PREMESSA La misura cautelare del sequestro amministrativo e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, disciplinate rispettivamente dall’art. 213 e dall’art. 214 C.d.S., hanno subito sostanziali modifiche a seguito dell’approvazione del decreto-legge 30.9.2003 n. 269 convertito in legge 24.11.2003 n. 326. L’espletamento delle gare per l’individuazione dei custodi-acquirenti, l’approvazione della contratto-tipo tra Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio e custodi-aquirenti (All. 1) e di un Decreto dirigenziale sulla comunicazione dei dati tra Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio (All. 2) consentono, oggi, di sciogliere ogni riserva precedentemente formulata e di dare avvio alle procedure delle richiamate norme degli artt. 213 e 214 C.d.S. Come sarà meglio precisato nei punti 1.2) e 9), l’avvio delle nuove procedure, tuttavia, sarà graduale in quanto riguarderà le province nelle quali stanno per essere stipulati i contratti con i custodi-acquirenti. Nelle altre province si continueranno ad applicare, temporaneamente, le attuali procedure. Con la presente circolare, che riunisce i contenuti di precedenti circolari ed abroga tutte quelle non espressamente richiamate le cui disposizioni sono incompatibili con le nuove procedure, vengono fornite le nuove istruzioni operative per le attività degli organi di polizia stradale. Le procedure di seguito indicate trovano applicazione in tutti i casi in cui è previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca del veicolo, compresi quelli derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa di cui all’art. 193 C.d.S., ed in tutte le ipotesi in cui è disposto il fermo amministrativo del veicolo, comprese quelle richiamate dagli artt. 26 e 46 della legge 298/1974 (trasporto abusivo di merci). 1. CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI O SEQUESTRATI 1.1. Affidamento in custodia al proprietario o al conducente Salvo quanto diversamente previsto per ciclomotori e motocicli, il veicolo sottoposto a sequestro ovvero a fermo amministrativo deve essere affidato al proprietario, ovvero, se questi non è presente al momento dell’accertamento o non è prontamente reperibile, al conducente o ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.). Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a chi esercita la potestà familiare o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile. La pronta reperibilità dell’avente titolo non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, è oggetto di prudente apprezzamento degli operatori, anche in relazione all’attività di servizio svolta ed alle eventuali priorità operative emergenti. Soltanto nel caso in cui i soggetti predetti rifiutino ovvero non abbiano i requisiti previsti per assumere la custodia, il veicolo sequestrato o fermato deve essere consegnato al custode-acquirente convenzionato e competente per territorio. 1.1.1. Requisiti del soggetto nominato custode Le richiamate norme degli artt. 213 e 214 C.d.S. devono essere coordinate con le disposizioni generali dell’art. 259 c.p.p. e con quelle dell’art. 120 c.p.p. che stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. L’assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all’art.8 della legge 121/1981 ovvero, in caso di impossibilità momentanea di consultazione dei predetti archivi, può formare oggetto di dichiarazione autocertificata (All. 3) da parte della persona alla quale è affidato il veicolo sequestrato o fermato.
1.1.2. Il luogo di custodia Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un’autorimessa pubblica, un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di custodia ai sensi del D.P.R. 571/1982, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc). Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l’organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode. La disponibilità del luogo nonché l’idoneità dello stesso formano oggetto di dichiarazione autocertificata (cfr. All. 3) da parte della persona a cui il veicolo è affidato. Occorre sottolineare che per il proprietario, per il conducente del veicolo o per gli altri obbligati in solido, l’assunzione della custodia rappresenta un obbligo a cui non possono sottrarsi senza giustificato motivo e che, pertanto, la circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a loro spese, di un deposito, di un’autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui possono comunque godere a vario titolo. 1.1.3. Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza dei requisiti (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc), il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se, tuttavia, questa persona non è munita di patente ovvero è sprovvista, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, egli può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento dell’accertamento ovvero prontamente reperibile. Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall’affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode. L’attività di trasporto del veicolo, infatti, non riguarda l’organo di polizia stradale e si configura nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. In tali casi l’organo di polizia stradale ha, comunque, l’onere di verificare che il veicolo sia condotto fino al luogo di custodia con modalità tecnicamente e giuridicamente adeguate. 