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In una gara contro il tempo
approda in Aula al Senato, oggi 18 settembre, il pacchetto con le nuove
misure sulla sicurezza stradale. La Commissione Lavori pubblici di Palazzo
Madama ha modificato il testo già approvato da Montecitorio prima della pausa
estiva, facendo salvi gli effetti delle norme contenute nel decreto sulla
sicurezza di agosto, con l’obbiettivo di lasciar decadere il decreto e
approvare un provvedimento organico. Per questo per il disegno di legge è
prevista l’entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Tra le norme contenute nel provvedimento un regime più
rigoroso in materia di osservanza dei limiti di velocità; l’aggravamento delle
sanzioni, con la previsione dell’arresto, per chi guida senza avere conseguito
la patente e di quelle per i reati colposi connessi a incidenti stradali, nei
casi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Cancellata invece dal Senato la possibilità di ‘guida accompagnata’, per i sedicenni
siano titolari di patentino per la guida dei ciclomotori e rivisti i limiti alla
guida per i neopatentati.
Ddl Senato 1677/ A - Disposizioni in materia di circolazione e di
sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della
strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art. 1.
(Modifiche all’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione
nei centri abitati)
1. All’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato
"decreto legislativo n. 285 del 1992", sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "degli inquinamenti"
sono inserite le seguenti: "atmosferici ed acustici" e dopo le
parole: "della tutela del territorio" sono inserite le seguenti:
", il Ministro della salute";
b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14-bis. Chiunque non ottemperi
ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera
b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360".
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 75, 78, 79, 80 e 97 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di accertamenti tecnici per la circolazione e di modifiche
delle caratteristiche costruttive dei veicoli a motore nonché di sanzioni per
violazioni di norme sulla circolazione dei ciclomotori)
1. All’articolo 75 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, dopo il comma 4 sono
inseriti i seguenti:
"4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di
alimentazione a GPL o a metano sono soggetti all’accertamento di cui ai commi 1
e 2.
4-ter. Con decreto del Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per
i veicoli di massa complessiva fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i
ciclomotori, che possono essere effettuate, senza nulla osta della casa costruttrice
e senza l’accertamento di cui al comma 2, anche tramite la certificazione di
enti o professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i
requisiti per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per
l’effettuazione delle modifiche".
2. All’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del
Ministro dei trasporti sono individuate le modifiche per i veicoli di massa complessiva
fino a 3,5 t, esclusi i motoveicoli e i ciclomotori, che possono essere
effettuate, in deroga alle disposizioni in materia, senza nulla osta della casa
costruttrice e senza visita e prova, anche tramite la certificazione di enti o
professionisti accreditati. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti
per l’accreditamento, nonché le modalità e le condizioni per l’effettuazione
delle modifiche";
b) al comma 3, le parole da: "è soggetto alla sanzione" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ovvero circola senza
l’aggiornamento della carta di circolazione, quando prescritto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
Tale sanzione non si applica qualora il veicolo, per esigenze del competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali
e la pianificazione generale dei trasporti, sia accompagnato dalla prenotazione
non scaduta delle prescritte visita e prova".
3. Il comma 4 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i
dispositivi di cui all’articolo 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1,
del presente codice e all’articolo 238 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del presente codice, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non funzionanti o non efficienti, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. La misura della sanzione è pari a una somma da euro 1.036 a euro
10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli
9-bis e 9-ter". 4. Al comma 14 dell’articolo 80
del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "Chiunque" è sostituita dalle
seguenti: "Fuori dei casi previsti dall’articolo 176, comma 18,
chiunque";
b) al secondo periodo, le parole da: "ovvero" fino a:
"revisione" sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "In tali casi, l’organo accertatore
annota sulla carta di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione
fino all’effettuazione della revisione. È consentita la circolazione del
veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8
ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti per la
prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli
con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione,
si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, secondo
le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI".
5. All’articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, le parole da: "da euro 74 a euro 296"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a
euro 4.000. Alla sanzione da euro 148 a euro 594 soggiace chi effettua sui
ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti
dall’articolo 52";
b) al comma 10, le parole: "da euro 22 a euro 88" sono sostituite
dalle seguenti: "da euro 74 a euro 296".
6. I decreti di cui al comma 4-ter dell’articolo 75 e al comma 2-bis
dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dai commi
1 e 2, lettera a), del presente articolo, sono emanati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di guida senza patente)
1. All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida è punito con la pena dell’arresto fino a un anno e con
l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per
mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. La pena dell’arresto si
applica solo ai soggetti che abbiano compiuto due violazioni nel corso di un
biennio";
b) dopo il comma 13 è inserito il
seguente:
"13.1 Per le violazioni di
cui al comma 13 è competente il tribunale in composizione monocratica".
