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Francia - Pedalare in stato di ebbrezza resta un reato: la patente di guida può essere comunque revocata – anche se non necessaria alla conduzione di un velocipede – ma non si possono intaccare le riserve di punti



(ASAPS) PARIGI, 24 settembre 2007 – Può un francese perdere i punti dalla propria patente di guida, commettendo l’infrazione in sella ad una bici? La querelle esplode Oltralpe proprio quando sulle pagine del nostro sito una delle sue firme più prestigiose, l’avocato Carlo Alberto Zaina, afronta l’argomento in chiave italiana, ponendo le basi di un fine dibattito giurisprudenziale. In Francia – considerato lo spirito del “Code du Route” – la Prévention Routière afferma che le infrazioni commesse in sella ad un velocipede non costituiscono materia di decurtazione, rispondendo ai numerosi quesiti dei ciclisti che si sono visti notificare dalle forze di polizia locale verbali di contravvenzione. Gli esperti dell’associazione transalpina più rappresentativa, in tema di sicurezza stradale, si richiamano infatti ad una circolare del 1992, emanata quando non era ancora in vigore un sistema sanzionatorio così complesso e quando la patente a punti era ancora meno di un’idea. La circolare, mai revocata o aggiornata, è categorica: non si può ritirare la patente di guida per un’infrazione commessa (circolazione contromano o superamento di un semaforo rosso) alla guida di un veicolo per il quale non è necessaria. Una bicicletta, per esempio, od un ciclomotore. Eppure, nella redazione di un “PV” – acronimo di Procès Verbal – gli agenti continuano ad indicare (come del resto anche in Italia) il numero di punti da decurtare in relazione all’infrazione commessa, dando vita ad una serie di rimostranze che da giorni tiene banco sui principali organi di stampa nazionali. “Teoricamente, le prefetture non dovrebbero tenere conto di queste annotazioni – afferma Julie Denes, giurista della Prévention Routière – ma se il trasgressore ciclista dovesse subire la decurtazione di punti, dovrà inoltrare un formale ricorso al ministero dell’Interno”. La giurisprudenza del Consiglio di Stato conferma pienamente questa versione, ribadita peraltro da circolari successive, l’ultima delle quali datata 11 marzo 2004. Punti a parte, le sanzioni amministrative e penali restano le stesse per tutti e se un ciclista circola in stato di ebbrezza, il giudice competente può comunque decidere – applicando una sanzione accessoria – di revocare la patente di guida, esattamente come avrebbe fatto per un automobilista od un motociclista. La riflessione giuridica fornita da Carlo Alberto Zaina, che oggi riproponiamo in evidenza sul nostro sito, dimostra che in Italia il dibattito è ancora aperto. (ASAPS)

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Lunedì, 24 Settembre 2007
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