi confronti, situazione che certamente si riscontra tra un partito politico ed i suoi associati o coloro che, comunque, ne eseguono le disposizioni. (Nuovo c.s., art. 23; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 6). |
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