Art. 4.
(Accertamento dei requisiti di sicurezza dei quadricicli)
1. Al fine di garantire che i quadricicli di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, recante il recepimento
della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo
2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del
29 maggio 2003, e successive modificazioni, rispondano ai requisiti di
sicurezza attiva e passiva propri degli autoveicoli, il Ministro dei trasporti,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina
con proprio decreto le modalità di accertamento dei requisiti di sicurezza dei
citati quadricicli. I requisiti di sicurezza dei quadricicli devono essere
comunque parametrati agli standard di sicurezza previsti per gli autoveicoli.
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di limitazioni nella guida)
1. All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata
alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in
materia di patenti";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre
anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi
una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione
di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di
persone invalide autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona
invalida sia presente sul veicolo";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono
sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver
raggiunto l’età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro
74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro
594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n.
285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si
applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data
dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di esercitazioni di guida)
1. All’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma
5 è inserito il seguente:
"5-bis. L’aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B
deve inoltre effettuare esercitazioni con le autoscuole in autostrada, o in
strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro dei trasporti ne stabilisce,
con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento".
2. Il decreto di cui al comma
5-bis dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Modifiche all’articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di autoscuole)
1. All’articolo 123 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: "dell’idoneità tecnica"
sono sostituite dalle seguenti: ", al fine di assicurare un adeguato
livello formativo, della medesima idoneità tecnica richiesta al titolare";
b) al comma 5, primo periodo, la parola: "biennale" è sostituita
dalle seguenti: "triennale, maturata negli ultimi cinque anni"; c) dopo il comma 7 è inserito il
seguente:
"7-bis. In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della
verifica del possesso dei requisiti prescritti, da ripetere almeno ogni tre
anni".
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di patente a punti, e alla tabella dei punteggi allegata)
1. All’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro trenta" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di
centottanta";
b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il decorso
di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la
decurtazione del punteggio";
c) al comma 2, terzo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla
seguente: "sessanta";
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"; a questo fine, l’autorità adita deve segnalare formalmente, entro
trenta giorni, la proposizione e l’esito dei ricorsi all’organo di
polizia";
e) al comma 4, primo periodo, le parole: "e purché il punteggio non sia
esaurito, la frequenza" sono sostituite dalle seguenti: ", purché il
punteggio non sia esaurito e, nel caso che la violazione non sia stata
impugnata, non siano decorsi più di sei mesi dalla contestazione, la frequenza
con profitto";
2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al capoverso "Art.
142", le parole: "Comma 8 – 2" e "Comma 9 – 10" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 8 – 5" e
"Commi 9 e 9-bis – 10";
b) al capoverso "Art. 173", dopo le parole: "Comma 3 – 5"
sono inserite le seguenti: "Comma 3-bis – 5";
c) al capoverso "Art. 174", le parole: "Comma 4 – 2",
"Comma 5 – 2" e "Comma 7 – 1" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "Commi 5, 8 e 10 – 5", "Commi
6, 9 e 12 – 10" e "Comma 11 – 2";
d) al capoverso "Art. 176", le parole: "Comma 19 – 10" sono
soppresse;
e) al capoverso "Art. 178", le parole: "Comma 3 – 2" e
"Comma 4 – 1" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"Commi 5, 8 e 10 – 5", "Commi 6, 9 e 12 – 10" e "Comma
11 – 2";
f) al capoverso "Art. 191", le parole: "Comma 1 – 5",
"Comma 2 – 2" e "Comma 3 – 5" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 1 – 8", "Comma 2 –
4" e "Comma 3 – 8" e le parole: "Comma 4 – 3" sono
soppresse.
Art. 9.
(Introduzione dell’articolo 128-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992,
concernente la revisione della patente di guida in caso di coma prolungato)
1. Dopo l’articolo 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito
il seguente:
"Art. 128-bis. - (Obblighi di comunicazione a carico dei responsabili di
strutture sanitarie per i casi di coma di durata superiore a 48 ore). – 1. I
responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le
quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subìto gravi traumi
cranici o che siano in coma sono obbligati a dare comunicazione dei casi di
coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per
i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale
dei trasporti. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo
precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva
idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui
all’articolo 119, comma 4, sentito lo specialista dell’unità riabilitativa che
ha seguìto l’evoluzione clinica del paziente".
Art. 10.
