Con
il decreto legislativo n.66 del 21 marzo 2005 il Governo ha dato attuazione
alla direttiva comunitaria 2003/17, che disciplina le specifiche tecniche
per benzina e combustibile diesel commercializzati sul territorio nazionale,
adeguandoli ai valori europei.
Viene prevista una graduale commercializzazione, articolata in tre fasi,
di carburanti a basso contenuto di zolfo nonché un sistema di monitoraggio
sulla qualità del combustibile e sulla conformità ai canoni
comunitari.
(Altalex, 2 maggio 2005)
DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n.66
Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita’ della
benzina e del combustibile diesel.
(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27-4-2005- Suppl. Ordinario n.77)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 marzo 2003, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa
alla qualita’ della benzina e del combustibile diesel, gia’ modificata
dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione, del 7 novembre 2000;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’
europee (legge comunitaria 2003);
Visto l’articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema
penale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 settembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre
2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell’11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia
e delle finanze, il Ministro delle attivita’ produttive e il Ministro della
salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell’ambiente,
le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli
azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione
per compressione.
Art.
2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori
a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione
di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49,
2710 11 51 e 2710 11 59;
b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41,
utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alle direttive
70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, e 98/77/CE della Commissione,
del 2 ottobre 1998; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati
dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati
all’uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, e 2000/25/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 maggio 2000;
c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso
i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione,
dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall’assolvimento
dell’accisa;
d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati,
detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b),
sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa,
alle condizioni stabilite dall’amministrazione finanziaria; ricadono in
tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;
e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica
il regime fiscale delle accise;
f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati
e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;
g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile
al pubblico, costituito da una o piu’ pompe di distribuzione, con le relative
attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo
le autostrade;
h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili
di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione,
che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione,
dell’erogato;
i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l’accisa e’
stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori
finali.
Art.
3.
Benzina
1. E’ vietata la commercializzazione di benzina senza piombo non conforme
alle specifiche di cui all’Allegato I. A decorrere dal 1° gennaio
2009 e’ vietata la commercializzazione di benzina senza piombo con tenore
di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di
cui all’Allegato I.
2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono
direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono
la commercializzazione di benzina senza piombo con un tenore massimo di
zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all’Allegato
I presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani,
presentati ed approvati secondo le modalita’ previste nell’Allegato III,
entro trenta giorni dall’approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione
di tale benzina deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti
di distribuzione.
3. E’ consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di
piombo non superiore a 0,15 g/l, purche’ il tenore massimo di benzene
sia pari a 1% (v/v) ed il tenore massimo di idrocarburi aromatici totali
sia pari a 40% (v/v), per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,5%
delle vendite totali di benzina dell’anno precedente, destinato ad essere
utilizzato dalle auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilita’
delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche.
Art.
4.
Combustibile diesel
1. E’ vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme
alle specifiche di cui all’Allegato II. A decorrere dal 1° gennaio
2009 e’ vietata la commercializzazione di combustibile diesel con tenore
di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di
cui all’Allegato II.
2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono
direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono
la commercializzazione di combustibile diesel di cui all’articolo 2, comma
1, lettera b), primo periodo, con un tenore massimo di zolfo pari a 10
mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all’Allegato II, presso
gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati
ed approvati secondo le modalita’ previste nell’Allegato III, entro trenta
giorni dall’approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di
tale combustibile diesel deve essere adeguatamente segnalata presso gli
impianti di distribuzione.
Art.
5.
Previsione di specifiche piu’ severe
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita’
produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la commercializzazione di
combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli puo’ essere
sottoposta, presso alcune zone, a specifiche piu’ severe di quelle previste
dal presente decreto, al fine di tutelare la salute della popolazione
presso determinati agglomerati urbani o l’ambiente presso determinate
aree critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l’inquinamento
atmosferico o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente
costituire un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l’ambiente.
2. Il decreto di cui al comma 1 e’ adottato previa autorizzazione della
Commissione europea, alla quale il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministero della salute, presenta preventivamente
una apposita domanda, contenente la motivazione della deroga e la dimostrazione
che la stessa rispetta il principio di proporzionalita’ e non ostacola
la libera circolazione delle persone e delle merci. Tale domanda e’ accompagnata
dai pertinenti dati ambientali relativi all’agglomerato o alla zona interessata,
nonche’ da una valutazione dei probabili effetti della deroga sull’ambiente.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministero della salute, provvede altresi’ a trasmettere alla Commissione
europea le osservazioni relative alle richieste di deroga presentate da
altri Stati.
Art. 6.
Cambiamenti nell’approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi
1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3
e 4 sia reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un
cambiamento improvviso nell’approvvigionamento degli oli greggi o dei
prodotti petroliferi, dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio puo’ stabilire, con decreto adottato di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita’
produttive, previa autorizzazione della Commissione europea, limiti piu’
elevati di quelli previsti dal presente decreto in relazione ad uno o
piu’ componenti dei combustibili, da applicare per un periodo massimo
di sei mesi.
Art.
7.
Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati
1. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici, di seguito denominata: «APAT», elabora e sottopone
annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualita’ dei combustibili
commercializzati nell’anno precedente.
