Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE Sezione II, 14 agosto 2007, n.
17689
Non è consentita la
sosta nelle aree riservate alle auto delle forze dell’ordine neppure ai cittadini
portatori di handicap.
Svolgimento del processo
Con sentenza in
data 26.1/29.12.2003, il Giudice
di pace di Roma ha respinto l’opposizione proposta dall’avv. G. R. avverso verbale di constatazione di infrazione
al codice della strada (sosta in area riservata ai CC, alla Polizia ed ai VV.FF);
osservava il giudicante che l’opponente, pur invalido in possesso di regolare autorizzazione e portatore di
grave handicap agli arti inferiori, aveva parcheggiato la sua auto in zona riservata ai soggetti
surricordati, in cui, in ragione delle esigenze anche di urgenza istituzionalmente commesse alla categorie in questione, la sosta non è consentita neppure ai portatori di
handicap. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, il R.; l’intimato non ha svolta attività difensiva.
Motivi della
decisione
Va premesso che la tematica afferente alle infrazioni stradali
ascritte a soggetti dichiaratamente invalidi e riconosciuti per tali
deve essere affrontata alla stregua dei principi generali operanti in materia e volti a garantire
a tali cittadini affetti da menomazioni
handicappanti la maggiore mobilità possibile in relazione alle loro esigenze
(che, trattandosi di autorizzazioni relative alla circolazione stradale, hanno istituzionale
riferimento ad una difficoltosa o ridotta mobilità fisica), ovviamente coniugate
con l’interesse generale. Con il primo
motivo, ci si duole di violazione
di legge in relazione all’ambito
di applicazione della normativa
surrichiamata, concernente la situazione degli invalidi e si assume che la
stessa, rettamente applicata, consentirebbe la sosta alle auto munite di
apposito contrassegno anche nelle zone riservate alla sosta di auto dei CC,
della Polizia e dei VV. FF. La normativa de qua va letta in relazione alla ratio
che la ispira e che subordina l’interesse di soggetti gravemente lesi nelle loro
capacità fisiche solo a situazioni in cui per ragioni obiettive, debba
prevalere l’interesse generale. Ora, è assolutamente certo che una zona riservata alla sosta di peculiari
categorie deputate alla tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità non debba essere in alcun modo occupata da soggetti estranei, anche se
disabili, proprio in ragione del fatto che ove diversamente si opinasse, alto sarebbe
il rischio di serio intralcio all’opera delle dette categorie, con evidenti
ricadute negative su beni quali l’ordine e la sicurezza oltre che l’incolumità pubblica Il primo motivo non può trovare pertanto
accoglimento. Quanto al secondo mezzo, con cui si lamenta violazione dell’art. 23, secondo comma, della legge no 689 del
1981, per non aver il Comune ottemperato all’ordine di deposito degli atti relativi al provvedimento, devesi rilevare che il
verbale relativo all’infrazione contestata era
stato prodotto dallo stesso opponente e
che, pertanto, la documentazione occorrente era a disposizione del giudicante: anche tale motivo deve essere respinto e, con esso, il ricorso; non v’ha luogo a provvedere
sulle spese. Non si ritiene poi di accedere alla richiesta, formulata in udienza dal P.G., di invio degli atti alla Procura
della Repubblica, in relazione alla possibile rilevanza penale di omissioni da
parte dei soggetti a tanto deputati in ordine alla predisposizione di adeguati
spazi per la sosta di auto di disabili, in ragione della insufficienza dei dati
a disposizione di questa Corte in ordine al fenomeno ed all’entità dello
stesso, elementi che certamente determinano la sussistenza (ipotizzabile) di
fatti di rilevanza penale.
PQM
la Corte rigetta il
ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2007
Depositata in Cancelleria il 14 agosto 2007
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