Vietata
la pubblicità a mezzo stampa e radiofonica di prodotti del tabacco,
sponsorizzazione di programmi radiofonici e di eventi ad effetto
transfrontaliero da parte di imprese produttrici, distribuzione
gratuita in occasione dei medesimi eventi.
Con
il decreto legislativo n. 300 del 16 dicembre 2004 il Governo ha
dato attuazione alla direttiva 2003/33/CE che mira ad omogeneizzare
i diversi regimi di divieto di pubblicità ai prodotti del tabacco
vigenti negli Stati membri.
(Altalex,
21 dicembre 2004)
DECRETO
LEGISLATIVO 16 dicembre 2004, n.300
Attuazione
della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicita’ e di sponsorizzazione
dei prodotti del tabacco.
(GU
n. 297 del 20-12-2004)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo
1 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita’
e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco;
Vista la legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed, in particolare, l’articolo
8, comma 14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attivita’
produttive, della salute e delle comunicazioni;
E
m a n a
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) prodotti del tabacco: tutti i prodotti destinati ad essere fumati,
fiutati, succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente,
di tabacco;
b) pubblicita’: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia
lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto
del tabacco;
c) sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato
ad un evento, un’attivita’ o una persona che abbia lo scopo o l’effetto,
diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
d) servizi della societa’ dell’informazione: i servizi di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni.
Art.
2.
Pubblicita’
a mezzo stampa e mediante i servizi della societa’ dell’informazione
1.
Ferma restando la disposizione di cui all’articolo unico della legge
10 aprile 1962, n. 165, e’ vietata la pubblicita’ a mezzo stampa e
mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al
comma 2.
2. La pubblicita’ a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate,
e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente
ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni
stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita’ europea,
che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.
3. E’ vietata la pubblicita’ nei servizi della societa’ dell’informazione.
Art.
3.
Pubblicita’
radiofonica
1.
E’ vietata la pubblicita’ radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.
2. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone
fisiche o giuridiche la cui principale attivita’ consista nella fabbricazione
o vendita di prodotti del tabacco.
Art.
4.
Sponsorizzazione
di eventi e di attivita’
1.
La sponsorizzazione di un evento o di un’attivita’ e’ vietata qualora
gli stessi si svolgano contemporaneamente in piu’ di uno Stato appartenente
alla Comunita’ europea ovvero il cui organizzatore sia costituito
da piu’ soggetti residenti in piu’ di uno Stato della Comunita’.
2. E’ vietata altresi’ la sponsorizzazione di un evento che per quanto
attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione
di un evento, o di attivita’ praticate nel suo ambito, quando questo
si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato.
4. E’ vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel
contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2,
che abbia lo scopo o l’effetto diretto od indiretto di promuovere
tali prodotti.
Art.
5.
Sanzioni
1.
Chiunque effettua pubblicita’ a mezzo stampa o nei servizi della societa’
dell’informazione in violazione dei divieti stabiliti all’articolo
2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro
25.822,80.
2. Alla stessa sanzione e’ soggetto chiunque effettui pubblicita’
radiofonica vietata ai sensi dell’articolo 3 ovvero, la sponsorizzazione
vietata degli eventi od attivita’ di cui all’articolo 4, commi 1 e
2.
Art.
6.
Legittimazione
ad agire contro le violazioni
1.
Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale, iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 5 della legge
30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio contro
le violazioni ai divieti previsti dal presente decreto legislativo.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi’ 16 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Sirchia, Ministro della salute
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Vietata la pubblicità a mezzo stampa e radiofonica di prodotti del tabacco, sponsorizzazione di programmi radiofonici e di eventi ad effetto transfrontaliero da parte di imprese produttrici, distribuzione gratuita in occasione dei medesimi eventi.
Con il decreto legislativo n. 300 del 16 dicembre 2004 il Governo ha dato attuazione alla direttiva 2003/33/CE che mira ad omogeneizzare i diversi regimi di divieto di pubblicità ai prodotti del tabacco vigenti negli Stati membri.
(Altalex, 21 dicembre 2004)
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2004, n.300
Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicita’ e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.
(GU n. 297 del 20-12-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;
Vista la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita’ e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco;
Vista la legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed, in particolare, l’articolo 8, comma 14;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attivita’ produttive, della salute e delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) prodotti del tabacco: tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;
b) pubblicita’: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
c) sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un’attivita’ o una persona che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;
d) servizi della societa’ dell’informazione: i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
Art. 2.
Pubblicita’ a mezzo stampa e mediante i servizi della societa’ dell’informazione
1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, e’ vietata la pubblicita’ a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.
2. La pubblicita’ a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita’ europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.
3. E’ vietata la pubblicita’ nei servizi della societa’ dell’informazione.
Art. 3.
Pubblicita’ radiofonica
1. E’ vietata la pubblicita’ radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.
2. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attivita’ consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.
Art. 4.
Sponsorizzazione di eventi e di attivita’
1. La sponsorizzazione di un evento o di un’attivita’ e’ vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in piu’ di uno Stato appartenente alla Comunita’ europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu’ soggetti residenti in piu’ di uno Stato della Comunita’.
2. E’ vietata altresi’ la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attivita’ praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato.
4. E’ vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l’effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.
Art. 5.
Sanzioni
1. Chiunque effettua pubblicita’ a mezzo stampa o nei servizi della societa’ dell’informazione in violazione dei divieti stabiliti all’articolo 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80.
2. Alla stessa sanzione e’ soggetto chiunque effettui pubblicita’ radiofonica vietata ai sensi dell’articolo 3 ovvero, la sponsorizzazione vietata degli eventi od attivita’ di cui all’articolo 4, commi 1 e 2.
Art. 6.
Legittimazione ad agire contro le violazioni
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio contro le violazioni ai divieti previsti dal presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 16 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell’economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Sirchia, Ministro della salute
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli