L’art.
116, comma 18, del codice della strada dispone che alle violazioni di cui al
comma 13 dello stesso articolo – consistenti nella condotta di chi guida
autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida, ovvero con
patente revocata, o non rinnovata per mancanza di requisiti previsti dal codice
– consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi, o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Peraltro, alla stregua
dell’art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 94 del D.L.vo
n. 507 del 1999, le violazioni successive alla prima non sono valutate ai fini
della reiterazione, «ove commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad
una programmazione unitaria». Detta espressione normativa non rappresenta una
endiadi – sicchè la presenza della contiguità temporale di per sé comporti
anche necessariamente detta programmazione unitaria – essendo, invece,
all’evidenza dettata dalla esigenza di limitare le ipotesi di esclusione della
reiterazione ai soli casi in cui sia ravvisabile nel comportamento dell’autore
della violazione un unico disegno trasgressivo, e non già dall’intento di
estendere il beneficio di cui si tratta a tutti i casi di ripetizione, sia pure
in tempi ravvicinati, di una medesima condotta, caratterizzata dalla
persistente volontà di porsi in contrasto con la medesima norma che tale
condotta sanziona. |