Integra
il reato di cui agli artt. 476, comma primo e 491 bis c.p. (falso materiale in
atto pubblico) la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di addetto al
servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica, alteri
documenti informatici pubblici relativi ala predisposizione di verbali di
accertamento di violazioni delle norme del codice della strada; né, a tal fine,
rileva la circostanza che il sistema informatico coesista con quello cartaceo
di supporto, in quanto l’art. 491 bis c.p. – che sanziona sia la falsità
concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di
rilevanza probatoria sia quella relativa a programmi specificamente distinti ad
elaborarli – riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia
supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui il sistema informatico
sia del tutto sostitutivo di quello cartaceo. |
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