(Modifiche all’articolo 142
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di velocità dei veicoli)
1. All’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il
calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento
della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi,
conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente
codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.";
c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 400 a euro 1.500. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 9-bis. Chiunque supera di oltre
60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI";
d) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla
guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e
l), le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono
raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il
limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati
a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso
di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento
del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del
citato articolo 179";
e) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo
di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione
amministrativa accessoria è la sospensione della patente da otto a diciotto
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando
il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria
è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI". 2. All’attuazione delle
disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11. (Modifica all’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di sosta di autobus e camion)
1. All’articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma
7 è inserito il seguente:
"7-bis. È fatto divieto, durante la sosta di autobus e camion per più di
dieci minuti, di tenere il motore acceso. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296".
Art. 12. (Modifiche all’articolo 170
del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di trasporto di persone sui
veicoli a motore a due ruote)
1. All’articolo 170 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportare le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di
anni cinque.";
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro
594".
Art. 13.
(Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di uso di determinati apparecchi durante la guida)
1. All’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti
dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e
di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare
che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani purché il
conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.";
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Si applica la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel
corso di un biennio".
Art. 14.
(Modifiche agli articoli 174, 176, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285
del 1992, in materia di guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone
o cose, di comportamenti durante la circolazione, di documenti di viaggio e di
dispositivi)
1. L’articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal
seguente:
"Art. 174. - (Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di
persone o di cose). – 1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al
trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle
norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006.
2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell’orario di
servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il
controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale
ai sensi dell’articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al
citato regolamento, conservati dall’impresa, devono essere esibiti, per il controllo,
anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’ispettorato
del lavoro.
3. Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente articolo si
applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono
essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei
dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti
di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal
regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al
conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero o settimanale di cui al citato regolamento.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un’ora ma
non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento
rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a
quello di durata minima dell’interruzione prescritti dal regolamento (CE) n.
561/2006, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a
euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento
rispetto ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto dell’estratto del registro di servizio o
della copia dell’orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a
euro 1.188. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in
modo incompleto o alterato l’estratto del registro di servizio o copia
dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli
altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal
regolamento (CE) n. 561/2006.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 l’organo accertatore, oltre
all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro
temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non
proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di
interruzione o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo
necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell’intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale viene indicato anche il
comando o l’ufficio da cui dipende l’organo accertatore dove, una volta
completate le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a
recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a
tal fine, detto conducente deve seguire il percorso stradale espressamente
indicato nel medesimo verbale. Il comando o l’ufficio restituiscono la patente
e la carta di circolazione del veicolo dopo aver constatato che il viaggio può
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.
Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire
il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.626 a euro 6.507, nonché con il ritiro immediato della patente di
guida.
13. Alle violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida,
interruzioni e riposo commesse in un altro Stato membro dell’Unione europea, se
accertate in Italia dagli organi di cui al comma 12, si applicano le sanzioni
previste dalla normativa italiana in materia, salvo che la contestazione non
sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tal fine, per l’esercizio dei
rimedi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa
violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
14. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l’impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in
solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta,
salvo che l’impresa stessa abbia dato esplicita indicazione contraria in
merito.
15. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
16. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l’impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in
conto proprio ai sensi dell’articolo 83 incorre nella sospensione, per un
periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell’autorizzazione al
trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a
seguito di diffida rivoltale dall’autorità competente a regolarizzare in un
congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
17. Qualora l’impresa di cui al comma 16, malgrado il provvedimento adottato a
suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell’eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che la abilita o la
autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
18. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono
disposte dall’autorità che ha rilasciato il titolo che abilita o autorizza al
trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
19. Quando le ripetute
inadempienze di cui ai commi 16 e 17 sono commesse con veicoli adibiti al
trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni
dell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.
395".
2. Il comma 22 dell’articolo 176 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria
della revoca della patente di guida. Quando si tratti di violazione delle
disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi".
3. L’articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal
seguente:
"Art. 178. - (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli
non muniti di cronotachigrafo). – 1. La durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di dispositivo di
controllo di cui all’articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni
dell’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei
veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a
Ginevra il 1º luglio 1970, e successive modificazioni, reso esecutivo con legge
6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono
tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006.
2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di
servizio e le copie dell’orario di servizio di cui all’accordo indicato al
comma 1 devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia
stradale di cui all’articolo 12. I libretti individuali conservati dall’impresa
e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai
funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti e dell’ispettorato del
lavoro.
3. Le sanzioni per violazioni delle norme di cui al presente articolo si
applicano per ciascuna giornata o settimana lavorativa. Tali violazioni possono
essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei
dispositivi di controllo installati sui veicoli nonché attraverso i documenti
di cui al comma 2.
4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti
dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica al
conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo
giornaliero o settimanale.
5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a un’ora ma
non superiore a due ore, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 296 a euro 1.188.