1.2. Affidamento in custodia a soggetto convenzionato L’affidamento del veicolo ad un custode-acquirente da parte degli organi di polizia deve avvenire soltanto se l’avente diritto: - è assente ovvero si rifiuta di assumere la custodia; - è minorenne e i genitori o il tutore non sono prontamente reperibili; - risulta essere sprovvisto dei prescritti requisiti di idoneità psico-fisica o morale, ai sensi della richiamata disciplina degli artt. 120 e 259 c.p.p. L’affidamento del veicolo ad un custode-acquirente da parte degli organi di polizia deve, inoltre, avvenire, pur in presenza di un avente diritto idoneo ad assumere la custodia, in tutti i casi in cui oggetto del sequestro o del fermo amministrativo è un ciclomotore o un motociclo, come sarà meglio precisato al punto 3). 1.2.1. Individuazione del custode L’art. 214-bis C.d.S. ha previsto la figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell’Interno e con l’Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati, che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente, devono essere affidati con l’onere di custodia e con l’eventuale obbligo di acquistarne successivamente la proprietà. Tale disciplina vale anche per i veicoli oggetto di fermo amministrativo anche se, come sarà meglio precisato nel successivo punto 6), decorso il periodo di fermo senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del veicolo, non si applicano le disposizioni dell’art. 213, comma 2-quater. Per l’alienazione di questi ultimi veicoli, infatti, si applica la procedura prevista D.P.R. 189/2001 in quanto compatibile. Il custode-acquirente, cui è affidato il servizio di recupero e custodia nell’ambito di ogni provincia, è individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo stesso la Prefettura e la Filiale dell’Agenzia del Demanio competente stipulano un contratto, sulla base del contratto-tipo predisposto dal Ministero dell’Interno (cfr. All. 1). A favore dello stesso custode-acquirente, peraltro, sono alienati anche i veicoli confiscati affidati in custodia ai proprietari. In tal caso, tuttavia, l’alienazione del veicolo si verifica solo dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di confisca emesso dal Prefetto. 1.2.2. Scelta del custode al quale affidare il veicolo Gli organi di polizia stradale che procedono all’applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 C.d.S. devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al custode-acquirente convenzionato competente per la provincia in cui è avvenuto l’accertamento. Per le province in cui non sono ancora stati individuati custodi-acquirenti, si applicano le disposizioni del D.P.R. 571/1982 nonché quelle richiamate al successivo punto 9). 1.2.3. Obblighi del custode Secondo le disposizioni del capitolato tecnico, allegato alla convenzione sottoscritta dal custode-acquirente (All. 4), egli deve garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24 e deve essere in grado di intervenire entro 30 minuti dalla chiamata con un mezzo idoneo al recupero ed al trasporto del veicolo sequestrato o fermato fino al luogo di deposito di cui dispone. Se il veicolo sequestrato o fermato affidato al custode-acquirente è in grado di circolare sulla strada([1]), può essere condotto da un suo dipendente presso il luogo di deposito, senza la necessità di trasportarlo con un altro veicolo. La persona che interviene a recuperare il veicolo fermato o sequestrato deve essere appositamente delegata e accreditata dal custode-acquirente e deve essere idonea ad assumere gli obblighi di custodia del veicolo secondo le norme vigenti. In alternativa alle modalità di intervento sopraindicate e per consentire al custode-acquirente il rispetto dei tempi di recupero sopraindicati, il capitolato tecnico consente di avvalersi di un custode e di un luogo di deposito temporanei. In tali casi, entro 30 minuti dalla richiesta, deve giungere sul luogo in cui il veicolo sequestrato o fermato si trova una persona delegata dal custode-acquirente convenzionato che abbia i requisiti per assumere la custodia temporanea del veicolo, in attesa di consegnarlo al custode-acquirente stesso. Tale soggetto, che deve essere accreditato presso la Prefettura competente e deve avere un’idonea documentazione comprovante tale accreditamento, sottoscrive il verbale di sequestro o di fermo, assumendo, a tutti gli effetti di legge, gli obblighi del custode. Se il veicolo è fatto trasportare in un luogo diverso da quello di custodia definitiva, la persona che assume la custodia temporanea deve impegnarsi a trasferirlo in quest’ultimo luogo entro le successive 24 ore. Entro lo stesso termine, il custode temporaneo e quello definitivo devono recarsi presso l’organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo per redigere un nuovo verbale di affidamento. 