L’accertamento del tasso alcolemico (c.d. «alcoltest») nel sangue di
conducenti di veicoli, quale previsto dall’art. 186 c.s., rientra fra gli atti
previsti dall’art. 354 c.p.p., nel compimento dei quali la polizia giudiziaria,
ai sensi dell’art. 114 att. C.p.p., deve avvertire l’interessato che ha facoltà
di nominare un difensore, il quale può assistere, senza però diritto ad essere
preavvisato. In assenza di tale nomina non deve darsi luogo al successivo
deposito dell’atto, mentre tale obbligo sussiste qualora la nomina abbia avuto
luogo, senza che, tuttavia, la sua omissione possa dar luogo a nullità, non
essendo questa prevista da alcuna norma e non potendo il successivo, mancato
deposito influire sulla validità di un atto originariamente perfetto. |
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