Integra
solo la condotta di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non
anche quella di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), la condotta del pubblico
ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni,
verbali di contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in
quanto il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d’ufficio –
desumibile dalla esplicita riserva «salvo che
il fatto non costituisca più grave reato», contenuta anche nella nuova
formulazione dell’art. 323 cp.., dovuta alla legge n. 234 del 1997 – implica
che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto
qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato
l’agente deve rispondere e non anche dell’abuso d’ufficio, da considerare
assorbito nell’altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni
protetti dalle due norme incriminatici. |
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