2. ADEMPIMENTI IMMEDIATI CONSEGUENTI AL SEQUESTRO ED AL FERMO AMMINISTRATIVO Per documentare l’effettuazione del sequestro o del fermo amministrativo e l’affidamento in custodia al proprietario o al conducente devono essere sempre redatti appositi verbali conformi ai modelli allegati (All. 5: verbale di sequestro - All. 6: verbale di fermo amministrativo), avendo cura di compilare in modo completo e puntuale la parte relativa alle condizioni generali del veicolo. Qualora il veicolo sia consegnato al custode-acquirente convenzionato, unico competente per ciascuna provincia, nel verbale di sequestro o di fermo, redatti secondo i modelli allegati (All. 7: sequestro - All. 8: fermo), devono essere specificati i motivi che hanno reso impossibile l’affidamento in custodia al proprietario, al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato. La carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica del ciclomotore o il certificato di circolazione del ciclomotore devono essere ritirati dall’organo accertatore ed allegati al verbale di contestazione. Come precisato nel punto 5.5, i documenti devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore. Giova, peraltro, sottolineare che in ogni caso di sequestro amministrativo, il verbale di contestazione e il verbale di sequestro devono essere trasmessi alla Prefettura competente entro i 10 giorni successivi all’accertamento dell’illecito. 2.1. Applicazione dell’avviso dello stato di sequestro Conformemente alle disposizioni dell’art. 394, comma 9, Reg. Esec. C.d.S., il veicolo oggetto di sequestro amministrativo è segnalato con l’apposizione sulla parte anteriore o sul parabrezza, a cura dell’organo di polizia che procede, di uno o più fogli adesivi recanti l’iscrizione “VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO”. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel verbale di affidamento in custodia. Questa disciplina, richiamata dall’art. 213, comma 2, C.d.S., ove si prescrive che il veicolo debba recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, deve essere coordinata con le norme che impongono l’affidamento in custodia al proprietario o agli altri soggetti più sopra descritti, ed in particolare con l’esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia. Per questo motivo, per semplificare le procedure e per uniformità di applicazione, si ritiene che per quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio dell’avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle disposizioni in materia di fermo amministrativo richiamate al successivo punto, in quanto applicabili. In questa logica, mutuando le dimensioni e il formato prescritto per l’iscrizione di fermo amministrativo di cui al successivo punto, la forma ed il contenuto dell’avviso di cui al citato art. 394 Reg. Esec. C.d.S. possono essere integrati conformemente all’allegato fac-simile (All. 9). 2.2 Applicazione dei sigilli in caso di fermo amministrativo Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate dal decreto del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25.3.2004. In particolare, si richiamano le disposizioni dell’art. 2, comma 3, circa le modalità di applicazione del sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali sigilli, infatti, possono essere collocati sul lunotto posteriore e sulla parte laterale sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui ciclomotori, motocicli, macchine agricole o operatrici può essere collocato un solo sigillo nella parte anteriore. In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida. 3. PROCEDURA PER IL SEQUESTRO ED IL FERMO AMMINISTRATIVO DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI Secondo le disposizioni dell’art. 213, comma 2-quinquies, C.d.S., introdotto dalla legge 168/2005, in caso di sequestro di ciclomotore o di motociclo, finalizzato alla confisca amministrativa dello stesso, non è possibile l’affidamento in custodia al conducente o al proprietario, ma il veicolo sequestrato deve essere sempre consegnato al custode-acquirente convenzionato. Il proprietario del mezzo sequestrato, se non è già stato emesso il provvedimento di confisca, può chiederne l’affidamento in custodia solo dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dal sequestro. Analoga procedura si applica per i ciclomotori ed i motocicli sequestrati a seguito dell’accertamento di reati commessi alla guida di tali mezzi. (Punto così sostituito dalla circolare n. 300-101 dell’11 gennaio 2008). Salvo i casi di fermo amministrativo di cui all’art. 171 C.d.S ([2]), la citata disciplina, in quanto compatibile, si applica anche per il fermo amministrativo di ciclomotori e motocicli che, perciò, non possono essere mai affidati in custodia al proprietario o al trasgressore, ma fatti depositare presso il custode-acquirente convenzionato. (Punto così sostituito dalla circolare n. 300-101 dell’11 gennaio 2008). Come disposto dal comma 1-ter dell’art. 214 C.d.S, che richiama espressamente il comma 2-quinquies dell’art. 213 C.d.S, anche in caso di fermo amministrativo di ciclomotore o di motociclo, il veicolo è tenuto in custodia presso il custode-acquirente convenzionato per 30 giorni e, successivamente su sua richiesta, può essere affidato in custodia al proprietario. Nel verbale di contestazione ed in quello di sequestro o di fermo redatti dall’organo di polizia deve essere indicata espressamente la previsione secondo la quale il proprietario del ciclomotore o del motociclo, decorsi 30 giorni dal momento del sequestro, ha la possibilità di recuperare il mezzo e di tenerlo in custodia presso un luogo idoneo, in attesa del provvedimento di confisca, o dello scadere del termine per il fermo amministrativo. 3.1 Fermo amministrativo per violazione dell’art. 171 C.d.S. Per le violazioni di cui all’art. 171 C.d.S. relative all’uso del casco che comportano il fermo amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati in custodia al proprietario. Non si applicano, perciò, le disposizioni dell’art. 214, comma 1-ter, sopra richiamate. Tuttavia, se il proprietario non è presente o prontamente reperibile, il veicolo fermato non può essere affidato in custodia al conducente o ad altro obbligato in solido e, quindi, deve essere fatto trasportare presso un custode-acquirente dove può essere successivamente ritirato dal proprietario, se questi vuole assumerne la custodia. 4 PROCEDURE SPECIALI PER ALCUNI CASI DI FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO Sia pure con le precisazioni e le eccezioni di seguito indicate, le procedure dei paragrafi precedenti trovano applicazione anche nei casi in cui il fermo amministrativo del veicolo consegua alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione ovvero dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 207 C.d.S. 4.1 Reati commessi alla guida di ciclomotori o motoveicoli Per effetto delle disposizioni del comma 2-sexies dell’articolo 213 C.d.S.([3]) è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un ciclomotore o un motoveicolo, sia stato commesso un reato previsto dallo stesso Codice della Strada o da altre fonti normative (codice penale e leggi complementari). In tali casi la norma, che prevede l’applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone agli organi di polizia stradale di disporre il sequestro. Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all’applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca. Così, a titolo esemplificativo, nel caso di incidente stradale il cui responsabile sia un conducente di ciclomotore o di motoveicolo, il sequestro in argomento, è obbligatorio quando dal sinistro sia derivata la morte di una persona. Se dall’incidente derivano lesioni personali, il sequestro dovrà essere disposto solo dopo la presentazione della querela. 4.2 Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione L’art. 214, comma 7, C.d.S. deve essere coordinato con le disposizioni dell’art. 217 C.d.S.. Perciò, l’organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira tale documento per trasmetterlo al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell’art. 214, comma 1, C.d.S. La custodia permane per il periodo di tempo che sarà successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento di circolazione emesso dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 217, comma 2, C.d.S. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il documento di circolazione deve essere restituito all’avente diritto per il tramite dell’Ufficio di polizia competente o di quello indicato dallo stesso custode, che provvede altresì alla rimozione dei sigilli, secondo le procedure indicate ai successivi punti 6.1) e 6.2). 4.3 Fermo amministrativo di veicoli ai sensi dell’art. 207 C.d.S. Come meglio precisato nella circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12.8.2003, che per questa parte deve intendersi ancora in vigore, la procedura di affidamento in custodia all’avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non trova applicazione quando ricorre l’art. 207 C.d.S., cioè quando il conducente di un veicolo straniero o il conducente munito di patente rilasciata da Paese extracomunitario alla guida di veicolo immatricolato in Italia non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista. In tali casi l’organo di polizia che ha accertato la violazione affida il veicolo fermato al custode-acquirente convenzionato ai sensi dell’art. 214-bis C.d.S. 5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI Allo scopo di consentire l’applicazione della sanzione accessoria della confisca, ovvero l’alienazione dei veicoli sequestrati affidati al custode-acquirente e di quelli fermati e non ritirati dagli aventi diritto, l’Ufficio o il Comando da cui dipendono gli organi accertatori provvede ai seguenti adempimenti amministrativi. 5.1 Notifica del verbale di sequestro o di fermo Il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di contestazione, con le modalità fissate dall’art. 201 C.d.S., deve essere sempre notificato al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche quando, secondo le disposizioni dell’art. 196 C.d.S., questi non può essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore (es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli effetti dell’applicazione della misura cautelare del sequestro o della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di assumere la custodia del veicolo ovvero, se la custodia è già stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità. 5.2 Notifica dell’avviso di ritiro al proprietario del veicolo sequestrato Quando il veicolo è stato affidato ad un custode-acquirente ([4]), insieme al verbale di sequestro deve essere notificato al proprietario anche un avviso contenente l’intimazione ad assumerne la custodia entro il termine di 10 giorni dalla notifica, con l’espressa avvertenza che, in caso contrario, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode (All. 10). 