A) PREMESSA
Con la presente
circolare si intendono impartire le istruzioni operative necessarie per consentire
agli UMC di esercitare le proprie funzioni di controllo sugli Studi di
consulenza automobilistica, finalizzate alla verifica del corretto svolgimento:
delle attività svolte dagli STA;
delle attività di rilascio dei
certificati di circolazione e delle targhe per ciclomotori;
delle attività di rilascio delle
autorizzazioni alla circolazione di prova e delle relative targhe.
Al riguardo, si evidenzia che dette
funzioni di controllo sono espressamente previste dall’art. 3, comma 2, del
d.P.R. n. 358/2000, per quanto concerne gli STA, e dall’art. 8, comma 12, del
decreto dirigenziale 15 maggio 2006, in materia di rilascio dei documenti di
circolazione dei ciclomotori.In tema di rilascio delle autorizzazioni alla
circolazione di prova, viceversa, il d.P.R. n. 474/2001 nulla prevede
espressamente in tema di controlli; tuttavia, trattandosi anche in tal caso di
una procedura semplificata secondo i medesimi principi e criteri stabiliti per
gli STA e per il rilascio dei documenti di circolazione dei ciclomotori, ed
essendo gli Studi di consulenza abilitati ad operare nel rispetto di modalità
non dissimili da quelle in uso per le predette procedure, sussistono le
condizioni per
estendere i controlli anche a questo tipo di attività.
B) DEFINIZIONI
Nell’intento di rendere
più agevole la lettura delle istruzioni che di seguito si illustrano, ai fini
della presente circolare si intendono per:
a) “procedure STA”, tutte le attività svolte dagli Studi di consulenza
abilitati ai sensi del d.P.R. n. 358/2000;
b) “procedure ciclomotori”, tutte le attività svolte dagli Studi di
consulenza abilitati al rilascio dei certificati di circolazione e delle targhe
per ciclomotori ai sensi dell’art. 97 c.d.s.;
c) “procedure circolazione di prova”, tutte le attività svolte dagli Studi
di consulenza abilitati al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di
prova e alla produzione ed alla distribuzione delle relative targhe ai sensi
del d.P.R. n. 474/2001;
d) “procedure semplificate”, le procedure di cui ai precedenti punti
a),b) e c.
C) PRINCIPI GENERALI
Si richiama
l’attenzione sulle seguenti indicazioni di carattere generale, cui gli UMC
debbono scrupolosamente attenersi nell’esercizio delle attività di controllo:
gli UMC non sono legittimati ad effettuare controlli sugli Studi di consulenza
non abilitati ad alcuna delle procedure semplificate;
i controlli debbono essere limitati esclusivamente all’accertamento del
corretto svolgimento delle procedure semplificate e non possono in alcun modo
essere estese all’attività di consulenza automobilistica, essendo questa di
esclusiva pertinenza delle Province e dei Comuni (art. 9, legge n. 264/1991),
né alle ulteriori eventuali attività connesse o svolte in ragione di un
rapporto di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club;
i controlli debbono essere condotti
secondo modalità rispettose dei principi della trasparenza, della efficacia e
della economicità dell’azione amministrativa;
in conseguenza di quanto evidenziato al punto 3), nel caso di Studi di
consulenza abilitati allo svolgimento di più procedure semplificate, gli UMC
avranno cura di procedere, nel corso del sopralluogo, alla verifica del
regolare svolgimento di tutte le procedure semplificate cui lo Studio di
consulenza è abilitato;
le attività di controllo hanno natura e finalità esclusivamente amministrative,
pertanto è da escludersi categoricamente la possibilità di compiere
perquisizioni dei locali degli Studi di consulenza e di procedere a sequestro
cautelare di materiali e documenti.
D) SOPRALLUOGHI
I controlli debbono
essere svolti mediante sopralluogo presso le sedi degli Studi di consulenza
abilitati allo svolgimento delle procedure STA, delle procedure ciclomotori e
delle procedure circolazione di prova.
Al riguardo, si sottolinea che le attività di controllo degli UMC si estendono
a tutte le imprese e società di consulenza automobilistica abilitate, ivi
comprese quelle che operano in regime di concessione o di convenzionamento con
gli Automobile Club (cd. delegazioni indirette).
Tenuto conto di quanto in particolare evidenziato al punto 3 del precedente
paragrafo C), si rappresenta la necessità che:
i sopralluoghi vengano svolti nel corso di giornate lavorative, in orario
compreso tra le ore 17,00 e le ore 19,00;
i Direttori di ciascun UMC, in accordo con le indicazioni fornite dai Dirigenti
dei SIIT – Settore Trasporti di riferimento, stabiliscano una programmazione
dei sopralluoghi tale da garantire una azione di vigilanza che, al contempo,
sia efficace ma anche condotta secondo modalità di piena trasparenza e
correttezza.