6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore a due ore, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485.
7. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative
alle interruzioni previste dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570.
8. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 10 per cento
rispetto al limite massimo di durata della guida senza interruzioni ovvero a
quello di durata minima dell’interruzione prescritti dall’accordo di cui al
comma 1, ma non superiore al 20 per cento rispetto ai limiti suddetti, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a
euro 1.188.
9. Quando la violazione di cui al comma 7 ha durata superiore al 20 per cento
rispetto ai limiti prescritti dall’accordo di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo,
dell’estratto del registro di servizio o della copia dell’orario di servizio
previsti dall’accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188. La stessa sanzione si
applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il
libretto individuale di controllo, l’estratto del registro di servizio o copia
dell’orario di servizio, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale, ove il fatto costituisca reato.
11. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche agli
altri membri dell’equipaggio che non osservano le prescrizioni previste
dall’accordo di cui al comma 1.
12. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano le disposizioni
di cui al comma 12 dell’articolo 174. 13. Per le violazioni delle norme
di cui al presente articolo l’impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la
violazione si riferisce, è obbligata in solido con l’autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che l’impresa stessa abbia dato
esplicita indicazione contraria in merito.
14. L’impresa che, nell’esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nell’accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti
prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 a euro 1.188 per ciascun
dipendente cui la violazione si riferisce, salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
15. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai
commi 16, 17, 18 e 19 dell’articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono
commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la
decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi dell’articolo 174 si applicano
all’autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di
effettuare trasporti internazionali".
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 179 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è
inserito il seguente:
"8-bis. In caso di incidente con danno a persone o cose, il comando dal
quale dipende l’agente accertatore segnala il fatto all’autorità competente,
che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o
autorizzazione al trasporto o dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori
di cose, per l’esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all’anno
in corso".
Art. 15.
(Disposizioni integrative relative ad alcune tipologie di veicoli e di
trasporti)
1. Sono esonerati
dall’applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti
su strada, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,
del medesimo regolamento, come sostituito dall’articolo 26, paragrafo 1, numero
2), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in
materia sociale nel settore dei trasporti su strada, i veicoli impiegati
nell’ambito dei servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di
manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e
controllo della rete stradale e della gestione dei servizi di igiene urbana.
2. Ai trasporti effettuati con i veicoli di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2006, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera
h), del medesimo regolamento.
Art. 16.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di
stupefacenti)
1. All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non
costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a
euro 2.000 e l’arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8
grammi per litro. All’accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei
mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a tre mesi e con la
pena accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e
continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5
grammi per litro. All’accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi
ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi e con la
pena accessoria dello svolgimento di un’attività sociale gratuita e
continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a due anni.
2-bis. La patente di guida è
sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il
reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di veicoli, ovvero
in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente effettuato ai
sensi del comma 2 e del presente comma si applicano le disposizioni
dell’articolo 223.
2-ter. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le
pene di cui al comma 2 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo
del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in
ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222
e 223.
2-quater Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il
tribunale in composizione monocratica.
2-quinquies. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi
2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti".
b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le
disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000.
Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il
conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. Dalla violazione conseguono
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le
disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel
corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma
restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto,
in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della
visita medica di cui al comma 8".
2. All’articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.000 a euro
4.000, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di
un’attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi. All’accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da sei mesi ad un anno.
1-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di complessi di
veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della
patente effettuato ai sensi del comma 1 e del presente comma si applicano le
disposizioni dell’articolo 223.
1-ter. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto
sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di
cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del
veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in
ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222
e 223.
1-quater. Competente a giudicare
dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione
monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quinquies";
b) dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
"5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non
sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano
dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente
si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il
ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata
presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore";
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle
sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è
disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2-bis".
Art. 17.
(Disposizioni per l’esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992)
1. Con regolamento emanato, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni
necessarie per assicurare l’esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificati dall’articolo 14 della presente
legge. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro dell’interno, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri
precisi concernenti il rapporto tra l’assunzione di sostanze alcoliche,
stupefacenti o psicotrope e l’insorgenza di situazioni di mancanza di lucidità
e quindi di pericolosità. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della salute, sono individuati preventivamente il tipo di
accertamenti e le prove da utilizzare per la rilevazione dello stato di
idoneità alla guida di veicoli a seguito dell’assunzione di sostanze alcoliche,
stupefacenti o psicotrope.
Art. 18.
(Modifica all’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di comportamento in caso di incidente)
1. Al comma 8 dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che ricorrano i
presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande
alcoliche, di cui all’articolo 186, o della guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all’articolo
187".
Art. 19.
(Modifiche agli articoli 202, 203, 204-bis e 207 del decreto legislativo n.