5.3 Notifica dell’avviso di ritiro al proprietario di veicolo fermato In caso di fermo del veicolo non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 213, comma 2-quater, C.d.S. che consentono il trasferimento immediato in proprietà al custode-acquirente e continuano ad applicarsi le modalità ed i termini previsti dal D.P.R. 189/2001. Pertanto, insieme al verbale di contestazione ed al verbale di fermo amministrativo deve essere trasmesso al proprietario del veicolo l’invito a ritirarlo successivamente alla scadenza del periodo di fermo secondo le disposizioni del citato D.P.R. 189/2001. 5.4 Sistema informatico di gestione dei veicoli sequestrati o fermati Secondo le disposizioni dell’allegato decreto dirigenziale (cfr. All. 2), le comunicazioni tra le Amministrazioni interessate devono avvenire in via telematica. A tal scopo, l’Agenzia del Demanio, d’intesa con il Ministero dell’Interno, ha predisposto un sistema informatico, al quale hanno accesso gli organi di polizia stradale, i custodi-acquirenti, le Prefetture e le Filiali dell’Agenzia del Demanio, per alimentare una banca-dati ove dovranno essere annotate tutte le operazioni relative ai veicoli sequestrati o fermati. Tutti gli organi di polizia stradale, per il tramite delle Prefetture, devono accreditarsi per ottenere i necessari accessi al predetto sistema informatico, attraverso l’accesso www. sives.it/registrazione. Per ciascuno degli utenti del sistema sono stati predisposti degli appositi manuali operativi il cui contenuto è parte integrante della procedura disciplinata con la presente circolare e che saranno resi disponibili, per ciascun utente, al momento dell’accreditamento. Va tenuto, inoltre, in attenta considerazione quanto indicato nell’art. 3 del decreto dirigenziale predetto circa la completezza delle comunicazioni che devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche, e negli artt. 4, 5 e 6 che riguardano il coordinamento dell’attività svolta dagli organi di polizia stradale e le segnalazioni di eventuali criticità operative nel sistema informatico sopraindicato che dovranno essere inviate all’Ufficio che si fa riserva di individuare con successiva comunicazione.
5.5 Conservazione e trasmissione dei documenti ritirati in occasione del sequestro o del fermo I documenti di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, sono oggetto dei seguenti adempimenti: a) in caso di fermo amministrativo, devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore; trascorso il periodo di fermo amministrativo, i documenti devono essere restituiti al proprietario del veicolo o ad un suo delegato incaricato del ritiro ovvero, se il veicolo non è ritirato entro i successivi 3 mesi, previa comunicazione in tal senso dell’Agenzia del Demanio, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stato alienato il veicolo; b) in caso di sequestro amministrativo con deposito del veicolo presso il custode-acquirente, salvo che l’organo di polizia non debba procedere all’immediato dissequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 193 comma 4, C.d.S., i documenti devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando fino alla dichiarazione di trasferimento in proprietà al custode-acquirente da parte della Prefettura competente; successivamente a tale dichiarazione, secondo le indicazioni della stessa Prefettura, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stata ceduta la proprietà del veicolo; c) in caso di sequestro amministrativo con affidamento in custodia al conducente o al proprietario, devono essere conservati presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore in attesa della confisca definitiva; completate le procedure di confisca e di alienazione, previa comunicazione dell’Agenzia del Demanio che ne autorizza la consegna, sono trasmessi al custode-acquirente convenzionato a cui è stato alienato il veicolo. 6. RESTITUZIONE OVVERO ALIENAZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO Al termine del periodo di fermo amministrativo il veicolo deve essere restituito al suo proprietario o ad altro delegato al ritiro. Se il veicolo non è ritirato entro i successivi tre mesi, deve essere alienato a cura dell’Agenzia del Demanio. Le procedure di restituzione del veicolo ovvero di alienazione sono disciplinate dalle disposizioni dell’art. 214, dal D.P.R. 189/2001, conformemente alle indicazioni operative di seguito riportate. 