Non è dovuto il pagamento di alcuna tariffa, da parte degli Studi di
consulenza, per l’attività di controllo svolta dagli UMC.
E) COMMISSIONE DI CONTROLLO
I sopralluoghi debbono
essere svolti da una Commissione composta, su incarico del Direttore del
competente UMC, da almeno due membri.
Al riguardo, si rinvia a quanto già precisato con la Direttiva “Linee guida sui
criteri di ripartizione delle risorse di cui all’art. 1, comma 1037, legge n.
296/2006” adottata dallo scrivente in data 22 giugno 2007.
F) VERBALE DI SOPRALLUOGO
A conclusione del
sopralluogo, la Commissione di controllo redige un verbale in duplice copia,
conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (All. 1).
Entrambe le copie debbono essere sottoscritte dai funzionari che hanno
espletato l’accertamento e dal soggetto cui compete la responsabilità
professionale dell’attività di consulenza, secondo i principi stabiliti dalla
legge n. 264/1991, se il sopralluogo è avvenuto alla sua presenza.
La prima copia è destinata agli atti dell’Ufficio; la seconda è consegnata, a
conclusione della visita di accertamento, al responsabile dello Studio di
consulenza che lo ha sottoscritto.
In assenza del responsabile professionale, il verbale è sottoscritto dal
dipendente o da altro soggetto alla presenza del quale si è svolto
l’accertamento, cui viene consegnata fotocopia del verbale stesso; viceversa,
la copia del verbale destinata allo Studio di consulenza viene trattenuta dalla
Commissione e notificata il giorno lavorativo successivo, a cura dell’UMC, al
titolare dello Studio stesso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel verbale, in particolare, debbono essere annotati:
gli eventuali impedimenti all’accesso della Commissione ai locali dello Studio
di consulenza;
tutte le verifiche effettuate ed il loro esito;
l’eventuale rifiuto di esibizione di quanto richiesto dalla Commissione;
l’eventuale proposta di sospensione o di cessazione dei collegamenti
telematici;
le eventuali dichiarazioni rese dal responsabile professionale (o da
altro soggetto) dello Studio di consulenza che sottoscrive il verbale;
l’eventuale rifiuto a sottoscrivere il verbale;
la menzione che il verbale stesso costituisce, ove ne sussistano i
presupposti, comunicazione di avvio, a seconda dei casi, del procedimento di
sospensione o di cessazione dell’operatività dei collegamenti telematici;
l’assegnazione del termine perentorio di 10 giorni naturali e
consecutivi, entro il quale far pervenire al Direttore del competente UMC
eventuali documenti e scritti difensivi.
G) OGGETTO DEI CONTROLLI
Per tutte le procedure
semplificate, le attività di controllo hanno ad oggetto esclusivamente
la verifica:
del possesso delle prescritte strumentazioni informatiche per la stampa
dei documenti e, se ricorre il caso, delle prescritte apparecchiature omologate
per la produzione delle targhe di prova;
dell’adozione di misure di sicurezza per la tenuta dei materiali in custodia
(targhe, carte di circolazione, certificati di circolazione, tagliandi autoadesivi,
ecc.); al riguardo, si sottolinea che ogni valutazione circa l’adeguatezza
delle misure di sicurezza adottate è di esclusiva pertinenza del titolare dello
Studio di consulenza, il quale si assume ogni responsabilità amministrativa,
civile e penale derivante dalla custodia di beni dello Stato aventi natura di
carte-valori e di materiali a stretta rendicontazione;
della ordinata tenuta dei materiali in custodia (targhe, carte di circolazione,
certificati di circolazione, tagliandi autoadesivi, ecc.), al riparo da
possibili danneggiamenti ed in modo inaccessibile per la clientela durante
l’orario di apertura al pubblico dei locali dello Studio di consulenza;
della corretta tenuta dei registri di contabilizzazione dei materiali in
custodia, che debbono essere necessariamente aggiornati alla movimentazione dei
materiali stessi effettuata nel giorno lavorativo precedente al sopralluogo;
della completezza della documentazione relativa alle operazioni effettuate in
giornata, avendo cura, in particolare, di accertare che siano presenti tutti
i documenti richiesti, in base alle disposizioni vigenti, in originale ovvero
in fotocopia semplice od in copia conforme;
dell’eventuale indebito rilascio
di ricevute sostitutive di documenti di circolazione o di altra documentazione
ai fini della circolazione;
della esposizione al pubblico delle tariffe applicate;
della esposizione dell’apposito
logo che identifica lo Studio di consulenza quale soggetto abilitato alle
procedure semplificate, ovvero di loghi difformi da quelli prescritti o
relativi a procedure semplificate per le quali non si è ottenuta
l’abilitazione.
