Massime di giurisprudenza - Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Persona trasportata nella cabina di un autocarro – regime anteriore all’art. 27 L. n. 142/92...
(Cass. Civ., Sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1231)
Assicurazione
obbligatoria – Garanzia assicurativa – Persona trasportata nella cabina di un
autocarro – regime anteriore all’art. 27 L. n. 142/92 – Autocarro non
autorizzato per il trasporto eccezionale di persone – Copertura assicurativa –
Esclusione – Natura dell’autorizzazione – Relativo onere di allegazione e
probatorio
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli, a norma degli artt. 1 e 4 della legge
n. 990 del 1969, nel testo modificato dal D.L. n. 857 del 1976, conv. Nella
legge n. 39 del 1977, ma anteriormente alla modifica operata dall’art. 27 della
legge n. 142 del 1992, il soggetto trasportato nella cabina di un autocarro era
coperto da assicurazione obbligatoria solamente nei casi eccezionali nei quali
si rendeva necessario l’impiego di autocarri per il trasporto di persone, con
autorizzazione amministrativa a norma dell’art. 57 dell’abrogato codice della
strada. La sussistenza di tale autorizzazione dell’Ispettorato della
Motorizzazione civile, rilasciata in base a nulla osta del Prefetto, costituiva
– nel suddetto intervallo temporale – un elemento costitutivo della fattispecie
legale derogativi del principio generale, con la conseguenza dell’insorgenza
del relativo onere di allegazione e dimostrazione di questo specifico elemento
a carico della parte che invocava la copertura assicurativa.