Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative –
Contestazione – Cartella esattoriale – Notificazione – Disciplina ex artt. 25 e
26 D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 – Applicabilità per effetto del
rinvio disposto dagli artt. 27 L. n. 689/81 e 206 c.d.s. – Carattere di
specialità – Applicabilità integrativa delle norme del codice di procedura
civile – Notifica a persona giuridica effettuata a mani del legale
rappresentante reperito in luogo diverso dalla sede legale dell’ente – Validità
- Condizioni
La notificazione della cartella esattoriale relativa
alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle
disposizioni del codice della strada ha una disciplina speciale, prevista dagli
artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973,
applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 689
del 1981 e 206 del D.L.vo n. 285 del 1992. Detta legislazione speciale fa,
peraltro, rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle norme sulla
notifica contenute nel codice di procedura civile. Pertanto, in applicazione
dell’art. 138 c.p.c., che considera valida ogni notifica effettuata a nani
proprie del destinatario, indipendentemente dal luogo in cui lo stesso sia
reperito, deve considerarsi valida la notifica della cartella esattoriale (o
dell’avviso di mora) nei confronti di una persona giuridica effettuata a mani
del legale rappresentante della stessa, a condizione che l’atto sia rivolto
alla persona fisica in tale qualità. |