H) ACCERTAMENTO DI
IRREGOLARITA’
Quanto alle conseguenze amministrative derivanti dall’accertamento di
irregolarità, le norme che disciplinano le procedure semplificate non offrono
indicazioni univoche; infatti:
per le procedure circolazione di prova, il d.P.R. n. 474/2001 nulla prevede al
riguardo, non essendo nemmeno disciplinate espressamente le attività di
controllo sugli Studi di consulenza abilitati in questo settore;
per le procedure STA, il d.P.R. n. 358/2000 si limita a prevedere le sole
attività di controllo sul corretto funzionamento degli sportelli;
per le procedure ciclomotori, l’art. 8, comma 12, del decreto dirigenziale 15
maggio 2006, dopo aver prescritto l’accertamento, da parte degli UMC, del
corretto svolgimento delle attività affidate agli Studi di consulenza,
espressamente rinvia, in caso di accertate irregolarità, all’applicazione degli
stessi periodi di sospensione dell’operatività dei collegamenti con il CED
della Motorizzazione previsti dal comma 11 in caso di rilascio di documenti
irregolari, secondo le modalità stabilite con apposita circolare.
Questa disomogeneità di
previsioni induce, pertanto, la necessità di evidenziare alcune precisazioni.
Il rapporto che intercorre tra l’UMC e lo Studio di consulenza abilitato alle
procedure semplificate si fonda essenzialmente su di una positiva valutazione
in ordine alla affidabilità dell’impresa di consulenza ad operare per conto
dell’Amministrazione, mettendo a disposizione dell’utenza interessata un
servizio cui sono connessi rilevanti interessi pubblici e la cui tutela forma
oggetto dei compiti istituzionali propri dell’Amministrazione stessa.
Non v’è dubbio quindi che, in via
cautelare e secondo i principi generali sanciti dalla legge n. 241/1990, gli
UMC possano disporre la sospensione o la cessazione dei collegamenti, sulla
base di un rinnovato e documentato giudizio in ordine alla affidabilità del
soggetto abilitato alla procedura semplificata.
Si ritiene pertanto che, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti
dalla legge n. 241/1990, possano essere estese anche alle procedure STA ed alle
procedure circolazione di prova le ipotesi di sospensione e revoca dei
collegamenti previste espressamente dall’art. 8, comma 11, del citato decreto
dirigenziale 15 maggio 2006 per le procedure ciclomotori.
Ciò in quanto si tratta di misure che non possiedono carattere sanzionatorio
bensì, lo si ribadisce, perseguono unicamente finalità cautelari.
H1) Sospensione
dei collegamenti
La sospensione dei collegamenti è disposta se ricorre almeno una
delle seguenti irregolarità:
l’inesistenza di misure di sicurezza per la tenuta dei materiali in
custodia;
la reiterata tenuta non ordinata dei materiali in custodia con
esposizione degli stessi a possibili danneggiamenti o in modo facilmente
accessibile per la clientela durante l’orario di apertura al pubblico dei
locali dello Studio di consulenza;
la reiterata irregolare tenuta dei registri di contabilizzazione dei materiali
in custodia;
l’incompletezza della
documentazione relativa alle operazioni effettuate in giornata, la presenza di
fotocopie di documenti (es. COC) in luogo degli originali richiesti;
l’indebito rilascio di ricevute
sostitutive di documenti di circolazione o di o di altra documentazione ai fini
della circolazione;
rifiuto od altro impedimento ingiustificato
all’accesso della Commissione di controllo ai locali dello Studio di
consulenza, ovvero rifiuto ingiustificato di esibire quanto richiesto
dalla Commissione di controllo;
La sospensione dei collegamenti è
disposta, per la prima volta, per un periodo pari a 30 giorni naturali e
consecutivi; per la seconda volta, la sospensione è disposta per un periodo
pari a 90 giorni naturali e consecutivi, indipendentemente dalla fatto che
siano state accertate le medesime irregolarità ovvero irregolarità diverse.
La
sospensione dei collegamenti inibisce allo Studio di consulenza la possibilità,
per il tempo prescritto, di compiere le attività relative alle procedure
semplificate rispetto alle quali sono state le irregolarità.
Preso atto delle risultanze del
verbale di sopralluogo, il Direttore dell’UMC:
valuta gli eventuali documenti e scritti difensivi fatti pervenire
dall’interessato entro il termine prescritto;
dispone, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione dei collegamenti
con provvedimento scritto e motivato, notificato con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, nel quale è indicata la data a decorrere dalla quale
diviene operativa la sospensione dei collegamenti.
