Depenalizzazione
– Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Immediata –
Mancanza – Indicazione dell’impossibilità della contestazione ex art. 384 Reg.
c.s. – Conseguenze – Legittimità della contestazione differita – Sindacabilità
della modalità di organizzazione del servizio da parte del giudice
dell’opposizione – Esclusione. In materia di accertamento di violazioni delle
norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo
(autovelox), l’indicazione nel relativo verbale notificato di una delle
ragioni, tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento di esecuzione di
detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita
dell’infrazione (nella specie, l’impossibilità di fermare l’autoveicolo in
tempo utile nei modi regolamentari) rende ipso facto legittimi il
verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in
proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, in
riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con
modalità in grado di permettere la contestazione immediata della violazione.
Ciò, da un lato, perché non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare
le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di
uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si
configuri, in ipotesi, la violazione; dall’altro, in quanto nessuna norma
impone all’amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per
garantire la immediata contestazione delle violazioni del codice della strada,
e in particolare di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con
il corretto uso della moderna tecnologia. |
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