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Massime di giurisprudenza - Mano da tenere – Circolazione contromano – Nozione – veicolo percorrente in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico – Inclusione

(Cass. Civ., Sez. I, 5 agosto 2005, n. 16515)
In tema di violazioni del codice della strada, la circolazione contromano, prevista e sanzionata dall’art. 143, commi 11 e 12, c.s., è configurabile tanto quanto il veicolo percorra una strada a doppio senso di circolazione nella corsia destinata all’opposto senso di marcia, che allorché percorsa in senso opposto a quello consentito una strada a senso unico, risiedendo la ratio della previsione nell’intralcio e nel pericolo per la sicurezza della circolazione in relazione alla presenza di veicoli che sopraggiungano in senso contrario, ratio in particolar modo ravvisabile nella seconda ipotesi di condotta, che non è motivo, pertanto, di punire in maniera più lieve rispetto alla prima. Una siffatta interpretazione delle disposizioni dell’art. 143 non è analogica, dovendosi intendere per circolazione «contromano» quella che avviene nella direzione opposta alla direzione consentita; sebbene, infatti, tale direzione vietata sia evocata dal termine in esame, inteso in senso stretto, per contrapposizione all’altra «mano» (ossia lato della strada) in cui è lecito marciare nella medesima direzione («mano» che non esiste in caso di strada a senso unico), tuttavia un significato più ampio del termine, che ponga cioè l’accordo essenzialmente sulla direzione errata, on è da escludere, dovendosi pertanto ritenere, per la necessaria razionalità del sistema sanzionatorio, che il legislatore ninus dixit quam voluti, intendendosi quel termine in senso ampio e non stretto.

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Martedì, 18 Settembre 2007
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