Nel provvedimento deve essere chiaramente indicato che, avverso lo stesso, è
possibile proporre ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla notifica, presso
il competente SIIT – Settore Trasporti.
In caso di omessa esposizione al pubblico delle tariffe
applicate dallo Studio di consulenza, l’UMC si limita a darne notizia alla
competente Ufficio dell’Amministazione Provinciale, al fine della adozione
delle previste sanzioni.
Viceversa, in caso di
irregolarità che concernono l’esposizione dei loghi, il Direttore dell’UMC
assegna il termine perentorio di 7 giorni, naturali e consecutivi, entro i
quali lo Studio di consulenza è tenuto a rimuovere le irregolarità riscontrate,
con l’avvertenza che, permanendo l’omissione, si procederà all’applicazione dei
prescritti periodi di sospensione.
H2) Cessazione dei
collegamenti
La cessazione dell’operatività dei
collegamenti telematici è disposta, e le abilitazioni ai collegamenti stessi
decadono, se:
vengono riscontrate, per la terza volta nell’arco di un triennio, le
condizioni di sospensione dell’operatività dei collegamenti;
vengono riscontrate, nel corso di un sopralluogo, almeno quattro delle
irregolarità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del paragrafo H1);
vi è stato, per la seconda volta consecutiva, un rifiuto o altro impedimento
ingiustificati all’accesso della Commissione di controllo ai locali dello
Studio di consulenza.
Nell’ipotesi di cui al precedente punto 2), la cessazione dei
collegamenti viene disposta indipendentemente dalla sussistenza di eventuali
recidive, avendo lo Studio di consulenza posto in essere comportamenti
irregolari di tale rilievo da ritenere venuto meno il rapporto fiduciario con
l’Amministrazione.
Dal punto di vista procedimentale, il Direttore dell’UMC dispone la cessazione
dei collegamenti secondo le medesime modalità illustrate nel paragrafo H1).
Anche in tal caso, inoltre, la
cessazione dei collegamenti ha efficacia con riferimento alle sole procedure
semplificate rispetto alle quali sono state riscontrate le irregolarità.
La nuova abilitazione alle procedure STA, alle
procedure ciclomotori e alle procedure circolazione di prova può essere
rilasciata non prima di un anno dalla avvenuta cessazione dei
collegamenti.
H3) Comunicazioni alla
Provincia e al P.R.A.
L’irregolare svolgimento delle
procedure semplificate è oggetto di valutazione non solo sotto l’aspetto della
opportunità o meno di mantenere attivi i collegamenti, ma anche e soprattutto
sotto l’aspetto del corretto esercizio dell’attività di consulenza.
Infatti, l’utilizzo delle procedure semplificate costituisce nient’altro che
una modalità, al pari del tradizionale accesso agli sportelli degli UMC,
attraverso la quale gli Studi svolgono la propria attività di consulenza
automobilistica.
Di qui la necessità, a conclusione dei
procedimenti di controllo, di trasmettere ai competenti Uffici delle
Amministrazioni provinciali:
copia del verbale di sopralluogo con esito positivo; ovvero
copia dei provvedimenti di sospensione o di dei collegamenti telematici,
con allegato copia del relativo verbale di sopralluogo.
Ciò al fine di consentire alle Province non solo di avere conoscenza delle
attività di controllo svolte dagli UMC ma, soprattutto, al fine di valutare la
sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 9 della legge n. 264/1991.
Ai fini delle sole procedure STA, copia dei provvedimenti di sospensione e di cessazione dei
collegamenti telematici è trasmessa anche agli Uffici del P.R.A., per opportuna
conoscenza e per le eventuali iniziative di competenza.
**********
Si richiama la necessità che ciascun
Ufficio in indirizzo provveda ad estendere copia della presente circolare
all’Ufficio della locale Amministrazione Provinciale di riferimento, competente
alla vigilanza sugli Studi di consulenza automobilistica, affinché possa
prenderne opportuna conoscenza.
Si raccomanda, altresì, di assicurarne la massima diffusione anche tra gli
operatori interessati mediante avvisi, da esporre nei locali degli UMC aperti
al pubblico, nei quali saranno sintetizzati gli aspetti di maggior rilievo,
avvertendo che il testo integrale della presente circolare potrà essere
consultato nel sito internet dell’Amministrazione www.infrastrutturetrasporti.it.
Visualizza il verbale di sopralluogo
IL CAPO DIPARTIMENTO (Dott. Ing. Amedeo Fumero
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