285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta, di ricorsi e di
immatricolazioni)
1. All’articolo 202 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "novanta giorni";
b) al comma 2, le parole:
"oppure, se l’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario"
sono sostituite dalle seguenti: "oppure a mezzo di altra forma di
pagamento indicata dalla stessa amministrazione".
2. Al comma 1 dell’articolo 203 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, le parole: "giorni sessanta" sono
sostituite dalle seguenti: "novanta giorni.
3. Al comma 1 dell’articolo
204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le
parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:
"novanta giorni".
4. Il Governo provvede ad
adeguare i termini fissati dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ai nuovi
termini stabiliti dagli articoli 202, 203 e 204-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992, come modificati dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. All’articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni, il comma 4-bis è abrogato.
Art. 20.
(Modifica all’articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 208 del decreto legislativo n.
285 del 1992, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonché per la sperimentazione di moderne tecnologie come i
dispositivi per il blocco automatico tramite etilometro, i dispositivi volti al
riconoscimento automatico della patente di guida del conducente, i sensori di
allacciamento delle cinture di sicurezza e gli adattatori di velocità, ai fini
della loro installazione sui veicoli di nuova costruzione".
Art. 21.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale, in materia di
omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)
1. Al secondo comma dell’articolo 589 del codice penale è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Se il fatto è commesso in violazione delle
norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della
reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti
dall’articolo 99, primo comma, del presente codice".
2. Al terzo comma dell’articolo 590 del codice penale è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è
commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni".
3. Dopo il secondo comma dell’articolo 593 del codice penale è inserito il
seguente:
"Se il fatto è commesso in
violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro
a dieci anni nei casi previsti dall’articolo 99, primo comma, del presente
codice".
Art. 22.
(Introduzione dell’articolo 218-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di misure per i neo-patentati, e modifiche all’articolo 128,
concernente la revisione della patente di guida)
1. Dopo l’articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito
il seguente:
"Art. 218-bis. - (Applicazione della sospensione della patente per i
neo-patentati). – 1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo
V, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B,
quando è commessa una violazione per la quale è prevista l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di
cui all’articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla
prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive ed è altresì
comminata la sanzione accessoria dello svolgimento di un’attività sociale
gratuita e continuativa di durata proporzionata alla violazione commessa.
2. Qualora, nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di
categoria B, il titolare abbia commesso una violazione che comporta
l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore a un mese, le disposizioni del comma 1 si
applicano per i primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A
qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente
di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di
categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di
conseguimento della patente di categoria B".
2. All’articolo 128 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "previsti dall’art. 187"
sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 186 e 187";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una
patologia del suo assistito, che determina una diminuzione o un pregiudizio
della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione scritta e
riservata, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, al Ministero dei trasporti. Il Dipartimento
competente dispone la revisione della patente di guida per l’accertamento dei
requisiti di idoneità psico-fisica nei confronti del soggetto già titolare di
patente, ovvero richiede che il soggetto, non ancora titolare di patente e che
ne faccia richiesta, si sottoponga a visita medica presso la commissione medica
locale di cui all’articolo 119, comma 4, ai fini del conseguimento del
certificato medico utile per il rilascio dell’autorizzazione ad esercitarsi
alla guida. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dei trasporti, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma,
anche con riferimento alle patologie che comportano per il medico curante
l’obbligo di provvedere alla comunicazione.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1
quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo
carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.
1-quater. È sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma
1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una
violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua
l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis,
1-ter e 1-quater, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo
indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti
stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine
indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione,
senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari
generali e la pianificazione generale dei trasporti ovvero del prefetto. A
chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a
tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo
218";
d) il comma 3 è abrogato.
Art. 23.
(Introduzione dell’articolo 224-ter del decreto legislativo n. 285 del 1992,
recante misure per consentire l’applicazione del sequestro e del fermo
amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)
1. Nella sezione II del capo II del titolo VI del decreto legislativo n.
285 del 1992, dopo l’articolo 224-bis è aggiunto il seguente:
"Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo
amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato
per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, l’agente od organo accertatore della violazione procede al
sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto compatibili. Copia
del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci
giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo del luogo della commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato
la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del
codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia
autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le
disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo, l’agente od organo accertatore della
violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta
giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia
competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni
dell’articolo 214, in quanto compatibili.
5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 e avverso il fermo amministrativo di
cui al comma 3 è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 205.
6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa
l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria
e procede ai sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili.
L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non
ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
7. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero,
nei casi di cui al comma 3, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente
accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono
fatt
Martedì, 02 Ottobre 2007
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