In
materia di violazioni del codice della strada, l’omissione della contestazione
immediata, per impossibilità della stessa, è consentita allorché l’accertamento
sia eseguito mediante apparecchi di rilevamento fissi senza la presenza di
agenti di polizia, anche al di fuori dell’applicabilità (ratione temporis o ratione materiae) dell’art. 4 D.L.n. 121 del 2002 (convertito nella
legge n. 168 del 2003), come modificato dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 151 del
2003 (convertito nella legge n. 214 del 2003), e del D.P.R. n. 250 del 1999
(sulla rilevazione degli accessi dei
veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, ai sensi dell’art.
7, comma 133 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127), atteso che i requisiti
della «gestione diretta» degli impianti e della «disponibilità degli stessi da
parte degli organi di polizia, previsti dall’art. 345, comma 4, del regolamento
di esecuzione del codice della strada, implicano solo la necessità di un
collegamento con tali organi, nel senso che solo questi possono attivarli e
controllare l’esito delle registrazioni, ma non anche la presenza dei medesimi
organi. Né una diversa conclusione si giustificherebbe sul rilievo che
l’impossibilità comportante l’omissione della contestazione immediata non
potrebbe estendersi alle situazioni precostituite dalla stessa amministrazione,
attese la mancanza di un espresso divieto di utilizzo di impianti siffatti
senza la presenza d’organi di polizia e la sussistenza di discrezionalità
amministrativa, insindacabile dal giudice ordinario, in ordine alle modalità
operative scelte per l’accertamento delle infrazioni. (Nella fattispecie la
S.C. ha quindi ritenuto illegittima la contestazione differita della violazione
dei limiti di velocità accertata mediante fotoradartachimetro in posizione fissa
«autobox»). |