In tema di violazioni del codice della strada, la
circolazione contromano, prevista e sanzionata dall’art. 143, commi 11 e 12,
c.s., è configurabile tanto quanto il veicolo percorra una strada a doppio
senso di circolazione nella corsia destinata all’opposto senso di marcia, che
allorché percorsa in senso opposto a quello consentito una strada a senso
unico, risiedendo la ratio della previsione nell’intralcio e nel pericolo per
la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che
sopraggiungano in senso contrario, ratio in particolar modo ravvisabile nella
seconda ipotesi di condotta, che non è motivo, pertanto, di punire in maniera
più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizioni
dell’art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione «contromano»
quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita; sebbene,
infatti, tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in
senso stretto, per contrapposizione all’altra «mano» (ossia lato della strada)
in cui è lecito marciare nella medesima direzione («mano» che non esiste in
caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine,
che ponga cioè l’accordo essenzialmente sulla direzione errata, on è da
escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del
sistema sanzionatorio, che il legislatore ninus
dixit quam voluti, intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto. |