2. Ai fini dell’elaborazione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto
di quanto previsto dalle norme di cui all’articolo 10, comma 2:
a) gli uffici dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano
all’APAT, per il tramite degli uffici centrali dell’Agenzia delle dogane,
le informazioni relative agli accertamenti effettuati ed alle infrazioni
accertate;
b) i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui
al presente decreto da Paesi comunitari ed extracomunitari e i gestori
degli impianti di produzione inviano all’APAT i dati concernenti le caratteristiche
dei combustibili prodotti o importati e destinati alla commercializzazione,
con l’indicazione dei volumi di combustibile a cui i predetti dati sono
riferiti.
3. I gestori degli impianti di produzione trasmettono all’APAT, secondo
quanto previsto dalle norme di cui all’articolo 10, comma 2, le informazioni
relative ai quantitativi di benzina prodotti in conformita’ a quanto previsto
all’articolo 3, comma 3, ed alla destinazione di tale benzina.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione
europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie,
una relazione, predisposta dall’APAT nel rispetto delle norme di cui all’articolo
10, comma 2, contenente i dati, relativi all’anno civile precedente, sulla
qualita’ dei combustibili in distribuzione, sui volumi totali di benzina
e di combustibile diesel in distribuzione, sui volumi totali di benzina
con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e di combustibile diesel con
un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg in distribuzione, nonche’ i dati
relativi alla presenza sul territorio nazionale degli impianti di distribuzione
di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.
5. Al fine di consentire all’APAT la predisposizione della relazione di
cui al comma 4, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
trasmette alla stessa, entro il 1° gennaio di ogni anno, i piani approvati
con le modalita’ previste dall’Allegato III o adottati ai sensi dell’articolo
9, comma 3.
Art.
8.
Accertamenti sulla conformita’ dei combustibili
1. L’accertamento delle infrazioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2,
e’ effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall’articolo 18 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell’Agenzia
delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.
2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell’Agenzia delle dogane
effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo
di campioni stabilito ai sensi dell’Allegato IV.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni
di combustibili si effettua:
a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati
nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto
a verificarne la quantita’ e le qualita’, ai fini della classificazione
fiscale;
b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati
nel serbatoio del deposito;
c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili
erogati dalle pompe di distribuzione.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base
dei metodi di prova e nel rispetto delle modalita’ operative stabiliti
dall’Allegato V. Non si applica quanto previsto dall’articolo 15 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Gli uffici dell’Agenzia delle dogane competenti per territorio ed il
Corpo della guardia di finanza provvedono altresi’ all’accertamento delle
infrazioni di cui all’articolo 9, comma 4. Il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio trasmette a tali organi i piani approvati
con le modalita’ previste dall’Allegato III o adottati ai sensi dell’articolo
9, comma 3.
Art.
9.
Sanzioni e poteri sostitutivi
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei depositi fiscali
che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti
di cui all’articolo 3, comma 1, o di cui all’articolo 4, comma 1, sono
puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo
che il fatto costituisca reato, con la medesima sanzione amministrativa
sono puniti i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine
o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi
degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di
cui al presente comma sono triplicate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di distribuzione
e i gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili
diesel in violazione dei divieti di cui all’articolo 3, comma 1, o di
cui all’articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate
ai sensi degli articoli 5 o 6 sono puniti con le sanzioni previste dal
comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte
a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione.
3. In caso di mancata presentazione del piano o del relativo aggiornamento,
secondo quanto stabilito dagli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, e dall’Allegato
III, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministero della salute e con il Ministero delle attivita’ produttive,
adotta direttamente il piano, con oneri a carico dei soggetti tenuti alla
presentazione, e provvede alla relativa notifica agli stessi.
4. I soggetti tenuti alla presentazione dei piani di cui agli articoli
3 e 4 che violano quanto stabilito dal piano o dal relativo aggiornamento,
approvato con le modalita’ previste dall’Allegato III o adottato ai sensi
del comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 100.000
euro.
5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1,
2 e 4 provvede il prefetto, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica
il pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei
termini i dati di cui all’articolo 7, comma 2, il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo
650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere.
Art.
10.
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l’articolo 1
della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione i decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434, 7
ottobre 1997, n. 397 e 30 gennaio 2002, n. 29, nonche’ il decreto del
Ministro dell’ambiente in data 10 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del
tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attivita’
produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze, e’ stabilito
un sistema nazionale per il monitoraggio della qualita’ dei combustibili
di cui al presente decreto, tenuto conto della normativa adottata dal
Comitato europeo di normazione, denominato CEN, e sono disciplinati gli
obblighi di trasmissione dei dati necessari a tale monitoraggio. Fino
alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi
le norme vigenti.
3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute,
con il Ministro delle attivita’ produttive e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica
degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalita’ esecutive delle
procedure ivi disciplinate.
4. Con appositi decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro
delle attivita’ produttive e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ai sensi dell’articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si provvede
alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione
a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino
modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle
direttive comunitarie recepite con il presente decreto.
5. Dall’attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori
oneri, ne’ minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle
attivita’ di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti
ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi’ 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro del-l’economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita’ produttive
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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