6.1 Restituzione dei documenti La restituzione dei documenti al proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo o ad una persona delegata deve avvenire contestualmente alla rimozione dei sigilli salvo che quest’ultima operazione non sia effettuata da un diverso organo di polizia. In questo caso, peraltro, se il proprietario del veicolo ne ha fatto espressa richiesta, i documenti ritirati devono essere immediatamente trasmessi all’Ufficio o Comando di Polizia presso il quale l’interessato intende procedere alla rimozione dei sigilli affinché quell’Ufficio provveda alla loro restituzione, ove possibile, contestualmente alla rimozione stessa. 6.2 Rimozione dei sigilli Per quanto attiene alle operazioni di rimozione dei sigilli, si rimanda alle disposizioni contenute ai commi 4 e 5, dell’art. 2 del già citato Decreto del Ministro dell’Interno 1.3.2004. Tuttavia, se il veicolo sottoposto a fermo amministrativo si trova presso un custode-acquirente che ha il proprio deposito in comune diverso da quello in cui si trova l’Ufficio o il Comando da cui dipende chi ha proceduto al fermo, la rimozione dei sigilli può essere effettuata anche dal custode-acquirente previa autorizzazione dall’organo di polizia procedente, secondo le indicazioni contenute nel modello di cui all’allegato fac-simile (All. 11). 6.3 Avvio della procedura di alienazione del veicolo fermato non ritirato L’alienazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo che non sono stati ritirati dai proprietari è disciplinata dal D.P.R. 13.2.2001 n. 189, che ha semplificato il procedimento di alienazione dei beni mobili dello Stato, dettando disposizioni anche per quanto riguarda la procedura di vendita o distruzione dei veicoli fermati non ritirati. Secondo l’art. 1, comma 2 del predetto Regolamento, i veicoli non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell’obbligo di ritiro ([5]), si ritengono abbandonati e devono essere alienati dai competenti uffici dell’Agenzia del Demanio secondo le procedure del successivo articolo 4 dello stesso Regolamento, senza necessità di adozione di un provvedimento di confisca del bene non ritirato. La procedura di alienazione è promossa dagli Uffici da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo decorso il termine di 3 mesi dalla data di scadenza del periodo di fermo amministrativo ovvero, quando trattasi di fermo a tempo indeterminato ([6]), dal momento della notifica dell’avviso di ritiro. L’avvio della procedura di alienazione presuppone, in ogni caso, che l’avviso di ritiro del veicolo sia stato notificato al proprietario del veicolo nelle forme previste dall’art. 201 C.d.S. Se tale notifica non è stata ancora effettuata trascorso il termine di 3 mesi sopraindicato, la procedura di alienazione dovrà essere iniziata successivamente, solo dopo la sua definizione. 6.4 Trasmissione della documentazione per l’avvio dell’alienazione Gli Uffici procedenti, trascorso il termine sopraindicato, dopo aver proceduto ad aggiornare il sistema informatico di gestione dei veicoli di cui al punto 5.4), trasmettono, alla Filiale dell’Agenzia del Demanio competente per territorio una dichiarazione, conforme al modello allegato (All. 12), con la quale si attesta che il veicolo può essere alienato per lo spirare del termine di 3 mesi. Sulla base degli accordi intercorsi con l’Agenzia del Demanio, la trasmissione della dichiarazione di cui sopra può essere effettuata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, attraverso una comunicazione a mezzo fax, conforme all’allegato modello (All. 13). Anche dopo il completamento della procedura di alienazione, devono essere conservati per almeno 5 anni presso l’Ufficio o il Comando da cui dipende l’organo accertatore: a) copia dei documenti di circolazione del veicolo, ritirati al momento del fermo amministrativo se disponibili; b) copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l’applicazione della sanzione accessoria, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dello stesso al proprietario del veicolo secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S.; c) copia della documentazione relativa all’affidamento in custodia del veicolo (cfr. All. 8); d) copia dell’intimazione al proprietario a ritirare il veicolo, unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione dell’atto secondo le prescrizioni dell’articolo 201 C.d.S. (cfr. All. 10); e) copia della dichiarazione di alienabilità trasmessa alla filiale dell’Agenzia del Demanio (cfr. All. 12); f) ricevuta della trasmissione via fax all’Agenzia del Demanio della comunicazione di avvio della procedura di alienazione (cfr. All. 13). 6.5 Spese di custodia Alla luce delle vigenti disposizioni in materia, fino al momento dell’avvio della procedura di alienazione, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario -che sono poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie- devono essere anticipate dall’Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo. Le spese di custodia, fatti salvi i 5 giorni di franchigia previsti a favore dell’Agenzia del Demanio dalla convenzione con il custode-acquirente, graveranno, invece, sull’Amministrazione Finanziaria dal momento dell’avviso dell’avvenuta ricezione, da parte della filiale dell’Agenzia del Demanio competente per l’esecuzione delle procedure di alienazione, della comunicazione di alienabilità del veicolo non ritirato.
Sabato, 29 Settembre 2007
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