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Massime di giurisprudenza - Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Cartella esattoriale – Notificazione – Disciplina ex artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 – Applicabilità per effetto del rinvio disposto dagli artt. 27 L. n. 689/81 e 206 c.d.s. – Carattere di specialità...

(Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2005, n. 16522)

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Cartella esattoriale – Notificazione – Disciplina ex artt. 25 e 26 D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 – Applicabilità per effetto del rinvio disposto dagli artt. 27 L. n. 689/81 e 206 c.d.s. – Carattere di specialità – Applicabilità integrativa delle norme del codice di procedura civile – Notifica a persona giuridica effettuata a mani del legale rappresentante reperito in luogo diverso dalla sede legale dell’ente – Validità - Condizioni

La notificazione della cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada ha una disciplina speciale, prevista dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabili in forza del combinato disposto degli artt. 27 della legge n. 689 del 1981 e 206 del D.L.vo n. 285 del 1992. Detta legislazione speciale fa, peraltro, rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle norme sulla notifica contenute nel codice di procedura civile. Pertanto, in applicazione dell’art. 138 c.p.c., che considera valida ogni notifica effettuata a nani proprie del destinatario, indipendentemente dal luogo in cui lo stesso sia reperito, deve considerarsi valida la notifica della cartella esattoriale (o dell’avviso di mora) nei confronti di una persona giuridica effettuata a mani del legale rappresentante della stessa, a condizione che l’atto sia rivolto alla persona fisica in tale qualità.

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Martedì, 18 Settembre 2007
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