Con
la legge n. 60 del 22 aprile 2005 il Parlamento ha definitivamente convertito
il decreto-legge
n. 17 del 21 febbraio 2005 recante talune modifiche all’ordinamento
processuale penale in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali
e dei decreti di condanna, tese a garantirla nei casi in cui le persone
condannate non siano state informate in modo effettivo dell’esistenza
di un procedimento a loro carico.
Tale intevento si è reso necessario a seguito di una recente sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, che ha ritenuto
insufficiente il sistema di garanzie in favore del contumace vigente in
Italia.
Il provvedimento inoltre adegua il nuovo regime dell’impugnazione
tardiva dei provvedimenti contumaciali al principio di ragionevole durata
dei processi, introducendo nuove disposizioni in materia di notificazione.
(Altalex, 2 maggio 2005)
LEGGE 22 aprile 2005, n.60
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle
sentenze contumaciali e dei decreti di condanna.
(Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-4-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti
in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di
condanna, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge del Stato.
Data a Roma, addi’ 22 aprile 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto,
il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 5650):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro della giustizia (Castelli) il 23 febbraio 2005.
Assegnato alla II commissione (Giustizia) in sede referente, il 23 febbraio
2005, con pareri del comitato per la legislazione delle commissioni I
e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 2 e 8 marzo 2005.
Esaminato in aula ed approvato il 9 marzo 2005.
Senato della Repubblica (atto n 3336):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia) in sede referente, il 10 marzo
2005 con pareri delle commissioni 1a
per presuposti di costituzionalita’, 1a e 14a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull’esistenza dei presupposti di costituzionalita’ il 15 marzo 2005.
Esaminato dalla 2a commissione il 15 - 16 e 21 marzo 2005.
Esaminato in aula il 7 aprile 2005 e approvato, con modificazioni, il
12 aprile 2005.
Camera dei deputati: (atto n. 5650-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 13 aprile
2005 con pareri delle commissioni I e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 13 e 19 aprile 2005.
Esaminato in aula il 19 aprile 2005 e approvato il 20 aprile 2005.
Senato della Repubblica: (atto n. 3336-B):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 aprile
2005.
Esaminato dalla 2a commissione il 20 aprile 2005.
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2005.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO
2005, N. 17
All’articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo
le parole: «l’imputato e’ restituito, a sua richiesta, nel termine
per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non
ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente
rinunciato a comparire e sempre che l’impugnazione o l’opposizione non
siano state gia’ proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti:
«l’imputato e’ restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre
impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.
A tale fine l’autorita’ giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
All’articolo 2:
la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Modifica all’articolo
157 del codice di procedura penale»;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il
difensore puo’ dichiarare immediatamente all’autorita’ che procede di
non accettare la notificazione. Per le modalita’ della notificazione si
applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis»;
il comma 2 e’ soppresso.
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